Infondato è il motivo mediante il quale il ricorrente lamenta la omessa convocazione della commissione per l’esame dell’esposto da lui presentato per contestare il provvedimento di aggiudicazione.
Al riguardo si osserva infatti che in linea generale l’esame di esposti e rilievi relativi al corretto svolgimento delle operazioni di gara compete in prima battuta all’Amministrazione e per essa al responsabi-le del procedimento, cui spetta poi di stabilire discrezionalmente se investire l’organo straordinario.
Per quanto riguarda poi la nota con la quale un concorrente pre-avvisa l’intenzione di proporre ricorso giurisdizionale avverso l’aggiu-dicazione, da indirizzare al responsabile del procedimento, spetta alla stazione appaltante e non alla commissione stabilire nel termine di 15 giorni se procedere in autotutela (cfr. art. 243 bis codice appalti).
Infine la normativa vigente non garantisce forme di contraddit-torio orale con i partecipanti alla gara d’appalto, dopo l’aggiudica-zione di questa.
Da disattendere infine è il motivo mediante il quale torna a chiedere il risarcimento dei danni patiti.
Le considerazioni sin qui svolte evidenziano infatti che nel caso all’esame difettano i presupposti per l’attribuzione in capo all’Ammi-nistrazione di qualsivoglia responsabilità a titolo aquiliano.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ri-corso introduttivo.
Tratto dalla decisione numero 508 dell’ 1 giugno 2012 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
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