Pensione di reversibilità e divorzio

Redazione 06/08/18

Soggetti beneficiari della pensione di reversibilità

Nella visione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia offerta dal r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, che l’ha per prima disciplinata, la pensione ai superstiti è considerata «una prestazione a tutela del rischio più grave che incombe sulla famiglia, cioè la morte, che troncando l’attività produttiva del capofamiglia, ne pone in grave difficoltà di vita i membri che hanno più bisogno di tutela e di assistenza» (relazione di accompagnamento al r.d.l. n. 636/1939).

La previsione di un trattamento previdenziale in favore dei superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto tende a contrastare situazioni di disagio economico conseguenti al venire meno del reddito o di una fonte di sostentamento del nucleo familiare e quindi, a fronte dell’evento «mor­te», dal quale si suppone derivi una situazione di bisogno per i familiari su­perstiti. L’ordinamento predispone una tutela previdenziale destinata esclusivamente a coloro che vivevano a carico del lavoratore e che, dunque, in qualità di soggetti protetti beneficiari dell’assicurazione, acquistano il diritto alla pensione iure proprio, nonostante il presupposto per il godimento della prestazione stessa e la sua misura siano da rinvenire nella titolarità del diritto alla pensione diretta da parte del de cuius al momento della morte.

I titolari del diritto alla pensione ai superstiti, sia essa la c.d. pensione di reversibilità (nel caso in cui il dante causa fosse già titolare di pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità o inabilità alla data del decesso) o la c.d. pensione indiretta (ove il lavoratore al momento della morte avesse solo maturato i requisiti assicurativi e contributivi previsti dalla legge per la prestazione pensionistica di riferimento) o ancora la c.d. pensione supplementare (quando la pensione ai superstiti sia a carico di una forma previdenziale obbligatoria diversa dall’assicurazione generale obbligatoria facente capo all’Inps) sono sempre il coniuge e i figli, in mancanza, i genitori ultra­ sessantacinquenni e in caso di assenza anche di questi ultimi, i fratelli celibi e le sorelle nubili inabili. A tali categorie sono state nel tempo affiancate, in via giurisprudenziale, i nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, nonché, ex lege, i soggetti uniti civilmente.

Convivenza di fatto, irrilevante per l’assegno di reversibilità

Del tutto irrilevante è la convivenza di fatto, considerata del tutto insufficiente a giustificare l’attribuzione patrimoniale ai superstiti: sembra optare in questo senso l’art. 9, l. n. 898/1970, secondo cui il diritto alla pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge solo «se non passato a nuove nozze», laddove l’inesistenza di un nuovo vincolo matrimoniale viene intesa in senso formale e quindi non comprensivo del rapporto di convivenza, neanche se connotato dal carattere della stabilità.

Il secondo comma dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato con le leggi n. 436/1978 e n. 74/1987, prevede che «in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non è passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza».

I presenti contributi sono tratti da 

Le tutele legali nelle crisi di famiglia

L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

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Reversibilità e titolarità dell’assegno di divorzio

Come è stato evidenziato in dottrina, la norma ha fin da subito dato luogo a contrasti interpretativi, in particolar modo relativamente alla titolarità dell’assegno di divorzio.

La giurisprudenza (ma anche la dottrina) si è divisa tra chi ha optato per la titolarità concreta dell’assegno, vale a dire l’effettivo riconoscimento giudiziale di un assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge del pensionato, e chi ha optato per ritenere sufficiente anche soltanto la titolarità astratta (vale a dire il diritto di percepire tale assegno, che concretamente però non viene attribuito in quanto magari l’ex coniuge versa in condizioni economiche precarie).

Riassumendo:

Le percentuali del trattamento di reversibilità (pensione di reversibilità e pensione indiretta) sulla pensione o sul trattamento economico goduto sono le seguenti:

  • solo il coniuge 60%
  • coniuge con 1 figlio 80%
  • coniuge con 2 o più figli 100%
  • solo 1 figlio 70%
  • 2 figli 80%
  • 3 o più figli 100%
  • solo 1 genitore 15%
  • 2 genitori 30%.

La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

La pensione di reversibilità dura a vita e si cumula (salvo quanto si dirà sui limiti di reddito introdotti con la legge n. 335/1995) con quelle che il coniuge superstite percepiva in precedenza o delle quali ha maturato i diritti.

Dal 1° gennaio 1996 – con la legge n. 335/1995 – sono stati introdotte al­cune limitazioni: l’importo della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del titolare.

I trattamenti pensionistici sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti fissati dalla tabella F allegata alla legge n. 335.

I presenti contributi sono tratti da 

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