Divorzio, ai figli deve essere garantito il tenore di vita goduto in famiglia
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di divorzio e, in particolare, in riferimento a tanto discusso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Mentre per gli ex coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, il tenore di vita non costituisce più parametro valido, ai figli deve al contrario essere garantito tale stile di vita. La Suprema Corte, con la sentenza n. 3922 del 19 febbraio ha definitivamente chiarito tale aspetto, respingendo il ricorso di un padre, al quale era stato addebitato, in sede di divorzio, l’intero mantenimento dei figli.
Per approfondire, leggi Il tenore di vita nell’assegno di mantenimento
La decisione della Corte d’Appello e la pronuncia del giudice di legittimità
La Corte territoriale aveva determinato, a carico del padre, un assegno di mantenimento a favore dei figli, conviventi con la madre, pari a 600 euro mensili. L’uomo proponeva dunque ricorso in Cassazione, affermando che la statuizione non teneva conto dei corretti parametri di valutazione per la determinazione dell’an e del quantum dell’assegno. I giudici di legittimità hanno invece ritenuto che innanzitutto la determinazione dell’onere di mantenimento è rimessa ad una valutazione del giudice del merito, il quale deve considerare il tenore di vita goduto dai figli quando i genitori avevano ancora in comune.
In particolare, per la determinazione del quantum dell’assegno, la Corte ha chiarito che non è sufficiente considerare il sostentamento dei figli, ma occorre tener conto altresì delle esigenze sociali, sportive e scolastiche degli stessi. In tal senso la pronuncia fa corretta applicazione dei principi cardine contenuti nel codice civile, inerenti la responsabilità genitoriale e i diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli, dei quali devono assecondare le inclinazioni e le aspirazioni.
Il criterio del “tenore di vita” vale anche per l’ex moglie?
La recente pronuncia della Suprema Corte
Gli Ermellini nel richiamare un orientamento della medesima sezione (ord. n. 21273/2013), in forza del quale a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto a un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’art. 147 del codice civile.
Tale norma, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Ne consegue che, secondo la Cass., VI civ., ord. 1562/2020, non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento omnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie.
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