L’Aula della Camera ha dato l’ok alla legge che novella la disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione. Il testo era stato approvato in prima lettura dal Senato nell’ottobre 2024, poi esaminato in sede referente dalla II Commissione Giustizia, che non ne aveva apportato modifiche e aveva concluso il suo esame il 13 febbraio scorso. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
Indice
1. La legge sulle intercettazioni
Si compone di un singolo articolo e contiene disposizioni in materia di intercettazioni, stabilendo un termine massimo di durata complessiva di tali operazioni, il quale può essere superato solamente al ricorrere di specifici criteri prescritti dalla legge. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
Cosa cambia nel processo penale
Come cambia il processo penaleDall’abrogazione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia: tutte le novità per i professionisti del diritto Le ultime riforme penali spiegate in modo chiaro e operativoLe recenti modifiche al processo penale hanno ridefinito scenari fondamentali per avvocati, magistrati e operatori del diritto.Dall’abrogazione dell’abuso d’ufficio all’introduzione dell’art. 314-bis c.p., fino alle nuove disposizioni su reati stradali, misure cautelari e impugnazioni, questo volume offre un’analisi dettagliata e aggiornata per affrontare con sicurezza le novità normative.Cosa troverai in questo libro• Una guida pratica e completa alle riforme, dalla Legge Nordio al decreto giustizia (L. 23 gennaio 2025, n. 4).• Focus sulle modifiche più rilevanti, incluse le nuove norme in tema di esecuzione penale e le implicazioni del decreto carceri.• Tabelle riepilogative e comparative per un confronto immediato tra la normativa vigente e quella previgente.• Accesso esclusivo a contenuti online aggiornati per 12 mesi.Perché è indispensabile per il tuo lavoro• Analisi operative e approfondite per comprendere l’impatto concreto delle riforme.• Sintesi efficaci e pratiche per orientarti rapidamente tra le novità legislative.• Strumento di aggiornamento professionale con esempi pratici e riferimenti normativi essenziali.Resta sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale e affronta con sicurezza i cambiamenti normativi.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.
Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2025
32.30 €
2. A 45 giorni si innalza il termine massimo
Il comma 1 individua un limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione pari a 45 giorni, tramite l’aggiunta di un periodo all’art. 267, co. 3 c.p.p., che detta disposizioni in materia di modalità e durata dello svolgimento dell’attività di intercettazione. Va rammentato che, ai sensi dell’art. 267, comma 3, c.p.p., il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Detta durata, secondo quanto previsto dalla legislazione previgente, non poteva superare i 15 giorni. Tuttavia, ove permanessero i presupposti dell’attività di intercettazione, il giudice poteva autorizzare, tramite decreto motivato, una proroga per periodi successivi di 15 giorni, senza limitazioni quanto al numero di proroghe. Come è noto, oltre al rispetto dei limiti di ammissibilità fissati dall’art. 266 c.p.p., le condizioni che legittimano l’attività di intercettazione sono, ai sensi del comma 1 dell’art. 267 c.p.p., la sussistenza dei “gravi indizi di reato” e l’indispensabilità dell’intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini. Nello specifico la norma dispone che è possibile derogare al predetto termine laddove si ravvisi l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore, giustificata dalla presenza di elementi specifici e concreti. Questi ultimi devono formare oggetto di espressa motivazione.
Potrebbero interessarti anche:
3. Lotta alla criminalità organizzata
Il comma 2 interviene sull’art. 13 della L. n. 152/1991 (“Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”), che disciplina una serie di fattispecie di particolare rilevanza penale e sociale, in cui si deroga ai limiti ed ai presupposti fissati dall’art. 267 c.p.p. in materia di intercettazione. In dettaglio, per le indagini relative a delitti di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono, la disposizione richiamata assoggetta l’autorizzazione all’intercettazione a limiti meno stringenti, prevedendo che possa essere concessa: quando sussistono “sufficienti indizi” di reato (anziché gravi indizi); quando è “necessaria per lo svolgimento delle indagini” (anziché assolutamente indispensabile). Nelle medesime ipotesi, le intercettazioni ambientali risultano consentite nel domicilio o altro luogo di dimora privata anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa (art. 13, comma 1). In tutti questi casi, la durata delle operazioni non può superare i 40 giorni ma, se permangano i presupposti indicati dalla norma, può essere prorogata dal giudice con decreto motivato (senza un limite complessivo massimo) per periodi successivi di 20 giorni (art. 13, comma 2). Anzitutto, intervenendo sul comma 1 del citato art. 13, la legge in disamina limita la portata derogatoria del medesimo articolo riferendola espressamente al comma 1 dell’art. 267 c.p.p., vale a dire alla disposizione che prevede, tra l’altro, che il decreto con il quale il G.I.P. autorizza il pubblico ministero a disporre le operazioni captative può essere adottato solo qualora vi siano “gravi indizi di reato” e se l’intercettazione sia “assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini”. In secondo luogo, intervenendo sul comma 2 dell’art. 13, la disposizione fa salva la disciplina sulla durata delle intercettazioni prevista da tale norma, specificando che la stessa opera «in deroga a quanto disposto dall’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale».
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento