Onde favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, impresa e professionisti, l’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), con decorrenza dal 1° ottobre 2020, ha previsto l’obbligo, in capo tutte le imprese (i.e. società e imprese individuali attive e non sottoposte a procedure concorsuali) di dotarsi di un domicilio digitale attivo e funzionante, da comunicare al Registro delle Imprese.
Chiarito che, laddove una società intenda iscriversi al Registro delle Imprese senza aver previamente iscritto il proprio domicilio digitale, la domanda viene sospesa in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale (art. 5, comma 2, D.L.179/2012 e art. 16, comma 6 bis, D.L. 185/2008), cosa fare nel caso in cui l’indirizzo della società, inizialmente regolarmente iscritta, smetta di funzionare correttamente e non permetta più il recapito delle comunicazioni?
Per approfondimenti si consiglia: Formulario commentato della privacy
Indice
1. Cosa si intende per domicilio digitale?
Per domicilio digitale deve intendersi sia l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC), sia ogni “altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato” (SERC), così come stabilito nel Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 (c.d. Regolamento eIDAS) che costituiscano prova legale del momento di ricezione di una comunicazione elettronica.
Le comunicazioni tramite PEC, un esempio su tutti ne siano le diffide ad adempiere, permettono di azzerare i costi della tradizionale raccomandata e annullare i tempi d’attesa, come nel caso della compiuta giacenza.
2. Cosa fare?
Il soggetto interessato ha la possibilità di segnalare alla Camera di Commercio di competenza il malfunzionamento del domicilio digitale cui si intendeva inviare comunicazione.
Il Responsabile servizio Conservatoria procederà, poi, ad effettuare un’apposita verifica per il tramite di Infocamere S.c.p.a. e invierà una diffida alla società perché fornisca un nuovo indirizzo nel termine di 30 giorni. Trascorso tale periodo, in caso di perdurante omissione nel comunicare un proprio domicilio digitale, l’ufficio procederà, ai sensi dell’art. 37 comma 2 d.l. 76/2020, all’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale accessibile (tramite SPID) dal Cassetto digitale dell’imprenditore dall’indirizzo www.impresa.italia.it[1].
Il nuovo indirizzo, con la forma “codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it” sarà attivo solo in ricezione, sarà automaticamente inserito negli elenchi INI-PEC e sarà consultabile da chiunque voglia notificare un atto all’impresa.
3. A chi segnalare?
Come detto, l’interessato può segnalare l’irregolarità del domicilio digitale alla Camera di Commercio territorialmente competente, con tale intendendosi quella in cui ha la sede legale la società cui si intende notificare.
L’indirizzo PEC cui si intende inviare la segnalazione è reperibile sul Portale Ipa, ove sono indicati i domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi.
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Aggiornata alle recenti determinazioni del Garante, l’opera tratta gli aspetti sostanziali e le questioni procedurali legati al trattamento dei dati personali e a tutte le attività connesse. La normativa di riferimento viene commentata e analizzata, con un taglio che rende il volume un valido strumento pratico per il Professionista che si occupa di privacy. L’analisi delle ricadute operative della normativa è integrata dalle specifiche formule correlate; questa combinazione costituisce il valore aggiunto dell’opera che ben può aspirare a diventare un riferimento per gli operatori del settore. Giuseppe Cassano Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics della sede di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista. Studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre trecento contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Enzo Maria Tripodi attualmente all’Ufficio legale e al Servizio DPO di Unioncamere, è un giurista specializzato nella disciplina della distribuzione commerciale, nella contrattualistica d’impresa, nel diritto delle nuove tecnologie e della privacy, nonché nelle tematiche attinenti la tutela dei consumatori. È stato docente della LUISS Business School e Professore a contratto di Diritto Privato presso la facoltà di Economia della Luiss-Guido Carli. Ha insegnato in numerosi Master post laurea ed è autore di oltre quaranta monografie con le più importanti case editrici. Cristian Ercolano Partner presso Theorema Srl – Consulenti di direzione, con sede a Roma; giurista con circa 20 anni di esperienza nell’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e più in generale sui temi della compliance e sostenibilità. Ricopre incarichi di Responsabile della Protezione dei Dati, Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente di Valutazione della performance presso realtà private e pubbliche. Autore di numerosi contributi per trattati, opere collettanee e riviste specialistiche sia tradizionali che digitali, svolge continuativamente attività didattica, di divulgazione ed orientamento nelle materie di competenza.
A cura di Giuseppe Cassano, Enzo Maria Tripodi, Cristian Ercolano | Maggioli Editore 2022
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Determinazione del Conservatore n. 2023000002 del 26 gennaio 2023
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