Domicilio digitale: nessuna notifica in cancelleria

Redazione 08/01/18

Domicilio digitale: le modalità della notifica

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30139 emanata lo scorso 14 dicembre 2017, è intervenuta in materia di domicilio digitale, affermando che con l’inserimento di tale figura, rappresentata dalla casella pec del singolo professionista, vengono meno tutte le notifiche effettuate presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario presso il quale pende il relativo procedimento.

In altre parole, il luogo fisico perde totalmente importanza e tutte le notifiche degli atti devono essere effettuate tramite pec e ciò anche nel caso in cui sia stata omessa l’elezione di domicilio presso il Comune in cui si trova l’ufficio giudiziario suddetto.

Il caso di specie

Nel caso sottoposto al vaglio del giudice di legittimità, il ricorrente lamentava l’erronea valutazione di validità della notifica effettuata presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario e non presso l’indirizzo pec, in quanto il difensore non aveva provveduto all’elezione di domicilio presso il comune in cui si trovava l’ufficio giudiziario competente.

In realtà, la decisione della Corte evidenzia che non rileva tanto l’elezione di domicilio, quanto la possibilità o meno di procedere alla notifica mediante pec: è invero possibile effettuare la notifica presso la cancelleria solamente nell’ipotesi in cui la notifica al domicilio digitale non vada a buon fine per cause imputabili al destinatario della comunicazione.

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Il principio enunciato dalla Suprema Corte

Nella pronuncia in esame, può leggersi che “in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, (conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012), come modificato dal D.L. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014), non è più possibile procedere – ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, – alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

Per approfondire, La notifica delle multe

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