Domanda di concordato

Redazione 10/12/18
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La domanda di concordato presentata è sufficiente per l’operatività del divieto ex art. 168 L. Fall.; al creditore non è preclusa la possibilità di adire il Giudice per munirsi di un titolo o per far accertare il proprio credito, e tuttavia la menzionata disposizione ex art 168 L. Fall, in combinato disposto con l’art.184 L. Fall., impedisce al creditore anteriore di intraprendere azioni esecutive nei confronti della società debitrice (il divieto concerne, come nel caso di specie, anche la minaccia di tali azioni se la stessa è avanzata col precetto, intimazione che ha un quid pluris rispetto a qualsivoglia altra intimazione stragiudiziale Trib. Reggio Emilia, 7/11/2012 n. 1863).

L’opposizione

L’aspetto centrale della opposizione consiste nel valutare l’anteriorità ovvero la posteriorità del credito portato dal titolo azionato col precetto rispetto all’avvio della procedura concordataria; ora benché la condanna alla refusione delle spese di lite e al risarcimento del danno sia stata resa in un momento successivo alla domanda di concordato, la soccombenza é conseguente alla scelta a suo tempo fatta  di agire in giudizio e trova quindi la sua origine nella editio actionis.

L’art. 168 L.F.

L’art.168 LF non ha riguardo solo a crediti per “titolo” anteriore ma anche a quelli per “causa” anteriore e che “nel concetto di causa … [deve] essere incluso ogni fatto generatore, anche non immediato, del credito, al fine di riservare, come è intendimento del legislatore, a tutti coloro che traggano le loro ragioni creditorie da data precedente alla proposta, il trattamento promesso dal debitore” (Cass. 16737/2007).

Ne consegue che il credito vantato dal soggetto deve necessariamente essere considerato anteriore all’apertura della procedura concorsuale.
In conclusione, a prescindere dalla complessa valutazione in diritto dei limiti di operatività del divieto di cui all’art.168 LF, con riferimento alla attuale fase post-omologa, deve ritenersi che il credito vantato sia soggetto alla falcidia concordataria, ex art.184 LF.

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