Con una recente sentenza (n. 5488 del 9 ottobre 2023) il T.A.R. Campania Napoli ha chiarito la questione sull’illegittimità dell’esclusione delle domande di partecipazione al concorso inviate con raccomandate postali nei termini e pervenute all’Amministrazione dopo la scadenza.
Indice
1. La fattispecie esaminata dal TAR Campania Napoli
Con recente sentenza n° 5488 del 9 ottobre 2023, la Sezione Quarta del T.A.R Campania Napoli ha stabilito che, qualora il bando di concorso pubblico preveda, in relazione alla presentazione delle domande di partecipazione, un termine e due modalità alternative, la posta elettronica certificata e la raccomandata postale con avviso A/R, e’ illegittima l’esclusione dalla procedura delle domande pervenute all’Amministrazione dopo la scadenza del termine di presentazione.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui era stata disposta, in applicazione del punto 5.1. del bando (“saranno escluse le domande … pervenute oltre il limite di presentazione come indicato al punto 4”) la sua esclusione dalla procedura di selezione , in quanto la domanda di partecipazione, presentata tramite lettera raccomandata A/R era pervenuta presso la sede dell’Amministrazione procedente oltre il limite previsto dal bando al punto 4 .
Specificamente, il bando di concorso, al punto 4, prevedeva la presentazione delle domande entro e non oltre il 30 giugno, mediante due modalità alternative: a mezzo pec oppure con posta raccomandata A/R.
Il successivo punto 5 del bando sanciva l’esclusione delle domande pervenute oltre il limite di presentazione, precedentemente indicato.
Il ricorrente, usufruendo, in mancanza di indirizzo pec personale, della modalità di presentazione a mezzo raccomandata A/R, aveva inviato la domanda entro il termine previsto per la presentazione. Tale domanda era però pervenuta all’Amministrazione oltre il suddetto termine, talché era stata disposta l’esclusione del candidato.
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2. Invio delle domande di partecipazione ai concorsi: disciplina applicabile
Nella motivazione, la sentenza del TAR Campania Napoli, nel richiamare la sentenza n° 4409/2001 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato, evidenzia che l’art. 4 comma 2 del D.P.R. 487/1994 stabilisce che la data di spedizione delle domande è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante, di talché la tempestiva consegna della raccomandata all’ufficio postale comporta il rispetto del termine stabilito dal bando di concorso .
Ne deriva che la volontà dell’Amministrazione di derogare al suddetto principio deve risultare univocamente dalla lex specialis; viceversa, in caso di dubbio, questa dovrà essere interpretata in senso conforme alla normativa applicabile .
Non si può imputare al candidato il rischio derivante da un eventuale ritardo del servizio postale nel recapito del plico, tempestivamente inviato, in quanto si tratta di situazioni che evidentemente esulano dal suo campo di controllo e dalle quali non può derivare, in suo pregiudizio, alcun effetto sfavorevole, per di più, nella specie, in contrasto con il principio del “favor partecipationis” .
Se il dato testuale presenti evidenti ambiguità, l’interprete, in forza del principio del favor partecipationis, deve prescegliere il significato più favorevole al concorrente.
Nel caso di specie, emerge una incongruenza tra la previsione del punto 4 e del punto 5, nella misura in cui, pur ammettendo l’utilizzo della raccomandata A/R, strumento richiedente un decorso temporale per far giungere a destinazione la domanda a seguito del suo invio, fa coincidere il termine di presentazione con quello di arrivo a destinazione della stessa raccomandata A/R.
La sovrapposizione tra i due termini e l’utilizzo di locuzioni differenti (presentazione e pervenimento) in diverse sedi del bando (punto 4 e 5.1) impediscono di individuare una volontà chiara dell’Amministrazione di derogare alla normativa vigente.
Inoltre, l’interpretazione del punto 5.1. data dall’Amministrazione, e, dunque, tale da imporre l’arrivo a destinazione (pervenimento) delle domande nel termine indicato, espressamente, come di presentazione delle stesse, rischia di privare di effetti la clausola del bando, nella parte in cui consente l’utilizzo della raccomandata A/R, ai fini della partecipazione al concorso: l’inettitudine della consegna del plico al servizio postale a garantire la tempestività della domanda imporrebbe, di fatto, all’aspirante candidato, d’utilizzare la pec (onere inesigibile, secondo la legislazione vigente ed il principio tempus regit actum), sterilizzando la possibilità di presentare l’istanza a mezzo di raccomandata A/R, come, invece, previsto alternativamente e altrettanto efficacemente dal bando.
La sentenza rileva anche il contrasto con l’art. 1367 c.c., estensivamente inteso, per cui ogni atto giuridico deve essere interpretato nel senso in cui può avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno.
Pertanto, il candidato ha solo l’onere di presentare la domanda nei termini, avvalendosi di una delle modalità indicate dal bando.
Viceversa, non gli si può imputare (il rischio derivante da) un eventuale ritardo del servizio postale nel recapitare il plico, tempestivamente inviato: si tratta di situazioni, che evidentemente esulano dal suo campo di controllo e dalle quali non può derivare, in suo pregiudizio, alcun effetto sfavorevole, per di più, nella specie, in contrasto con il principio del “favor partecipationis”.
Come stabilito dal Consiglio di Stato, Quinta Sezione , con sentenza n. 7113/2023: “Ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ. Conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; vieppiù, se il dato testuale presenti evidenti ambiguità, l’interprete, in forza del principio di favor partecipationis, deve prescegliere il significato più favorevole al concorrente”.
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