DPCM 3 novembre 2020 – ulteriori disposizioni per il contrasto e il contenimento del contagio da Sars Cov – 2 – prime indicazioni

Redazione 06/11/20
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di Giuseppe Carmagnini

Con il DPCM 3 novembre 2020 sono state confermate parte delle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020, e sono state introdotte ulteriori prescrizioni al fine di limitare la diffusione dell’epidemia di Covid-19. Le modifiche sono vigenti dal 6 novembre 2020.

Le nuove misure urgenti per il contenimento del contagio resteranno in vigore fino al prossimo 3 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe o modifiche che si dovessero rendere necessarie. Il DPCM è completato gli allegati, contenenti i vari protocolli, linee guida e raccomandazioni; per quest’ultime si rinvia alla lettura del DPCM in quanto non rilevanti sul piano operativo.

È quindi opportuno fornire un primo quadro delle disposizioni in vigore dal 6 novembre, tralasciando gli aspetti di minore impatto diretto. Per maggiori dettagli sarà necessario attendere le ulteriori indicazioni del Ministero dell’interno.

Come già anticipato, il provvedimento ripropone, in parte, le misure già adottate, con alcune modifiche e novità  (evidenziate nel testo della presente circolare).

In particolare, si segnalano le seguenti novità di maggiore impatto, rinviando alla lettura di questo approfondimento:

  • Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Appare evidente che tali giustificazioni saranno oggetto di autocertificazione[1].
  • Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico e non più solo dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private[2].
  • Possibilità di introdurre con ordinanza del Ministero della salute ulteriori restrizioni in caso di scenari di elevata gravità o massima gravità (scenari di livello 3 e 4)
  • Sospese le attività normalmente svolte in sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e, del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
  • Chiusi i musei e gli altri luoghi di cultura.
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Vediamo nel dettaglio le disposizioni più interessanti sotto il profilo operativo, sempre evidenziando le novità rispetto al precedente DPCM.

Attività commerciali al dettaglio. Come in passato anche il nuovo DPCM prescrive, inoltre, che l’accesso nelle attività commerciali al dettaglio avvenga in modo che sia assicurato in maniera dilazionata, che sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e che sia consentita la permanenza all’interno dei locali per il tempo strettamente necessario a completare gli acquisti. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida regionali, della Conferenza Stato-Regioni adottati in coerenza con i principi dei protocolli e linee guida nazionali, nonché dell’allegato 10 del DPCM. È inoltre raccomandato il rispetto delle indicazioni dell’allegato 11 del decreto.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Ferme restando le disposizioni del decreto legge 33/2020[3], vengono confermate le prescrizioni relative al possesso e all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie[4], di cui si sono fornite le prime indicazioni operative resesi necessarie in ragione dell’anticipazione delle prescrizioni in commento, avvenuta ad opera del decreto legge 125/2020. Pertanto, almeno siano all’emanazione di opportune direttive da parte del Ministero dell’interno, si confermano le interpretazioni fornite in questa rivista elettronica.[5]

 

Altresì è confermato l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro (due metri, invece, se si svolge attività sportiva), fatto salvo quanto disposto dagli specifici protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale, o problematiche psichiatriche e comportamentali, o comunque non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori od operatori di assistenza.

 

Spostamenti in caso di scenari di elevata gravità e livello di rischio alto (di tipo 3)

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.

  1. Con ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale ed in ragione del rischio epidemiologico accertato, l’esenzione dall’applicazione di una o più delle misure che seguono:

divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori individuati, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

  1. b) divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  2. c) sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Le misure previste dagli altri articoli del DPC, ad eccezione dell’articolo 1-ter, si applicano anche ai territori individuati nell’ordinanza del Ministro della salute, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Spostamenti in caso di scenari di massima gravità e livello di rischio alto (di tipo 4)

Con le medesime modalità di cui al punto precedente, il Ministro della salute può adottare le seguenti misure.

a) vietaregni spostamento in entrata e in uscita dai territori individuati, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) sospedere le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;

c) sospendere le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) sospendere tutte le attività previste dalle lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto e tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

e) consentire di svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; consentire altresì lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;

f) ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, disporre che le attività scolastiche e didattiche siano svolte esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

g) sospendere le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), diverse da quelle individuate nell’allegato 24;

h) disporre che i datori di lavoro pubblici limitino la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

Le misure previste dagli altri articoli del DPCM si applicano anche ai territori individuati dall’ordinanza del Ministero della salute, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Resta fermo l’obbligo per i soggetti con infezione respiratoria con febbre maggiore di 37,5° di rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante, come già disposto dai precedenti provvedimenti.

È stato introdotto un obbligo generale di esporre all’ingresso dei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Accesso del pubblico nei parchi, ville e giardini pubblici condizionato dal rispetto del divieto di assembramento e dal distanziamento sociale (di almeno un metro – due metri per l’attività sportiva).

 

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;

 

Attività sportiva e motoria all’aperto, anche in aree attrezzate e nei parchi pubblici accessibili, sempre nel rispetto della distanza di almeno 2 metri per l’attività sportiva (che può essere svolta senza mascherina) e di un metro per ogni altra attività (che necessita, quindi, di mascherina). La distanza non è richiesta per gli accompagnatori di minori e di persone non completamente autosufficienti. Si ritiene, ovviamente, che la deroga valga anche per le persone conviventi.

 

SPORT

 

  1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;
  2. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal FMSI, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli
  3. Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  4. Salvo si tratti di eventi e competizioni sportive di interesse nazionale di cui al punto 1, lo svolgimento degli sport di contatto[6] è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

 

Manifestazioni pubbliche. Ammesse solo se in forma statica, nel rispetto delle distanze sociali e delle altre misure di contenimento del contagio, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del TULLPS.

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Sospese, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;

Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e altri spazi, anche all’aperto. Sospesi

Attività che si svolgono nelle sale da ballo e discoteche o locali assimilati, all’aperto o al chiuso. sospese.

Feste. Vietate, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose.

Convegni, congressi e gli altri eventi. Vietati, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Concorsi. Sospesi quelli che prevedono prove in presenza

 

Formazione. Solo a distanza salve limitate eccezioni

 

Luoghi di culto. Accesso consentito con modalità organizzative che consentano di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

 

Funzioni religiose con la partecipazione di persone. Consentite nel rispetto dei protocolli vigenti (allegati 1-7 del DPCM 18 ottobre 2020).

 

Musei e altri istituti e luoghi della cultura. Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

Corsi di formazione. In genere non ammessi in presenza. Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Divieto di permanenza degli accompagnatori nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione (DEA) e dei pronto soccorso, salva diversa indicazione del personale preposto.

 

Accesso di parenti e visitatori nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, RSA, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani – solo nei casi indicati dalla direzione sanitaria, che in tal caso è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire la trasmissione del virus.

 

Trasporto pubblico: A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e, del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.[7]

 

Attività commerciali al dettaglio. Come in passato anche il nuovo DPCM prescrive, inoltre, che l’accesso nelle attività commerciali al dettaglio avvenga in modo che sia assicurato in maniera dilazionata, che sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e che sia consentita la permanenza all’interno dei locali per il tempo strettamente necessario a completare gli acquisti. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida regionali, della Conferenza Stato-Regioni adottati in coerenza con i principi dei protocolli e linee guida nazionali, nonché dell’allegato 10 del DPCM. È inoltre raccomandato il rispetto delle indicazioni dell’allegato 11 del decreto.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

 

Servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, etc.).

  • Consentiti dalle 5.00 fino alle 18.00 senza distinzione; per quelli con consumo al tavolo è consentita la presenza di massimo di 4 persone per tavolo[8], sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  • dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • Consentite le attività delle mense e dei catering continuativo su base contrattuale, ne rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  • Consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il confezionamento e il trasporto, nonché la vendita per asporto, ma solo fino alle 24, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con il divieto di consumo all’interno dei locali e nelle adiacenze degli esercizi.
  • Restano altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all’interno di ospedali e aeroporti, nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro.

 

Servizi alla persona. Sono consentiti previo accertamento della compatibilità da parte delle Regioni e delle Provincie autonome della compatibilità di tali attività con l’andamento epidemiologico e nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza Stato-Regioni. Resta fermo in ogni caso lo svolgimento dei servizi alla persona già autorizzati con il DPCM 26 aprile 2020 (cioè le lavanderie e i servizi di pulitura di articoli tessili e pellicceria, le lavanderie industriali, le altre lavanderie e tintorie, nonché i servizi di pompe funebri e attività connesse).

 

Servizi bancari, finanziari, assicurativi, attività settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Restano garantiti nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

 

Impianti nei comprensori sciistici; chiusi; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

 

Misure di informazione e prevenzione.

 

Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, devono essere esporti nei luoghi aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni di prevenzione di cui all’allegato 19 del DPCM 13 ottobre 2020. I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione di tali informazioni anche presso gli esercizi commerciali.

Nelle pubbliche amministrazioni e in particolare nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario e in tutti i locali aperti al pubblico, sono messi a disposizione dei visitatori e degli utenti, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

Le aziende di trasporto pubblico adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi di trasporto con cadenza ravvicinata.

 

 

Attività produttive industriali e commerciali. Restano fermi i protocolli del DPCM

 

 

Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero.

 

Si tralasciano per il momento le disposizioni riguardanti l’ingresso in Italia dall’estero, nonché i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia, in quanto situazioni di minore incidenza sull’attività della Polizia Locale, per le quali si rinvia alla lettura del DPCM 13 ottobre 2020 (artt. 4, 5 e 6).

 

 

Sistema sanzionatorio

 

Nulla cambia per quanto concerne il sistema sanzionatorio, per cui continua a farsi riferimento al decreto 19/2020 per le violazioni al DPCM e al decreto legge 33/2020 per le violazioni alle prescrizioni previste dallo stesso decreto legge.

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Note

[1] Peraltro già in uso in alcune Regioni e presente sul sito del Ministero dell’interno. Vedi il modello di autocertificazione

 

[2] Appare evidente che la nuova disposizione, ove adottata, creerà notevoli difficoltà per i controlli degli accessi e dei deflussi giustificabili.

 

[3] Che continua, ad esempio, a disciplinare e sanzionare le misure di isolamento, il distanziamento sociale e altri divieti residuali.

 

[4] Possono essere utilizzate, oltre alle mascherine in commercio, quelle di comunità, anche autoprodotte, idonee secondo una valutazione oggettiva con riguardo all’uso di materiale multistrato idonei a fornire una adeguata barriera, garantendo nel tempo comfort e respirabilità, dorma e aderenza adeguate con copertura dal mento fino a sopra il naso. Ovviamente si tratta di criteri empirici che andranno adottati come metro di valutazione da parte degli accertatori, per cui, ove si riscontri l’uso di dispositivi oggettivamente inidonei si contesterà la violazione relativa al mancato uso; pare consigliabile, ove possibile, allegare al verbale alcune foto del dispositivo ritenuto non conforme allo scopo, ovvero redigere una breve relazione di servizio con allegato fotografico.

 

[5] La proroga dello stato di emergenza e le nuove disposizioni sul possesso e l’uso delle mascherine
G. Carmagnini 9/10/2020

[6] Elencati nell’allegato I del decreto del Ministro delle politiche giovanili e dello sport del 13 ottobre 2020

[7] Tutte le attività inerenti il trasporto pubblico di persone in servizio di linea sono espletate nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati 14 e 15 del DPCM 24 ottobre 2020, che potranno essere modificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

[8] Salvo si tratti di conviventi nella medesima abitazione.

Redazione

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