Do you speak English ? Le università non possono istituire “interi corsi di studi” esclusivamente in una lingua diversa da quella italiana

Alesso Ileana 09/02/18
 CONSIGLIO DI STATO,  Sezione Sesta, 29 gennaio 2018, n. 617
La legge n. 240 del 2010, in materia di università, prevede la possibilità di attivare anche corsi di studio in lingua straniera allo scopo di inserire le università italiane nella rete degli scambi culturali internazionali e di incentivare la mobilità internazionale degli studenti. Il Politecnico di Milano ha così organizzato fin dal 2014 alcuni corsi di laurea magistrale e di dottorato esclusivamente in lingua inglese affiancata da un piano per la formazione dei docenti. Alcuni docenti hanno presentato ricorso al TAR Lombardia contro la abolizione della lingua italiana in quei corsi ed hanno ottenuto l’annullamento della delibera del Senato accademico che ne aveva disposto l’attivazione.
Il Politecnico di Milano ed il Ministero dell’istruzione hanno proposto appello al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR ma il Consiglio di Stato ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della norma per contrasto con diversi principi, tra cui quello di uguaglianza e di non discriminazione nei confronti degli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi, di ufficialità della lingua italiana e di libertà d’insegnamento.


La Corte costituzionale ritiene non fondate le questioni di legittimità costituzionale ma precisa che: 

– l’obiettivo legittimo di incrementare la vocazione internazionale degli atenei universitari non può passare attraverso il sacrificio del principio del primato della lingua italiana, della parità nell’accesso all’istruzione universitaria e della libertà di insegnamento;
– è tuttavia possibile per le università, conformemente alla Costituzione, affiancare ai corsi universitari in lingua italiana identici corsi in lingua straniera mentre non è consentito attivare corsi esclusivamente in lingua straniera Ciò però deve avvenire in modo ragionevole e adeguato così da garantire una offerta formativa rispettosa del primato della lingua italiana, del principio di eguaglianza nonché del diritto alla istruzione e alla libertà di insegnamento.

Il Consiglio di Stato, cui la questione è ritornata dopo la pronuncia della Consulta, ha conseguentemente confermato l’annullamento della delibera del Politecnico, come già il TAR Lombardia, in virtù del fatto che Il Politecnico ha previsto “interi corsi di studi erogati esclusivamente in lingua straniera”. 
 
 

Alesso Ileana

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