Durante l’orario di servizio una dipendente comunale si sarebbe stata trovata più volte assente dal suo ufficio senza autorizzazione, senza timbratura del cartellino e senza alcuna giustificazione: richiesto ed ottenuto il danno erariale sebbene ridotto

Lazzini Sonia 22/12/05

L’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un obbligo del dipendente pubblico, anche del personale con qualifica dirigenziale, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dalla Amministrazione Pubblica

?

?

LA CORTE DEI CONTI – Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria? con la sentenza 313 del 23 agosto 2005 si occupa della richiesta di danno erariale esperita nei confronti di una dipendente comunale assente dal suo ufficio durante l’orario di servizio, senza autorizzazione, senza timbratura del cartellino magnetico e senza alcuna giustificazione, per essersi recata a fare colazione al di fuori dell’edificio comunale.

?

Le ragioni della difesa

?

Da parte della imputata viene? presentata la giustificazione di essersi assentata solo sporadicamente dal servizio per semplici coffee break, ?la cui durata non ha mai superato i 15 o 20 minuti?, consumati insieme a colleghi, dirigenti ed amministratori, e che ?la pausa cappuccino di mezza mattinata rappresenta, tra gli impiegati pubblici, abitudine talmente sedimentata da dirsi ormai quasi una sorta di istituzione?, contro la quale ?ora o in passato alcun dirigente del Comune? ha mai puntato il dito?, tranne che nei suoi confronti in contrasto con i principi di imparzialit? e di pari trattamento, per aver osato criticare l’operato di un superiore, dal quale ? stata poi perseguitata per mesi, ?ora con richiami pedanteschi, ora con trasferimenti punitivi, ora con atteggiamenti non collaborativi.

?

Le ragioni dell? accusa

?

La procura dal canto suo < Dopo aver osservato che tali giustificazioni ?potrebbero solo estendere le fattispecie di danno anche nei confronti di altri dipendenti, ma certamente non potrebbero costituire una esimente per la condotta illecita posta in essere?, e che ?l’Amministrazione Comunale ha sconfessato che sussiste una situazione di assenteismo generalizzato del tipo descritto dalla convenuta?,? mettendo altres? in evidenza che, ?mentre risultano le assenze delli imputata, non risultano, per converso, le timbrature del cartellino della stessa nell’apposita apparecchiatura sia per il giorno del controllo e sia per tutto il periodo precedente?. >

?

Il verdetto di colpevolezza

?

In ordine alla vicenda in causa il primo e pi? importante aspetto da considerare ? quello relativo alla determinazione dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro (o del tempo di lavoro) che il dipendente pubblico ? tenuto a rendere all’Amministrazione di appartenenza, e le modalit? del relativo controllo, per la fondamentale ragione che l’orario ed il tempo di lavoro servono, da un lato, per definire la misura della prestazione dovuta dal dipendente pubblico, e, dall’altro lato, per commisurare la retribuzione ad esso spettante in relazione all’orario ed al tempo di lavoro prestato, costituendo tali elementi il sinallagma contrattuale prestazione/retribuzione, che caratterizza il rapporto di lavoro.

?

L?adito giudice mette in rilievo che in presenza di accertata dolosa o colposa inadempienza nella dovuta prestazione lavorativa da parte dei pubblici dipendenti, ? pacifica e consolidata la giurisprudenza della Corte dei Conti nel riconoscere la responsabilit? amministrativa contabile dei predetti dipendenti pubblici, ritenendo che il danno ?, in questi casi, quanto meno pari alla spesa sostenuta dall’Amministrazione Pubblica datrice di lavoro per la retribuzione complessivamente erogata a favore dei dipendenti pubblici in questione nel periodo in cui essi non hanno reso la dovuta prestazione lavorativa, fatti salvi comunque gli ulteriori danni che possono essere stati causati a motivo della assenza arbitraria nella gestione dei servizi ai quali i predetti dipendenti pubblici erano addetti o preposti

?

In sostanza, nella fattispecie che ci occupa, la convenuta ? venuta meno, con colpa grave, ai suoi precisi obblighi di servizio, allorch? – senza la prescritta autorizzazione, senza timbratura del cartellino magnetico e senza alcuna giustificazione – si ? assentata dal suo ufficio per i motivi innanzi detti, sottraendo un certo periodo di tempo all’orario di lavoro ed al tempo di lavoro contrattualmente definito.

?

Nella vicenda in esame il danno patrimoniale sussiste ed ? chiaramente da imputare alla violazione del sinallagma prestazione/retribuzione contrattualmente definito, non essendo stato recuperato da parte della convenuta il tempo di lavoro arbitrariamente e colposamente sottratto all’Amministrazione Pubblica datore di lavoro, pur in presenza di regolare percezione della intera retribuzione.

?

?

La quantificazione del danno erariale

?

Sulla base di tali considerazioni e valutazioni, e tenuto conto che allo stato degli atti non vi ? assoluta certezza sul numero e sulla durata delle indicate assenze non autorizzate – che, come sopra detto, si sono certamente verificate in un numero non definito -, si deve concludere che la quantificazione del danno patrimoniale in senso stretto da assenze ingiustificate, di cui al presente giudizio, non pu? che essere definita in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Per tali motivi, il Collegio determina il predetto danno patrimoniale in senso stretto nella somma globale di 500,00 Euro, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria.

?

A cura di Sonia LAZZINI

  • leggi la sentenza

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento