Donazione. Revocazione per ingratitudine. Sussistenza. Revoca della donazione. Sentenza Tribunale di castellammare di stabia, dr. Angelo Scarpati, 24.1.2011.

Vingiani Luigi 10/03/11
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Ai sensi dell’art.801 c.c. la donazione può essere revocata soltanto in quattro distinte ipotesi e cioè quando il donatario abbia commesso uno dei gravi delitti indicati ai nn.1,2 e 3 dell’art. 463 c.c., abbia arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante con la propria condotta dolosa abbia omesso di prestare allo stesso gli alimenti od, infine, si sia reso colpevole di ingiuria grave nei confronti di quest’ultimo.

La giurisprudenza di legittimita’ ha costantemente dato dell’istituto in esame, che l’ingiuria grave richiesta dall’articolo 801 del Codice Civile quale presupposto della revocazione consiste in un comportamento con il quale si rechi all’onore ed al decoro del donante un’offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, si’ da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficato l’agente, che ripugna alla coscienza comune. Ad esempio ,costituisce in tal senso ingiuria grave l’atteggiamento complessivamente adottato, menzognero e irriguardoso verso il marito, all’insaputa del quale la ricorrente si univa con l’amante nell’abitazione coniugale. (Sentenza Cassazione civile, sezione II, 28 maggio 2008, n. 14093)

Orbene, occorre ricordare che l’ingiuria è il fatto lesivo dell’onore altrui commesso riferendosi all’indirizzo di altri con epiteti offensivi o con frasi dal contenuto inequivocabilmente diretto a cagionare pregiudizio al patrimonio morale della persona offesa sicchè avuto riguardo a tale nozione, pur di derivazione penalistica,  in tema di interpretazione dell’art. 801 c.c. ,la giurisprudenza civile ne ha elaborato una  sicuramente  più ampia .

L’azione per ottenere la revoca può essere proposta ex art. 802 c.c. dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione, ma se le causa della revoca è l’omicidio volontario del donante oppure il donatario ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

Venendo al merito della controversia, il giudice ha ritenuto che sia stata raggiunta la prova della sussistenza di una causa di revocazione della donazione effettuata in favore delle convenute, in quanto le stesse si sono rese colpevoli di ingiuria grave verso la donante.

Richiamando il più recente indirizzo del giudice di legittimità, infatti, nel silenzio della legge, deve ritenersi che l’ingiuria grave prescinda dalla nozione che assume rilievo in materia penale ( v. Cass. n. 8165/1997; Cass. n. 7033/2005); trattasi, infatti, di un concetto più ampio, il quale può comprendere, ad esempio- come nel caso di specie- anche le sevizie, e va comunque ricavato dalla realtà dei rapporti sociali.

Siffatta valutazione, in particolare, oltre a dover tener conto anche delle circostanze contingenti, va comunque compiuta considerando l’ambiente socio-economico, l’educazione e l’istruzione dei protagonisti della vicenda; peraltro, il giudice di legittimità ha ritenuto che l’ingiuria grave che l’art. 801 cod. civ. prevede quale motivo di revocazione della donazione ricorre quando il beneficiato ha leso con il proprio comportamento il patrimonio morale ed affettivo del donante se la lesione è avvenuta per effetto dell’animosità ed avversione nutrite dal donatario avverso il donante ( v. Cass. n. 5310/1998).

La sussistenza di una condotta delle donatarie verso la donante, nella fattispecie è stata ritenuta idonea ad integrare siffatta ipotesi di ingiuria grave, trovando adeguato sostegno nel materiale probatorio raccolto sia nel giudizio civile , oltre che nelle risultanze di cui al giudizio penale di condanna delle medesime convenute per il reato di cui all’art. 591 c. p.

Le nipoti della donante avevano costituito con la stessa un rapporto di convivenza tale da escludere qualsiasi relazione della donante con il mondo esterno impedendo l’accesso perfino alle assistenti sociali. Non solo, ma le donatarie “nonostante il grave stato di salute, lasciavano la povera zia in stato di totale abbandono, facendole mancare le adeguate cure perpetrando delle sevizie” …” chiudendo le persiane esterne della casa con lo scotch”, e riducendo la povera signora “in condizioni pietose…con unghie lunghissime, capelli sporchi ed in disordine, rivestita con coperte, costretta a vivere in un ambiente sporco e puzzolente”.

Giustamente alcun dubbio, allora, sembra sussistere riguardo all’effettiva realizzazione, da parte delle donatarie di “ingiuria grave” verso la donante, il che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 801 cc, giustifica ed impone la revocazione della donazione a loro favore effettuata con atto notarile del 1986 .

Dott.**************i

 

repubblica italiana

in nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE DIST. DI CASTELLAMMARE DI STABIA

In composizione monocratica, in persona del dott. ***************

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

parziale

ai sensi dell’art. 279 cpc

 

nella causa iscritta al N.R.G. 418/2005

 

TRA

** **, ** ** e ** **, rapp.ti e difesi, giusta procura a margine dell’atto di citazione, dall’ avv.to *****************, unitamente e disgiuntamente all’avv. ******************* e *****************, , ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 104

ATTORI

NEI CONFRONTI DI

** **, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce all’atto di citazione notificato, dagli avv.ti ******** e ******** de *****, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detti difensori in Napoli alla Via C. Poerio n. 53

CONVENUTA

NONCHE’

** ** e ** **, con residenza come in atto di citazione

CONVENUTE CONTUMACI

 

OGGETTO: azione di revocazione di donazione e di divisione ereditaria.

CONCLUSIONI: come da atti di causa e da verbale d’udienza del 28.10.2010.

 

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e va accolta: occorre, tuttavia, fare delle preliminari precisazioni.

In primo luogo, va dichiarata la contumacia delle convenute ** ** e ** **, le quali, pur regolarmente evocate nel presente giudizio, non si sono in esso costituite né sono altrimenti comparse.

Ancora, va precisato che, con l’atto di citazione, gli attori hanno spiegato una pluralità di domande: in primo luogo, l’istanza, preliminare, di revocazione della donazione effettuata a favore delle convenute ** ** e ** **; in secondo luogo, domanda di divisione ereditaria.

Ora, è noto che, nel giudizio di divisione ereditaria, deve qualificarsi “non definitiva”, in quanto non esaurisce la materia del contendere, ma è destinata solo a dare impulso alle successive operazioni divisionali, la sentenza che risolva una contestazione fra i coeredi in ordine alla appartenenza o meno alla massa ereditaria di un bene che si assuma solo apparentemente uscito dal patrimonio del “de cuius” ( v. Cass. n. 5960/1996): è proprio ciò che rileva nel caso di specie, in cui gli istanti, infatti, invocano la revocazione della donazione di un immobile, effettuata dalla de cuius ** **, affinché detto cespite rientri nel compendio ereditario della medesima al fine di una successiva divisione tra i coeredi.

Per tutto quanto detto, dunque, la presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 279 cpc, deve definirsi quale sentenza “ non definitiva”, in quanto volta, in via preliminare rispetto al successivo giudizio di divisione, a risolvere la questione relativa alla domanda di revocazione ex art. 801 cc.

Venendo al merito della controversia, non è fondata l’eccezione, sollevata dalla convenuta costituita, di genericità dell’atto di citazione, il quale avrebbe solo genericamente fatto richiamo all’art. 801 cc, senza tuttavia indicare la reale causa a fondamento della chiesta revocazione.

Invero, premesso che, secondo il giudice di legittimità, l’identificazione dell’oggetto della domanda va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione, per cui lo stesso può ritenersi inficiato soltanto quando l’oggetto risulti assolutamente incerto ( v. Cass. n. 17023/2003); premesso, ancora, che al giudice spetta il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione, fermi restando la causa petendi ed il petitum azionati ( v. Cass. n. 12402/2007); tutto ciò premesso, ritiene questo giudice che non vi sia affatto incertezza nell’atto introduttivo del presente giudizio, in relazione alla indicazione della specifica ipotesi di “ indegnità” ex art. 801 cc: ciò, per due ragioni.

In primo luogo, è palese che l’atto di citazione espressamente menziona lo stesso articolo 801 cc, con ciò circoscrivendo, ab origine, nelle fattispecie dallo stesso individuate una delle ipotesi di revocazione invocate nel presente giudizio; ancora, e soprattutto, proprio la descrizione degli elementi di fatto contenuta nell’atto di citazione medesimo consente, senza alcun dubbio, e senza in alcun modo paventare il pericolo di una violazione dell’art. 112 cpc, di ricondurre l’invocata revocazione all’ipotesi di “ ingiuria grave” verso il donante, e ciò anche alla luce di tutto quanto appresso si dirà.

Da ultimo, sempre in via preliminare, è tardiva l’eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta: questa, infatti, si è costituita soltanto, in udienza, in data 3.10.2005 ( e non nei venti giorni antecedenti detta udienza), dunque è decaduta dalla facoltà di sollevare eccezioni di decadenza ex art. 2969 cc.

Venendo al merito della controversia, ritiene lo scrivente giudice che sia stata raggiunta la prova della sussistenza di una causa di revocazione della donazione effettuata in favore delle convenute ** ** e ** **, in quanto le stesse si sono rese colpevoli di ingiuria grave verso la donante ** **.

Secondo il più recente indirizzo del giudice di legittimità, infatti, nel silenzio della legge, deve ritenersi che l’ingiuria grave prescinda dalla nozione che assume rilievo in materia penale ( v. Cass. n. 8165/1997; Cass. n. 7033/2005); trattasi, infatti, di un concetto più ampio, il quale può comprendere, ad esempio- come nel caso di specie- anche le sevizie, e va comunque ricavato dalla realtà dei rapporti sociali.

Siffatta valutazione, in particolare, oltre a dover tener conto anche delle circostanze contingenti, va comunque compiuta considerando l’ambiente socio-economico, l’educazione e l’istruzione dei protagonisti della vicenda; peraltro, il giudice di legittimità ha ritenuto che l’ingiuria grave che l’art. 801 cod. civ. prevede quale motivo di revocazione della donazione ricorre quando il beneficiato ha leso con il proprio comportamento il patrimonio morale ed affettivo del donante se la lesione è avvenuta per effetto dell’animosità ed avversione nutrite dal donatario avverso il donante ( v. Cass. n. 5310/1998).

La sussistenza di una condotta delle donatarie ** ** e ** ** verso la donante ** **, idonea ad integrare siffatta ipotesi di ingiuria grave, trova sostegno nel materiale probatorio raccolto nel presente giudizio, oltre che nelle risultanze di cui al giudizio penale conclusosi, con sentenza n. 257/2010 dell’8.9.2010 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Castellammare di Stabia, di condanna delle medesime convenute ** per il reato di cui all’art. 591 cp.

Venendo al presente giudizio, risulta, anzitutto, inequivocamente che le ** ( nipoti della **) avevano con la stessa un rapporto di convivenza volto ad escludere qualsiasi relazione della stessa ** con il mondo esterno: ciò risulta, in primo luogo, dalle dichiarazioni del teste Fresa ( v. verbale d’udienza del 26.3.2008), il quale precisa che, in coincidenza delle visite domiciliari alla **, “ in genere c’era solo la signora e la nipote…si tratta di ** **”… “ non ho mai trovato altre persone diverse dalla nipote”; in secondo luogo, anche la teste ***** ( v. verbale d’udienza del 4.2.2009) precisa che , “ quando ho visto la ** ** a casa sua, era sempre presente la nipote **”; infine, il teste ****** ( v. verbale d’udienza del 17.12.2009) ricorda che “ alle assistenti sociali fu inibito dalle ** di accedere alla casa della **”.

Quanto sopra detto trova inequivoco riscontro anche nella citata sentenza penale di condanna, la quale dà indubbiamente atto della circostanza secondo cui “ dalle dichiarazioni rese da ** **, dalla dott.ssa *******, nonché dal verbale di sit rese da *************, emerge che le imputate di fatto badavano alla vittima. Tale circostanza, d’altronde, trova riscontro nella circostanza che ** ** aveva la disponibilità delle chiavi dell’appartamento”.

Alcun dubbio, ancora, sussiste in ordine alla deplorevole condotta tenuta dalle **, che ha condotto la ** ad uno stato di vita quasi vegetativo: ciò, anzitutto, trova esplicita conferma nella sentenza penale di cui sopra, in cui si legge che “ le imputate, nonostante il grave stato di salute, lasciavano ** ** in stato di totale abbandono, facendole mancare le adeguate cure”.

È, tuttavia, soprattutto il materiale probatorio raccolto nel presente giudizio a dare, purtroppo, contezza delle conseguenze delle sevizie perpetrate dalle ** a danno della **: il teste ****** ( v. verbale d’udienza del 17.12.2009), dopo aver precisato di aver “ constatato che le persiane esterne della casa ove abitava la **…erano chiuse dall’esterno con lo scotch”, ricorda che, dopo l’intervento della forza pubblica nell’abitazione della vittima, vide questa “ ridotta in condizioni pietose…ricordo unghie lunghissime, capelli sporchi ed in disordine, rivestita con coperte. Inoltre era sporca e l’ambiente in cui si trovava era puzzolente”.

Alcun dubbio, allora, sembra sussistere in ordine alla effettiva realizzazione, da parte delle donatarie **, di “ingiuria grave” verso la donante ** **, il che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 801 cc, giustifica ed impone la revocazione della donazione a loro favore effettuata con atto notarile a ministero notar dott. ********** del 28.7.1986 n. 11449.

In conseguenza di ciò, ** ** e ** ** sono tenute alla restituzione, in favore dei coeredi ** **, ** ** e ** **, della piena proprietà ( tale divenuta dopo la morte della donante usufruttuaria) dell’immobile alle stesse donato, sito in Castellammare di Stabia alla via Tavernola n. 119, identificato in catasto alla partita 5670 fol. 7, part. 84/2, P.t., cat. A/4, c1.1, v. 4,5, R.C. 981; ancora, le convenute, ai sensi dell’art. 807 cc, sono tenute alla restituzione dei frutti percetti e percipiendi da detto immobile a far data dal 18.4.2005.

Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni occorsi agli odierni attori, perché priva di sostegno probatorio.

In ordine alle spese, esse vanno liquidate con la sentenza definitiva.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Castellammare di Stabia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

  1. Revoca la donazione- effettuata con atto notar Di ******* del 28.7.1986 da ** ** in favore di ** ** e ** **- dell’immobile sito in Castellammare di Stabia alla via Tavernola n. 119, identificato in catasto alla partita 5670 fol. 7, part. 84/2, P.t., cat. A/4, c1.1, v. 4,5, R.C. 981,

  2. Condanna ** ** e ** ** alla restituzione dell’immobile di cui al precedente capo in favore di ** **, ** ** e ** **;

  3. Condanna ** ** e ** ** al pagamento, in favore di ** **, ** ** e ** **, dei frutti percetti e percipiendi dall’immobile di cui al capo A) a far data dal 18.4.2005 sino al soddisfo;

  4. Rigetta la domanda risarcitoria;

  5. Spese al definitivo.

 

Castellammare di Stabia , 24.1.2011 Il Giudice

dott. ***************

 

Vingiani Luigi

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