Divorzio breve: la nuova disciplina

AR redazione 28/04/15

 Il tanto atteso testo di legge sul divorzio breve, titolato “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”, è stato approvato alla Camera con 398 sì, 28 no e 6 astenuti.

Oggi è quindi diventata realtà la legge per l’accorciamento dei tempi per chiedere e ottenere il divorzio. Sicuramente non sarà il procedimento più veloce del mondo, ma di certo un cambio notevole per un paese dove il divorzio esiste grazie a un referendum del 1974.

 

Alla luce della nuova disciplina del divorzio breve, approvata alla Camera definitivamente il 22 Aprile 2015, Diritto.it ha intervistato Rita Lombardi, che ha collaborato alla redazione del “Trattato della separazione e divorzio”.

 

Quali sono le modifiche apportate dal nuovo testo di legge sul divorzio breve? E quali articoli verranno coinvolti?

“La nuova disciplina incide sul tempo di separazione tra i coniugi ai fini del divorzio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio: i tre anni si riducono a dodici mesi, decorrenti dalla  comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, se alla separazione si perviene attraverso il giudizio contenzioso, e a sei mesi, se alla separazione si perviene in via consensuale ovvero se l’iter contenzioso si trasforma in consensuale.
La principale novità è un’inedita distinzione tra separazione giudiziale e separazione consensuale. La domanda di divorzio, sia giudiziale che congiunta, ha quindi un percorso più celere via se la separazione viene conseguita in via consensuale.

Gli articoli interessanti sono l’art. 3 della legge 898/1970 e l’art. 191 del Codice Civile.
Nello specifico, all’art. 3, comma 2, n. 2) lett. b) della legge sul divorzio (l. n. 898/1970) viene apportata una modifica sulle tempistiche del divorzio: le parole «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi all’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».
All’art. 191 c.c., viene aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».

Aggiungiamo che le menzionate disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.”

 

 

 

 

Ma il dettato dell’art. 3 della legge sul divorzio (l. n. 898/1970) è stato appena modificato dalla legge n. 162/2014, di conversione del d.l. n. 132/2014, in che modo si conciliano la negoziazione assistita con il nuovo divorzio breve?

 

 

“La legge n. 162/2014 ha infatti stabilito che il termine di tre anni di separazione decorre altresì “dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile”.
Il necessario coordinamento tra tale ultima novità e quella introducenda induce a ritenere che il termine di sei mesi è destinato ad operare in rapporto a ciascuna delle tre forme di separazione consensuale alle quali i coniugi possono allo stato accedere: ovvero in rapporto al procedimento dinanzi al giudice con omologazione dell’accordo tra i coniugi, in rapporto alla negoziazione assistita da avvocati con necessaria approvazione del pubblico ministero, in rapporto all’accordo reso dinanzi al Sindaco.

Non vi è alcun dubbio sul fatto che i coniugi separati, attraverso qualsiasi procedimento, decorsi i nuovi termini, potranno senza alcun vincolo rispetto alla scelta effettuata riguardo alla separazione, optare tra divorzio giudiziale e divorzio congiunto, e in tale ultima evenienza utilizzare anche le nuove soluzioni procedimentali del divorzio attraverso la negoziazione assistita dagli avvocati e il divorzio avanti al Sindaco.”

 

 

 

Quali sono invece le novità introdotte sulle cause di scioglimento della comunione legale tra coniugi?

 

La nuova disciplina sul divorzio individua un preciso momento in cui opera lo scioglimento per separazione personale dei coniugi, e all’uopo viene distinta la separazione giudiziale da quella consensuale. Nel primo caso la comunione si  scioglierebbe allorché il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ossia all’udienza di comparizione; nel secondo caso, la comunione si scioglierebbe alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purché omologato.

È evidente che si vuole evitare che gli effetti patrimoniali della comunione legale continuino a prodursi nonostante i coniugi abbiano interrotto la convivenza.
Permangono tuttavia rilevanti dubbi circa: la possibile ultrattività della disciplina relativa all’amministrazione dei beni in comunione legale per il periodo, che peraltro dovrebbe essere breve, che intercorre tra la sottoscrizione del verbale dinanzi al presidente e l’omologazione; il tipo di regime da applicare agli acquisti effettuati dai singoli coniugi in quel lasso di tempo se l’omologazione non dovesse sopraggiungere; la mancanza di una specifica disciplina sullo scioglimento della comunione legale nelle ipotesi in cui la separazione consensuale viene conseguita attraverso una delle due nuove procedure previste della negoziazione assistita e separazione per accordo innanzi al Sindaco, nell’ambito delle quali non è prevista un’apposita udienza dinanzi al tribunale e neppure alcun provvedimento del giudice. 

AR redazione

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