Doppia conforme della decisione di primo grado

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Le decisioni di primo e di secondo grado costituiscono un unico corpo decisionale.

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Corte di Cassazione-sez. II pen.- sent. n. 51263 del 16-11-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Palermo confermava una sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento che, a sua volta, aveva condannato gli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure ambedue gli accusati, per il tramite dei loro difensori, proponevano ricorso per Cassazione

2. La soluzione adottata dalla Cassazione: c.d. doppia conforme della decisione di primo grado


Per quello che rileva in questa sede, la Suprema Corte, nella pronuncia qui in commento, tra le tante tematiche giuridiche e fattuali ivi affrontate, nel considerare i ricorsi proposti non meritevoli di accoglimento, osservava a tal riguardo come i motivi, enunciati in siffatti ricorsi, fossero reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Peraltro, sempre ad avviso della Corte di legittimità, la sentenza impugnata in relazione alla affermazione della responsabilità dell’imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020).
Orbene, tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che, per il Supremo Consesso, aveva sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rendeva opportuna una premessa: la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni unite, n. 8825 del 27/10/2016).
Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022).
Risulta, pertanto, per gli Ermellini, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre pedissequamente i motivi di appello, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
Del resto, nel caso di specie, osservavano sempre i giudici di piazza Cavour nella pronuncia qui in commento, la Corte territoriale aveva riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, era giunta alla medesima conclusione, evidenziando, peraltro, che i motivi relativi al tasso di interesse ed allo stato di bisogno erano aspecifici, perché non tenevano conto dell’ampia motivazione su detti profili resa dal giudice di primo grado e che gli altri motivi, relativi alla attendibilità delle persone offese ed alla rilevanza del contenuto delle intercettazioni telefoniche, erano infondati. 
Da qui, unitamente ad altre considerazioni, la Cassazione riteneva come i ricorsi de quibus dovessero reputarsi inammissibili.

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che le decisioni di primo e di secondo grado costituiscono un unico corpo decisionale che, in quanto tale, va considerato unitariamente quando si ricorre per Cassazione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la sentenza impugnata in relazione alla affermazione della responsabilità dell’imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono (recte, devono) essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, dovendosi rispettare sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove.
E dunque necessario che, ove si ricorra in Cassazione, in un caso di questo genere, si contestino ambedue questi provvedimenti, non essendo sufficiente prospettare delle doglianze solo in riferimento a quello emesso dalla Corte di Appello.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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