Durata irragionevole del processo e equa riparazione ai sensi della “legge Pinto” alla luce della recente giurisprudenza

Petroni Paolo 04/10/07
Sommario: 1) Introduzione 2) Aspetti sostanziali: Presupposti di Proponibilità 3) La ragionevole durata del processo 4) Danno: patrimoniale e non patrimoniale prova valutazione e liquidazione 5) Soggetti legittimati 6) Proposizione della domanda di equa riparazione 7) Rilievi critici
 
1) Introduzione
E’ largamente risaputo che il principale addebito che si muove alla giustizia italiana da parte dell’opinione pubblica e nelle sedi internazionali ed europee è rappresentato dalla lentezza dei procedimenti, che spinge a considerare con particolare attenzione quel profilo di responsabilità dello Stato che si concretizza nella previsione di un’equa riparazione per lesione del diritto alla durata ragionevole dei processi.
Occorre quindi analizzare la genesi, i riflessi operativi e le ragioni che hanno portato il legislatore nazionale ad introdurre nel nostro ordinamento un ricorso interno presso le Corti territoriali al fine di ottenere un’equa riparazione per la violazione della durata ragionevole del processo di cui all’articolo 6 par. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La legge del 24 marzo del 2001, n. 89, recante “Previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 c.p.c.” nasce con lo scopo di colmare un vuoto normativo in modo da rendere effettivo a livello interno il principio della “durata ragionevole” introdotto dalla Costituzione italiana in seguito alla riforma dell’articolo 111 Cost[1]. e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Con la Legge Pinto il legislatore nazionale ha voluto dare attuazione, sul piano interno, all’articolo 6 della Convenzione europea, nella parte in cui lo stesso garantisce la ragionevole durata del processo prevedendo, così come fa anche la Convenzione all’articolo 41[2], il diritto di chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale in conseguenza della irragionevole durata del processo ad ottenere il riconoscimento di un’equa riparazione in suo favore.
 
L’approvazione di tale legge ha consentito all’Italia di introdurre un rimedio interno, atto ad assicurare un ricorso effettivo dinanzi ad un’istanza nazionale per far valere la violazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU.
Attraverso tale legge si è voluto in qualche modo “nazionalizzare” il diritto all’equa riparazione per la durata irragionevole del processo, ponendosi, il legislatore, in linea con le recenti indicazioni costituzionali[3] e convenzionali.[4]
La scelta di introdurre nel nostro ordinamento un sistema indennitario[5] interno consente di evitare che i soggetti interessati si rivolgano direttamente alla Corte europea, mettendo in crisi il sistema di protezione dei diritti a livello internazionale.
La finalità di cui alla l. 89/01 di deflazionare il contenzioso dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, originato dalla lentezza dei processi italiani, si collega al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 35 CEDU che prevede il previo esaurimento delle vie di ricorso interne quale condizione di ricevibilità del ricorso a Stasburgo.
 
 
 
2) Aspetti sostanziali: presupposti e proponibilità
L’articolo 2 della Legge n. 89/01 stabilisce che: “Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione”.
La domanda di equa riparazione è proponibile alla presenza di tre presupposti:
1) irragionevole durata del processo;
2) esistenza di un danno;
3) nesso causale tra il primo e il secondo elemento.
A sua volta la legge Pinto stabilisce che il giudice debba esaminare, al fine di accertare la violazione, alcuni particolari elementi:
la complessità del caso (elemento oggettivo/materiale);
– il comportamento delle parti (elemento soggettivo/personale);
– il comportamento del giudice (elemento soggettivo/personale);
_ il comportamento delle Autorità coinvolte nel procedimento (elemento soggettivo/personale).
Solo la constatazione della presenza di tutti gli elementi porta ad una pronuncia sull’equa riparazione del danno, quest’ultima unico movente ed interesse che lo strumento previsto dalla legge soddisfa.
 
3) La ragionevole durata del processo
Questione di primaria importanza è analizzare quando il termine ragionevole a cui fa riferimento l’articolo 6 par. 1 della Convenzione possa ritenersi violato.
In generale, i giudici italiani hanno fissato la durata ragionevole (che decorre dalla data di deposito dell’atto introduttivo del processo) del processo in primo grado ora in quattro[6], ora in tre anni[7], salva sempre la valutazione della complessità del caso concreto e salvo sempre il fatto che i parametri cronologici individuati dalla giurisprudenza non possono che avere, in questa materia, un mero valore orientativo, non tassativo.[8]
Per il secondo grado, invece la durata ragionevole è stata indicata in due anni, ed uno per i gradi successivi.[9]
La giurisprudenza della Corte europea ha acclarato ragionevole la durata media del processo di primo grado se contenuta in tre anni ( due anni e sette mesi se trattasi di cause di lavoro o di status) e dell’intero procedimento se contenuta in 4 anni, salvo casi particolari.[10]
I giudici italiani nel valutare la ragionevole durata del processo devono attenersi ai canoni stabiliti dalla Corte di Strasburgo.
La Corte di Cassazione, uniformandosi ad altri suoi precedenti giurisprudenziali[11] afferma che nozione di ragionevole durata del processo non ha carattere assoluto bensì relativo, non prestandosi ad una predeterminazione certa e predefinita, essendo la durata condizionata da parametri fattuali che sono strettamente legati alla singola fattispecie.
Il termine ragionevole non significa necessariamente “termine breve”, sapere, quindi, se il termine ragionevole sia stato o meno superato dipende da un esame attento e approfondito di tutte le circostanze della controversia, delle cause di qualsiasi ritardo e non semplicemente dalla considerazione della durata del lasso di tempo in questione.
 
4) Danno: patrimoniale e non patrimoniale prova valutazione e liquidazione
Occorre, innanzitutto, precisare che dalla violazione del termine ragionevole del processo possono derivare: il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale.
La tipologia del danno patrimoniale[12], che il ricorrente può legittimamente allegare, è soggetta alle ordinarie regole probatorie di cui all’articolo 2697 cod. civ., gravando sulla parte che agisce per ottenere l’equa riparazione l’onere di dimostrare rigorosamente il danno patrimoniale lamentato.
Quindi, il danno economico può essere ricollegato alla lunghezza del processo solo se sia l’effetto immediata di tale lunghezza e a condizione che si ricolleghi al ritardo del processo sulla base di una normale sequenza causale: in pratica il danno risarcibile è quello che costituisce conseguenza immediata e diretta del fatto causativo.
Per ottenere l’equa riparazione del danno patrimoniale subito, occorre dimostrare che sia il danno emergente sia il lucro cessante appaiono la conseguenza immediata e diretta della durata eccessiva del procedimento (ex articolo 1223 cc. richiamato dall’articolo 2 comma 3 legge n 89/01 attraverso il rinvio all’articolo 2056 cc.):
In tema di danno non patrimoniale[13], la giurisprudenza ha subito una notevole evoluzione, affermando che il danno non patrimoniale non necessita di alcun sostegno probatorio: la parte non ha l’onere di provarlo ed il giudice deve riconoscerlo e liquidarlo ogni qualvolta non ricorrano circostanze particolari, nel caso concreto, che facciano escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribaltato, rispetto al passato, l’onere della prova: non spetta più al ricorrente dover provare il danno sofferto, ma all’Amministrazione convenuta provarne l’iinconfigurabilità nel caso concreto.[14]
La stessa Corte è stata chiamata a precisare quale effetto giuridico debba attribuirsi, nella liquidazione del danno non patrimoniale ex legge n. 89/01, ai criteri seguiti dalla Corte europea nella riparazione dello stesso tipo di danno.
Si è precisato che i Criteri seguiti dalla Corte Europea nella riparazione del danno non patrimoniale “ si impongono” ai giudici italiani sottolineando l’esigenza di esaminare e valutare i criteri applicati dalla Corte europea, non solo per la scelta dei parametri di quantificazione del ristoro del pregiudizio subito per l’irragionevole durata del processo, ma anche per la formulazione di schemi o griglie di valutazione della stessa ragionevole durata.[15]
Infatti, la regola secondo cui i criteri di determinazione del quantum della riparazione, applicati dalla Corte Europea, non possono essere ignorati dal giudice nazionale “ha natura giuridica perché inerisce i rapporti tra detta legge e la CEDU, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge denunziabile da questa Corte di Legittimità” [16]
La Giurisprudenza della Corte di Strasburgo si è pronunciato in via generale enunciando i seguenti principi: la durata degli anni della procedura si calcola nel suo complesso e non isolatamente per anno di ritardo; per ogni anno della durata complessiva l’entità del risarcimento varia da 10000 a 1500 euro, a prescindere dall’esito della lite per la parte ricorrente sia che essa perda, vinca o concili la lite davanti ai giudici nazionali.[17]
La risultante di questo primo calcolo costituisce solo la base di partenza della valutazione e può subire un ulteriore aumento di 2000 euro in relazione all’importanza della materia del contendere, oppure una diminuzione in relazione al numero dei gradi del giudizio,al comportamento della parte ricorrente o alla scarsa importanza del valore in gioco.
 
5) Soggetti legittimati
Principio indiscusso sulla legittimazione a ricorrere presso le Corti italiane per ottenere l’indennizzo del danno conseguente alla violazione dell’articolo 6 CEDU è che essa spetta a chi nel processo abbia assunto la qualità di parte processuale quindi non solo l’attore, ma anche il convenuto che abbia richiesto semplicemente il rigetto della domanda di controparte, così come ha diritto, in caso di domanda proposta a processo già concluso non solo la parte vincitrice ma anche quella che fosse risultata soccombente.[18]
Infatti il diritto all’equa riparazione del danno di cui alla Legge Pinto è previsto a prescindere da quello che sia l’esito della lite, ben potendo anche la parte soccombente aver subito un danno, soprattutto di tipo non patrimoniale, a causa della irragionevole durata del processo.
Oltremodo, alla luce di una recente pronuncia della Cassazione[19] hanno diritto a proporre la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo gli eredi delle parti del processo.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è concorde nel ritenere risarcibile il danno non patrimoniale nei confronti delle persone giuridiche.
Infatti, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell’articolo 2 della L. n. 89/01, anche per le persone giuridiche ( e più in generale per i soggetti collettivi) il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è, tenuto conto dell’indirizzo maturato in proposito dalla Corte di Strasburgo, conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui, persone fisiche.[20]
Se per le persone fisiche il danno non patrimoniale è caratterizzato dai patemi d’animo e dalle ansie per l’attesa di un giudizio protrattosi troppo a lungo, per le persone giuridiche esso è caratterizzato da diversi disagi, che possono andare dal discredito all’immagine, alla credibilità commerciale.
La Corte di Cassazione in una recente sentenza [21]ha affermato che il anno non patrimoniale all’immagine e alla reputazione è configurabile anche nei confronti di una persona giuridica quando il fatto lesivo vada a colpire una situazione giuridica dell’ente che è equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione.
Il diritto all’immagine rappresenta un diritto fondamentale ed inalienabile sia per la persona fisica che per la persona giuridica e l’ente collettivo.
La risarcibilità deve essere riconosciuta prescindendo dalla eventuale esistenza di danni patrimoniali per la configurabilità di un danno di natura non patrimoniale, rappresentato da una compressione di tali diritti che la lesione è di per sé idonea ad arrecare e che rappresenta un danno conseguenza della lesione.
Il danno non patrimoniale è costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente nell’ambito di espressione della propria immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche ce ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica di norma interagisca. Il danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all’ente in via equitativa tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
La questione sopra esposta è stata affrontata e risolta anche dalla Corte di Strasburgo con la pronunzia Comingersoll S.A. c. Portogallo (Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. Grande Camera, 6 aprile 2000 – Comingersoll S.A. V/Portogallo).
In tale pronuncia la Corte europea ha ritenuto di non poter escludere che una società commerciale abbia subito un danno diverso da quello materiale in senso stretto e non di meno meritevole di essere risarcito tenuto conto di tutte le possibili conseguenze che il protrarsi oltre misura della durata di un giudizio, possono, in concreto, ripercuotersi sul corretto esercizio della gestione sociale[22].
6) Proposizione della domanda di equa riparazione
La legge Pinto prevede, ai sensi dell’articolo 3, una serie di convenuti che si differenziano in funzione dei settori della giustizia coinvolti:
– per i procedimenti ordinari, il Ministro della Giustizia;
– per i procedimenti militari, il Ministro della Difesa;
– per i procedimenti tributari, il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
In via del tutto residuale è previsto l’invocabilità in giudizio nei confronti del Presidente del Consiglio (ciò avviene tipicamente per la giustizia amministrativa).
La domanda di indennizzo per irragionevole durata del processo si propone con ricorso, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all’articolo 125 c.p.c.[23]
La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.
La Corte di appello ha l’obbligo di pronunciarsi entro quattro mesi dal deposito del ricorso; tale decreto è impugnabile per cassazione.
 
7) Rilievi critici
Traendo le conclusioni finali si deve ritenere che sussistono delle perplessità avanzate in ordine all’idoneità della Legge Pinto a rendere effettivo, a livello interno, il principio della ragionevole durata dei processi.
Il “rimedio interno”, attraverso il quale si è cercato di dare attuazione al monito sollevato da Strasburgo, di fronte al costante incremento del già ragguardevole numero di condanne inflitte al nostro Paese, non sembra in grado da solo di risolvere il problemi legati alla durata eccessiva dei processi che si sono verificati nel nostro Paese.
Nonostante la chiara ambizione di costituire uno strumento in grado di deflazionare il contenzioso di fronte agli organi di giustizia europea per lentezza dei processi italiani, la l n. 89/01 non ha la forza di incidere “ a monte” sui tempi processuali, che invece sarebbe stato possibile attraverso l’introduzione di disposizioni in grado di impedire il verificarsi della violazione.
Anche la giurisprudenza di Strasburgo ha confermato che per rendere effettivo un rimedio interno, “occorre che esso sia in grado di evitare eccessive lungaggini contribuendo ad accelerare i procedimenti”. [24]
Ciò consente di ritenere, come hanno sostenuto taluni autori, in tono fortemente critico, che l’equa riparazione introdotta dalla Legge Pinto sarebbe soltanto un’extrema ratio, essendo strano che lo Stato, da un lato, inserisca tra i suoi principi fondamentali dell’ordinamento quello della ragionevole durata del processo e, dall’altro, dando quasi per scontata l’inosservanza di tale principio, preveda come soluzione tipica quella dell’indennizzo, convertendo , così, “l’obbligo primario e costituzionalmente protetto di rendere una tempestiva prestazione giudiziaria (ex. Articolo 111 Cost.) in una sorta di obbligazione pecuniaria surrogatoria”.[25]
Secondo altri, inoltre, inoltre, la legge comporterebbe il rischio “di sostituire per tale via il diritto fondamentale ad una giustizia entro un termine ragionevole con un diritto di credito dei singoli nei confronti di uno Stato che, cosciente della propria incapacità di assicurare una rapida trattazione della causa, ritiene più opportuno indennizzare i cittadini che inevitabilmente saranno danneggiati”.[26]
Da quanto sopra esposto si deve ritenere che questo rimedio non può considerarsi risolutivo, se non in via transitoria, dato che la violazione del termine di ragionevole durata del processo affonda le sue radici in gravi disfunzioni di carattere strutturale ed organizzativo del sistema e richiede uno sforzo collettivo, di istituzioni ed operatori di giustizia, rivolto alla più generale razionalizzazione e normalizzazione dei tempi processuale, al fine di realizzare una complessiva opera di snellimento dell’organizzazione giudiziaria.
 
 
 
Dott. Paolo Petroni
 
 
 


[1] Articolo introdotto dalla L costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.
[2] Articolo 41 CEDU (equa soddisfazione): “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa
[3]Il riformato art 111 Cost. prevede come principio fondamentale in cui si incardina il giusto processo la sua ragionevole durata.
[4]Articolo 6 Par. 1 della Convenzione (diritto ad un equo processo) ed articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE firmata a Nizza .
[5]C.f.r Cass. civile,Sez I, sentenza 19.01.05 n. 1094 La Cassazione nel caso in esame affronta il problema dell’inquadramento dogmatico della violazione del termine di ragionevole durata di un processo. La Corte, facendo propria una configurazione più volte affermata in altre decisioni della stessa, attribuisce all’equa riparazione natura indennitaria, non risarcitoria in coerenza con il disposto dell’articolo 41 della CEDU. La giurisprudenza di legittimità, a tale riguardo, in più di un’occasione si è orientata in tal modo: “Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n 89, il diritto ad un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, avente carattere indennitario e non risarcitorio, non richiede l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’articolo 2043 cc., né presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente; esso è invece ancorato all’accertamento della violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento “ex se” lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione configurandosi, non già come obbligazione “ex delicto”, ma come obbligazione ex lege, riconducibile in base all’articolo 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico” S.v. Cass 22 ottobre 02, n. 14885.
L’equa riparazione riconosciuta dalla Legge Pinto non è un diritto al risarcimento del danno, bensì un diritto ad un indennizzo, con conseguente irrilevanza di ogni eventuale riferimento all’elemento soggettivo della responsabilità S.v. Cass. 6 aprile 04, n. 6775; Cass. 22 gennaio 03, n. 920. A contrario di tale impostazione non sono mancate pronunce che hanno ricondotto il risarcimento de quo in un’ipotesi di illecito civile, inquadrandolo, quanto all’elemento soggettivo ed al nesso di causalità, nella fattispecie di cui all’articolo 2043 c.c. S.v. Appello Torino decr. 5 settembre 2001
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[6]S.v. Corte di Appello di Genova decr. 28.08 01
[7]S.v. Corte di Appello di Torino decr. 25.06 01
[8]S.v. Corte di Cassazione 17.10.02, n. 417
[9]S.v. Corte di appello di Perugia 13.02.02.
[10]Sv. Rizio c Italia n. 49357/99, del 25.10.00: materia civile, obbligazioni, durata del procedimento 3 anni e 7 mesi per il solo primo grado; Pasquale De Simone c. Italia n. 42520/98 del 1.3.01: materia civile, obbligazioni, durata del procedimento 3 anni e 5 mesi per il solo primo grado; Di Donato e altri c Italia n. 41513/98; materia penale, 4 anni e 3 mesi per un grado).
[11]Sv. Cass. n. 6856/04; Cass. 4207/04)
[12]Tale fattispecie di danno, che il ricorrente ex-lege 89/01 può legittimamente allegare, è soggetto alle regole probatorie delineate dall’articolo 2697 cc., sicché grava sulla parte che agisce per il suo riconoscimento l’onere “di dimostrare rigorosamente il danno patrimoniale”secondo un principio enunciato anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha infatti costantemente liquidato il danno patrimoniale dedotto dagli interessi esclusivamente nel caso in cui ne era stata fornita la piena prova. Sv. Sent Cass. n 12935/03; Sent. n. 2478/03
[13]Nel vigente assetto dell’ordinamento , nel quale assume posizione preminente la Costituzione, che, all’articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, il danno non patrimoniale deve inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona. Tale conclusione, si legge nelle sentenze 31.05.03 n. 8827 e 8828 della III Sez. civ. della Corte di Cassazione, trova sostegno nella progressiva evoluzione verificatasi nella disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, sia dal legislatore che dalla giurisprudenza, in relazione alla tutela riconosciuta al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall’articolo 2059 c.c. secondo cui “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. All’epoca dell’emanazione del codice civile (1942) l’unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell’articolo 185 c.p. del 1930. Ha ritenuto la Suprema Corte nelle due pronunce sopra richiamate che la tradizionale restrittiva lettura dell’articolo 2059 c.c., in relazione all’articolo 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell’animo transuente determinati da fatto illecito integrante reato, non potesse essere ulteriormente condivisa. La lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 c.c., ha affermato la Suprema Corte, va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno, ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune, secondo l’interpretazione ora superata della norma citata, nella tutela risacitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale: quest’ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto. La Causa pretendi del danno non patrimoniale deve essere fondata non solo alla norma convenzionale (alla quale deve riconoscersi rango costituzionale) ed ai costanti orientamenti della Corte europea, ma anche alle norme costituzionali: all’articolo 2, per il principio di inviolabilità del diritto umano anche in sede civile, all’articolo 3, per il principio di uguaglianza nella tutela dei diritti inviolabili, all’articolo 24 per il principio della tutela sostanziale e non solo processuale del diritto, all’articolo 111, in connessione con l’articolo 6 par. 1 della Convenzione, per il principio della ragionevole durata del processo. In tema di equa riparazione ai sensi dell’articolo 2 della L. n. 89/01 il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione della Convenzione europea Sv. Cass. civ. Sez. I 13.04.06, n. 8714; Cass. civ. Sez I. 11.11.05, n. 21857; Cass. civ. Sez. I, 28.10.05, n. 21094; Cass. Civ. Sez. I, 3.10.05, n. 19288; Cass. civ. Sez. I, 3.10.05, n. 19029. Il danno non patrimoniale indennizzabile ai sensi della medesima legge n. 89/01, ancorché presunto, è pur sempre un “danno conseguenza” (del quale è quindi possibile con prova “ a contrario” dimostrare la non ricorrenza in concreto del caso di specie) e non già un “danno evento” riconducibile al fatto in sé della irragionevole protrazione del processo. Sv. Cass. Civ., Sez. I, 11.03.06, n. 5386.
 
[14]S.v. Cass. Sez. Un. 26.01.04, n. 1338
[15]S.v. Cass. Sez. Un. 26.01.04. n. 1339; Cass 26.01.04 n. 1340; Cass. Sez I Civ. 5.5.04. n. 8529.
[16]Sv. Cass. Sez I Civ. sent. 2.11.04. n. 21045
[17]Caso Musci c. Italia, ricorso n. 64699/01 par 27; Riccardi Pizzati.
[18] Sv. Cass. sent. 24.01.03, n. 1069
[19]Sv. Cass. Sez. Un. Civ., 23.12.05, n. 28507. La Corte di Cassazione sottolinea che il diritto all’equa riparazione del pregiudizio derivato dalla non ragionevole durata del processo verificatosi prima dell’entrata in vigore della l. n. 89/01 va riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli eredi della parte che abbia introdotto prima di tale data il giudizio del quale si lamenta la non ragionevole durata, col solo limite che la domanda di equa riparazione non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e che questa si sia pronunciata sulla sua ricevibilità.
[20]Sv. Cass. Sez. I Civ. 5.04.07, n. 8604. Viene superato l’indirizzo minoritario secondo il quale la richiesta di ristoro del danno non patrimoniale subito dalla persona giuridica non può, in concreto, avere ad oggetto l’allegazione del mero patema d’animo e della semplice ansia che la procrastinata incertezza sull’esito delle vicende processuali comporta fino all’emanazione della sentenza, dovendo i lamentati danni incidere, per converso, direttamente o indirettamente sui diritti immateriali dell’ente quali quello all’esistenza, all’identità, al nome, all’immagine, alla reputazione. Sv. Cass., sent. n. 12110 del 04 e n. 5664 del 03)
[21] Sv. Cass. Civ., sent. 4.06.07, n. 12929.  Con tale nuova sentenza la Cassazione ha affrontato nuovamente il tema della risarcibilità dei danni, sotto il nuovo profilo del danno extrapatrimoniale all’immagine della persona giuridica. La Corte di Cassazione in particolare ha stabilito che deve essere riconosciuta la risarcibilità, a prescindere dalla verificazione di eventuali anni patrimoniali conseguenti, di un danno di natura non patrimoniale all’immagine alla persona giuridica, rappresentato dalla deminutio di diritti rapportabili a quelli della persona fisica aventi fondamento diretto nell’articolo 2 Cost., la cui valutazione e quantificazione sarà effettuata in via equitativa.
 
 
[22] (Case of Sic S.r.l. v. Italy application n 32650/96; Case of Gemina immobiliare S.r.l. v/ Italy, application n. 33943/96 e Case of il Messaggero s.a.s. v/Italia, application n 44508/98).
[23]Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso,, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente o dal difensore. La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale”
[24]Si veda in questo senso, Corte. Eur. Sent. 30 .01.01 Holsinger c. Austria, par 22
[25]Cfr. G. Verde, Giustizia e garanzie nella giurisdizione civile, in Riv. dir. proc.., 2000, 312
[26]Così A. Tamietti, La legge Pinto riceve un primo avallo da parte della Corte europea: il rimedio da essa introdotto è accessibile e efficace, in Cassazione penale, 2002, n. 2, 805 ss.

Petroni Paolo

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