Donazioni lesive della quota di legittima: riduzione cronologica e proporzionale

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Le donazioni lesive della quota di legittima trovano rimedio nell’azione di riduzione che dev’essere espletata attraverso dei criteri: cronologico e proporzionale.

Per approfondire si consiglia: La divisione dei beni ereditari

Indice

1. Inquadramento della tematica

Per effetto dell’art. 456, C.c., con il decesso del testatore, si apre la successione presso il domicilio che questi aveva al tempo della dipartita.
Ora, vuoi che il testatore abbia disposto per testamento di tutti i suoi beni, vuoi che ne abbia disposto soltanto in parte ovvero in alcun modo, dando, indi, in queste ultime due ipotesi, all’apertura della successione necessaria ovvero ab intestata, è ben possibile che venga lesa la quota d’eredità che la legge assegna ad una determinata platea di successibili detti legittimari.
Trattasi d’una classe di successibili più ristretta, rispetto alla più larga platea di soggetti che la legge chiama alla successione ove il testatore non abbia disposto in tutto od in parte delle proprie sostanze (Artt. 565, S.s., C.c.), rappresentata dai componenti del nucleo famigliare ristretto, e, cioè, il coniuge, i figli e gli ascendenti, regolata dal plesso normativo di cui agli artt. 536, 537, 540, 542, 544, C.c.
Si può affermare che il principio della libertà testamentaria debba conciliarsi con la necessità che almeno una parte del patrimonio sia assegnato al nucleo ristretto d’eredi, come sopra indicati, anche al fine di consentire la perpetrazione del proprio patrimonio.
Al fine di preservare tal necessità, ecco che la legge assegna a questa categoria di successibili una quota dei beni del defunto, che non può esser intaccata dalle eventuali disposizioni testamentarie e donative.
Il testatore, al tempo di quand’era in vita, può disporre del proprio patrimonio tramite sia disposizioni testamentarie universali ovvero a titolo particolare (legati), che tramite donazioni.

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2. La riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni

Come anticipato, qualora il de cuius, tramite le predette disposizioni, leda la quota che la legge assegna ai legittimari, ossia al coniuge ed ai discendenti, questi ultimi, allora, potranno agire al fine d’ottenere la reintegrazione della quota di riserva loro riconosciuta.
In tal evenineza, tramite l’azione di riduzione di cui all’art. 557, primo comma, C.c., i legittimari, i loro eredi ed aventi causa, potranno, onde ripristinare la quota legittima, domandare la riduzione, dapprima, delle disposizioni testamentarie e, di poi, delle donazioni.
Pur non essendo questa la sede della trattazione, giova, comunque, evidenziare che i soggetti titolari non possono rinunciare all’azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive, finché il testatore è in vita.
E ciò in quanto emerge la necessità d’assicurare l’irrevocabilità delle disposizioni compiute dal de cuius in vita, palesandosi, finanche, la rinuncia all’esercizio di tal azione, come un patto abdicativo ovvero rinunciativo che collide con il superiore principio della libertà della volontà testamentaria.
Onde procedere alla reintegrazione della quota di riserva, previa riduzione delle disposizioni testamentarie e donative che si assumono lesive, occorre ricostruire il patrimonio che il defunto aveva al tempo del decesso, ossia procedere alla ricostruzione del c.d. relictum.
E, quindi, a mente dell’art. 556, C.c., al fine di ricostruire il patrimonio del defunto, si procede sulla base dei seguenti passaggi, e, cioè, dapprima si riuniscono i beni che appartenevano al de cuius al tempo del decesso, e, di poi, da essi si sottraggono i debiti ed i pesi gravanti sull’eredità, ed, ancora, si aggiungono, fittiziamente, i beni di cui il defunto ha disposto tramite donazione quand’era in vita, ed, infine, s’imputano, alla quota spettante al legittimario pretermesso, quanto da questi ricevuto in vita dal testatore tramite donazione. Dopodiché, sul valore così ottenuto, si calcolano, sulla base dei criteri indicati dalle norme di cui agli artt. 537 e S.s., C.c., le quote riservate ai legittimari.
In tal direzione, la Suprema Corte rammenta come “…Le fasi di questa operazione contabile sono descritte nell’art. 556 c.c. e comprendono: a) la formazione della massa dei beni relitti; b) la detrazione dei debiti e pesi ereditari; c) la riunione fittizia dei beni dei quali il de cuius abbia disposto a titolo di donazione; d) l’imputazione delle “liberalità, fatte al legittimario, con conseguente diminuzione della quota ad esso spettante”: c.d. imputazione ex se, prevista dall’art. 564 c.c., comma 2,…”. (Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 17926 del 27 agosto 2020).
Descritto, così, in via succinta, il procedimento per la ricostruzione del relictum, e, tornando, indi, al tema che ci occupa, al cospetto d’una lesione d’una quota di legittima, appellandosi al criterio offerto dalle norme dianzi richiamate, si procede, dapprima, alla riduzione delle disposizioni testamentarie, a mente dell’art. 554, C.c., che così dispone “Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.”.
Vogliamo precisare, al riguardo, che, come offerto dall’art. 558, comma primo, C.c., la riduzione delle disposizioni testamentarie, laddove siano più d’una, avviene in modo proporzionale, senza distinguere, invero, tra la qualità soggettiva d’erede ovvero di legatario.
Ed, infatti, in subiecta materia, come enunciato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, “…Se le disposizioni testamentarie sono più di una la loro riduzione avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari…”. (Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 35461 del 2 dicembre 2022).
È pur vero che, qualora il testatore voglia accordare, ai sensi del secondo comma dell’art. 558, C.c., il titolo di preferenza ad una disposizione testamentaria, rispetto alle altre, essa sarà oggetto di riduzione soltanto ove tramite le altre non si riesca a reintegrare la quota legittima che la legge riserva ai legittimari.
Orbene, se il criterio proporzionale vale per la riduzione delle disposizioni testamentarie, che si assumono lesive della quota di riserva assegnata, ex lege, al legittimario, per la riduzione delle donazioni il criterio applicabile parrebbe esser quello cronologico.

3. L’applicazione del criterio cronologico per le donazioni successive

Valga, in proposito, quanto statuito dall’art. 559, comma primo, C.c., in virtù del quale “Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.”.
Dunque, in presenza di più donazioni, il criterio applicabile è quello cronologico, nel senso, cioè, che s’inizia riducendo la donazione più recente risalendo, via, via, a quelle precedenti, fino a quando non sia reintegrata la quota di riserva del legittimario pretermesso.
La ratio della disposizione in esame, è volta a garantire l’irrevocabilità delle donazioni più remote, e ciò anche in ossequio al principio della libertà testamentaria.
Eppur tuttavia, possiam domandarci quale criterio legale sia applicabile laddove ci trovassimo di fronte a delle donazioni c.d. coeve, vale a dire donazioni disposte dal testatore in uno stesso giorno.

4. L’applicazione del criterio proporzionale per le donazioni coeve

Ecco che, allora, sulla questione di merito, testé enunciata, pronunciarsi la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 23862 del 2023, che ci rammenta il principio di diritto, consolidatosi sulla base di precedenti pronunce (che nel proseguo menzioneremo), per cui, ove il de cuius abbia disposto nello stesso giorno più donazioni, ma distinte, poiché datate in ore diverse, trova applicazione il principio cronologico di cui all’art. 559, C.c., a mente del quale il donatario posteriore potrà domandare la riduzione della donazione anteriore soltanto se la liberalità di cui ha beneficiato non sia sufficiente a reintegrare la quota del legittimario.
Come anticipato dianzi, il principio evocato, ora, dalla pronuncia in scrutinio, collima con la giurisprudenza formatasi, secondo la quale “…se più donazioni sono state stipulate lo stesso giorno con atti distinti, l’art. 559 c.c. rimane applicabile quando i vari atti siano datati con ore diversi…”. (Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 17881 del 3 luglio 2019).
Nondimeno, ove manca l’indicazione dell’ora, se, cioè, le donazioni sono state fatte contemporaneamente e nessuno dei donatari è in grado di dimostrare che la liberalità ricevuta sia anteriore rispetto all’altra, troverà, allora, applicazione il criterio proporzionale stabilito dall’art. 558, C.c., per la riduzione delle disposizioni testamentarie.
Cosicché, “…quando più donazioni lesive siano state fatte contemporaneamente, esse debbono essere ridotte in proporzione al loro valore come le disposizioni testamentarie…”. (Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 17881/2019, cit.).
Sul punto, dobbiamo registrare la giurisprudenza antecedente che aveva già codificato il principio in parola, in virtù della quale “…nell’ipotesi che la lesione della legittima sia stata determinata da più donazioni contestuali ovvero da un’unica donazione attuata per quote ideali a favore di più persone, la riduzione va operata (…) nei confronti dei vari beneficiari in misura proporzionale all’entità delle rispettive attribuzioni o quote.”. (Cass. civ., Sent. n. 1495 del 22 giungo del 1961).
Ed, ancora, “… il criterio cronologico di riduzione previsto per le donazioni non può tuttavia operare allorquando si sia in presenza, non già di donazioni successive, ma di più donazioni coeve, per le quali non sarebbe possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre…”, con ciò operando un rinvio al principio di diritto enunciato dalla pronuncia del 1961.(Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 23862 del 4 agosto 2023; Idem, Sez. II, Sent. n. 29924 del 30 dicembre 2020).

5. L’azione di riduzione: caratteristiche essenziali

Tratteggiando i contorni dell’azione di riduzione, intanto possiam iniziare col dire ch’essa è un’azione personale, che non può esser abdicata dal legittimario, dagli eredi ed aventi causa, finché è in vita il testatore.
Fermo restando che per la riduzione delle donazioni la prescrizione dell’azione in parola decorre dalla data d’apertura della successione, circa la riduzione delle disposizioni testamentarie, tra l’orientamento che riteneva ch’essa decorresse dalla data di pubblicazione del testamento (Cass. Civ. Sent.n.99/1970) e quello dalla data d’apertura della successione (Cass. Civ. Sent. n.4230/1987), è prevalsa la soluzione sposata dalle Sezioni Unite per la quale decorre dalla data d’accettazione dell’eredità. (Cass. civ., Sez. Un., Sent.n.20644 del 25 ottobre 2004; Trib. Firenze, Sez. IV, Sent. n. 1546 del 23 maggio 2023).
L’azione di riduzione è di natura costitutiva, orientata a far recuperare al legittimario i beni ovvero il loro valore versi i terzi, onde reintegrare la quota di riserva ed, inoltre, essa può esser esercitata dai suoi eredi ed aventi causa, rilevando la sua personalità solo al fine dell’accertamento della lesione e della sua entità. (Trib. Firenze n. 1546/2023, cit.).
L’esercizio dell’azione in discorso non comporta un litisconsorzio necessario, né attivo, né passivo, essendo indirizzata soltanto alla dichiarazione d’inefficacia ovvero di nullità della disposizione nei confronti dell’obbligato alla restituzione. (Cass. civ. n. 17926/2020, cit.)

6. Conclusioni

Possiamo assumere le seguenti conclusioni, e, cioè, che, laddove l’azione di riduzione abbia ad oggetto le donazioni, il criterio generale applicabile è quello della riduzione cronologica, iniziando, indi, dalla donazione più recente, onde risalire, poi, a quella antecedente, fin quando non verrà reintegrata la quota di riserva del legittimario. Tuttavia, ove vengano in rilievo donazioni coeve, nel senso di donazioni disposte dal testatore nello stesso giorno, contestuali, allora, troverà applicazione il criterio della riduzione proporzionale già applicato per la riduzione delle disposizioni testamentarie.

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