Dolo documentale

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GIURISPRUDENZA: Cass. pen., Sez. V, sentenza n.  32733; art. 216 comma 1, n.2 della Legge fallimentare; art. 217 comma 2 della Legge fallimentare; art. 42 c.p.; art. 43 c.p.; art. 70 c.p.; art. 133 c.p. .

Premesse.

Le premesse, in analisi ai fatti cui alla sentenza n. 32733, in oggetto di pronuncia curata dalla quinta sezione penale della Suprema Cassazione, si articolano, endemicamente, ai seguenti «considerando in diritto», resi evidenti dalla medesima Corte, attraverso le modalità di specie, peculiarmente aderenti alla fattispecie di reato della «bancarotta documentale» generica.

Quest’ultima, integra, di per sé, un’ipotesi di «dolo generico», in maniera apodittica, nei termini della stessa pronuncia, ovvero:

«[…]il reato di bancarotta documentale c.d. generica […]integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che             presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi, e  si realizza sempre con una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e ciò mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice  Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321)».[1]

Inoltre:

«Anche l’omissione parziale del dovere annotativo può integrare la fattispecie di cui all’art. 216, comma primo, n.2, legge fall., in quanto rientra nell’ambito della norma incriminatrice anche la condotta di falsificazione dei dati        realizzata attraverso la rappresentazione dell’evento  economico in modo incompleto e distorto in ordine alla    gestione di impresa e agli esiti della stessa (Sez. 5, n. 3114 del 17/12/2010, dep. 2011, Zaccaria, Rv. 249266)».[2]

La dazione degli elementi probatori cui agli artt. 43, 70 e 133 del c.p. .

Il contestato reato, è sussumibile, de plano, e in cogenza di diritto sostanziale, nei seguenti elementi di sintesi:

a)la natura;

b)la specie;

c)i mezzi;

d)il tempo;

e)l’oggetto;

f)il luogo,

distinguenti l’azione delictuosa;[3]

g)nella «[…]condotta contemporanea o susseguente al reato»[4];

h)nelle circostanze oggettive;[5]

i)nelle circostanze soggettive;[6]

l)nell’«elemento psicologico del reato».[7]

De iure condito, gli elementi predetti, acquisiscono una propria «corporeità» specifica, soggiacente alla fattispecie «patrimoniale» ivi rappresentata in tema di sentenza.

Ciò supposto, la concreta specificazione di tale suddetta corporeità, di diritto sostanziale (palesemente valutata in materia di artt. 216 comma 1, n. 2 e 217 comma 2 della Legge Fallimentare, nonché degli artt. 43, 70 e 133 c.p.) trova la propria composizione di autoriale «illecita» manifestazione, autorevolmente, in tema di diritto, da contemplarsi, in ottemperanza al comma 3 cui all’art. 42 c.p. laddove, si perviene ad affermare, che:

«La legge determina i casi nei quali l’evento è posto   altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua azione od omissione.».[8]    

Ciò implica, giuridicamente, quanto istintivamente, che, l’elemento della responsabilità, assume una propria «circolare» dimensione di «effettività» nella rilevanza della fattispecie di reato ivi rilevata, confacente alla qualità della «densità» e della misura, «materiale» e «psicologica», inerente all’azione od omissione; o, della sovrapposta natura «determinativa», insita nelle disposizioni di legge, cui al codice penale, quanto alla più volte menzionata, legge fallimentare, di sanzionante tipologica e connaturante giurisprudenziale ambientazione.

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Note

[1] Si consulti a tal proposito la pagina 4 della sentenza n. 32733/21 della Suprema Corte, in oggetto di analisi «cognitiva» e «descrittiva».

[2] Ibidem.

[3] Art. 133 c.p., comma 1, n. 1, in tema di «Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.».

[4] Art. 133 c.p., comma 2, n. 3, in tema di «Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.».

[5] Art. 70 comma 1, n. 1 del codice penale ovvero, «Circostanze oggettive e soggettive.».

[6] Art. 70 comma 1, n. 2 del codice penale ovvero, «Circostanze oggettive e soggettive.».

[7] Art. 43 c.p., «Elemento psicologico del reato», presente nel «Libro I», «Dei reati», «Titolo III», «Del reato», «Capo I», «Del reato consumato e tentato».

[8] Art. 42 c.p., «Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva», presente nel «Libro I», «Dei reati», «Titolo III», «Del reato», «Capo I», «Del reato consumato e tentato».

Sentenza collegata

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Lucia D’Angelo

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