Domanda congiunta dei coniugi per separazione e divorzio ammessa dalla Cassazione

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La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 28727 del 16 ottobre 2023), in relazione al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

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Indice

Corte di Cassazione – Sez. I Civ. – Sentenza n. 28727 del 16/10/2023

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1. I fatti

I coniugi hanno presentato ricorso congiunto dinanzi al Tribunale di Treviso al fine di veder chiesta la pronuncia della loro separazione personale e dare le consequenziali disposizioni relative all’affido e alla collazione della loro figlia minorenne e al contributo economico del genitore non collocatario in favore di quest’ultima e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Con lo stesso ricorso le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare, decorso il periodo di tempo previsto dall’art. della l. n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all’ufficiale dello stato civile di procedere all’annotazione della sentenza.
All’udienza fissata per la comparizione delle parti, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha prospettato ai coniugi l’esistenza di una questione pregiudiziale di puro diritto relativa all’ammissibilità in rito del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale con quella, parimenti congiunta, di divorzio.
Quindi, la questione è stata rinviata alla Suprema Corte.

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2. Domanda congiunta di separazione e divorzio: l’analisi della Cassazione

L’analisi della Corte di Cassazione parte proprio dall’introduzione del “rinvio pregiudiziale” introdotto dal d. lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) finalizzato alla sottoporre immediatamente alla Suprema Corte una questione di diritto, sulla quale il giudice di merito deve decidere e in relazione alla quale ha preventivamente provocato contraddittorio tra le parti.
Questo è ammesso quando oggetto del rinvio sia una questione esclusivamente di diritto (di merito, ma anche di rito) rilevante, in quanto necessaria per la risoluzione, anche parziale, della controversia pendente dinanzi al giudice remittente, e nuova, da intendersi nel senso che non sia stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione. Inoltre, la questione deve presentare “gravi difficoltà interpretative“.
Appurato ciò, la Corte analizza ancora le modifiche della Riforma, rammentando l’introduzione della facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio (come nel caso di specie), pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell’art. 3 della legge sul divorzio).
Analizzando le norme previste al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che il legislatore ha “espressamente previsto l’ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, nell’art. 473-bis.49 c.p.c., con riferimento al giudizio contenzioso (subordinando, come è naturale e giusto che sia, la procedibilità del divorzio al ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, l. div.), mentre analoga previsione non è stata riportata nell’art. 473-bis.51 c.p.c., norma dedicata al ‘procedimento su domanda congiunta’ che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all’art. 473-bis.47 c.p.c. (e dunque separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni), laddove presentati in forma congiunta“.
La questione di diritto posta dall’ordinanza del Tribunale di Treviso, dunque, “attiene al problema della cumulabilità, in un simultaneus processus, delle domande di separazione e divorzio, che già ha trovato soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di merito che per prima se ne è occupata“.
Per superare i contrasti presenti al riguardo, la Suprema Corte rileva che, da un punto di vista letterale, “il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell’ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51 c.p.c.) all’unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale (‘relativo ai procedimenti’, in luogo di ‘relativo al procedimento’), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all’ammissibilità del cumulo“.
In più, la Corte assume che debba considerarsi come ulteriore elemento a favore dell’ammissibilità del cumulo, anche la relativa realizzazione di quel “risparmio di energie processuali” che la Riforma Cartabia auspica, sulla base della previsione dell’art. 473-bis.49 c.p.c. stesso secondo il quale le parti “data l’irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un’unica sede e con un unico ricordo la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa“.
Dunque, non si rinvengono ostacoli all’ammissibilità delle domande congiunte di separazione e divorzio in quanto “la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all’omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito ‘comune’ di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c.“.
Sotto il profilo sistematico si può evidenziare che:
– il codice di rito prevede tra le disposizioni in generale il cumulo oggettivo di domande contro la stessa persona, sicché, anche se nelle domande di separazione e divorzio congiunto non esiste un attore e un convenuto, non sembrano esservi ostacoli alla loro proponibilità in cumulo;
– nel caso delle domande congiunte di separazione e divorzio si tratta, più precisamente, di un cumulo oggettivo di domande connesse in relazione alla causa petendi, in quanto tese a regolare, in successione, la crisi matrimoniale che i coniugi avvertono come irreversibile;
– l’art. 473-bis.51 c.p.c. prevede ormai un procedimento uniforme sia per i ricorsi aventi ad oggetto le domande di separazione personale, sia per le domande di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– la domanda congiunta di divorzio, cumulata con quella congiunta di separazione, diviene procedibile solo a determinate condizioni processuali;
– il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell’art. 279, comma 2, n. c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande.

3. La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, nel trarre le sue conclusioni, sancisce che ciò che viene segnalato da una parte della dottrina e giurisprudenza come ostativo della possibilità/configurabilità del cumulo di domande consensuali di separazione e divorzio “non vale ad impedire la loro stessa ammissibilità ma potrà, semmai, determinare l’applicazione con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati […] o di disposizioni normative specifiche“.
Per tutto quanto sopra esposto, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio“.

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