Doppia punibilità art. 7 l.69/2005 e perseguibilità a querela

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Cosa è necessario per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 7 della legge n. 69/2005, non rileva la perseguibilità a querela secondo l’ordinamento italiano.
(Riferimento normativo: Cod. pen., L., 22 aprile 2005, n. 69, art. 7)
Per approfondimenti si consiglia: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. fer. pen.- sentenza n. 34409 del 3-08-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Napoli, in qualità di giudice di rinvio, premesso che una persona era già stata consegnata alla Germania, dove si trovava in stato di detenzione, in esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE) disposto dall’autorità giudiziaria tedesca per reati più risalenti, avendo qualificato la successiva richiesta di consegna per delitti commessi tra il 2017 e il 2020 come richiesta di estensione ai sensi dell’art. 26 l., 22/04/2005, n. 69, rilasciava l’assenso, subordinandolo alla condizione che la persona consegnata, dopo essere stata sottoposta a processo, fosse inviata in Italia per scontarvi le eventuali pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale.
Ciò posto, avverso questo provvedimento, il difensore del ristretto proponeva ricorso per Cassazione deducendo, tra i motivi ivi addotti, violazione dell’art. 7 della l., 22 aprile 2005, n. 69 in quanto, a suo avviso, sarebbe difettato il requisito della doppia punibilità richiesto da detta disposizione legislativa.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, gli Ermellini osservavano innanzitutto come vi sia un orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, le incriminazioni dello Stato richiedente e quelle italiane devono soltanto presentare elementi fondamentali comuni e non necessariamente coincidere (Sez. 6, n. 3079 del 06/12/2017; Sez. 6, n. 40169 del 09/11/2010), fermo restando che, con precipuo riferimento al mandato di arresto europeo, sempre in sede di legittimità ordinaria, si è precisato che, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 7, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma è piuttosto sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012; Sez. 6, n. 4538 del 01/02/2012).
Orbene, alla stregua di siffatti approdi ermeneutici, i giudici di piazza Cavour consideravano siffatti requisiti soddisfatti nel caso di specie atteso che, a loro avviso, i giudici di seconde cure avevano correttamente reputato configurabili gli elementi caratterizzanti l’ipotesi associativa, se non su un piano formale, quantomeno nella descrizione del fatto, rilevandosi al contempo che, d’altronde – anche a prescindere dalla contestazione della fattispecie associativa – nel provvedimento impugnato era correttamente precisato che la condizione della doppia punibilità sarebbe stata egualmente integrata con riferimento alle fattispecie di truffa, tale condizione dipendendo esclusivamente dalla natura della condotta incriminata e non anche dalla condizione di procedibilità della stessa, come si evince da quell’indirizzo interpretativo secondo cui, in tema di mandato d’arresto europeo, ai fini della condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 7 della legge n. 69/2005, non rileva la perseguibilità a querela secondo l’ordinamento italiano, dovendosi avere riguardo unicamente alla qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti, né assume rilievo la punibilità in concreto del reato nello Stato di emissione, trattandosi di una valutazione riservata all’autorità giudiziaria richiedente, all’esito del processo (Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010; vd. anche Sez. 6, n. 7975 del 22/01/2020, che richiama, ex multis, Sez. 6, n. 1850 del 12/04/2000).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa è necessario per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 7 della legge n. 69/2005, non rileva la perseguibilità a querela secondo l’ordinamento italiano.
Difatti, si afferma in tale pronuncia, sulla scorta di un precedente orientamento nomofilattico, che, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 7, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma è piuttosto sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato, così come a nulla rileva la perseguibilità a querela secondo l’ordinamento italiano, dovendosi avere riguardo unicamente alla qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti, né assume rilievo la punibilità in concreto del reato nello Stato di emissione, trattandosi di una valutazione riservata all’autorità giudiziaria richiedente, all’esito del processo.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba accertare questa condizione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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