DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – Validità temporale – Circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 del 8 ottobre 2010

  1. disposizioni vigenti

La disciplina di dettaglio in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è contenuta nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, nella Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008 nonché nella Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008.

Nel merito, va ricordato l’obbligo di acquisizione del DURC per tutti gli affidamenti di lavori, servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del contratto.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in risposta al quesito postogli dall’Università degli Studi di Sassari, nell’Interpello n. 10/2009 del 20 febbraio 2009, ha confermato che «il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità (…)».

Il DURC, in virtù della modifica operata dall’art. 86 c. 10 del Dlgs n. 273/2003, è stato previsto nel caso di:

  • Appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia;

  • Appalti di fornitura e servizi;

  • Gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione ovvero in concessione;

  • Attestazione SOA;

  • Iscrizione albo fornitori;

  • Agevolazioni/Sovvenzioni/Finanziamenti.

 

Il DURC va richiesto (se fra i vari atti è decorso il termine di validità del documento):

  1. al momento dell’affidamento o aggiudicazione dell’appalto;

  2. al momento della stipula del contratto;

  3. all’atto della liquidazione del corrispettivo, anche per stati di avanzamento.

 

In caso di adesione alle convenzioni attivate dalla CONSIP per l’approvvigionamento di beni e servizi in favore delle PP.AA., l’acquisizione del DURC non è necessaria, in quanto la CONSIP avrà già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia sia all’atto dell’aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula della convenzione aperta.

Il DURC deve essere acquisito, invece, in una fase successiva, ovvero all’atto del pagamento delle fatture inviate dal fornitore aggiudicatario della gara bandita dalla CONSIP stessa.

Va ricordato, infine, che ai sensi dell’art. 16bis, comma 10, della Legge 2/2009 di conversione del D. L. 185/2008, l’obbligo di richiedere il DURC è ad esclusivo carico dell’Amministrazione e non può essere chiesto al contraente affidatario dell’incarico di lavori, servizi o forniture.

Per acquisti di modesta entità il DURC è necessario solo nel caso di cottimo fiduciario e non in quello di ricorso all’amministrazione diretta attraverso la quale le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione.

 

 

  1. dubbi sul periodo di validità temporale del durc

E’ necessario segnalare le incertezze interpretative sul periodo di validità del DURC, se di 90 giorni o di 30 giorni succedute nel tempo.

L’art. 39-septies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006, n. 51, secondo cui “il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi” faceva espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili e non opera alcuna distinzione tra appalti privati ed appalti pubblici.

Successivamente, in applicazione di un’altra norma contenuta nell’art. 1, comma 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 ha esteso il campo di applicazione del D.U.R.C. a tutti i settori di attività produttiva, richiedendolo, tra l’altro, “…nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia” ed ha, altresì, precisato nell’art. 7, riguardo alla validità di detto certificato, che “1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all’art. 1 il DURC ha validità mensile. 2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell’art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51”.

Con specifico riferimento a tale disposizione, la successiva Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2008, n. 5 ha chiarito che “Il DURC utilizzato nell’ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, come previsto dall’art. 39-septies del D.L. n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006).”

In tale incertezza normativa, era intervenuta l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che, con parere n. 31 del 11.03.2009, ha precisato che “l’utilizzo del DURC negli appalti pubblici ha validità mensile” e che “tale validità, come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 141; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 aprile 2007, n. 1092) decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti”.

 

 

Circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 del 8 ottobre 2010

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare n. 35/2010, ha chiarito finalmente il termine di validità temporale del DURC precisando che:

  • Nell’ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura ed ha validità trimestrale; può essere utilizzato dalla stazione appaltante anche ai fini dell’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto purché ancora in corso di validità.

A tale proposito va ricordato che in base all’art. 16 bis del D. L. 185/2008 convertito dalla Legge 2/2009 “le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio , anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”;

  • Analogamente ha validità trimestrale il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell’autocertificazione che è stata indicata nella richiesta;

  • Per le fasi di stati di avanzamento lavori o di stato finale, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento ai fini del pagamento;

  • Nel caso di contratti di acquisizione di beni o servizi e lavori in economia, il DURC ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; per ragioni di semplificazione, nella sola ipotesi di acquisizione in economia di beni o servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto il DURC ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto.

  • Nell’ambito degli appalti pubblici non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi (ad esempio un DURC richiesto ai fini della fruizione di benefici o sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria o un DURC richiesto per lavori privati nell’edilizia); ciò in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse Edili seguono ambiti e procedure in parte diversi in relazione alle finalità per cui è emesso il documento.

  • Il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributi ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D. M. 24 ottobre 2007.

Analogamente al DURC, la validità trimestrale va estesa ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori.

 

 

Dott. Carlo Rapicavoli

 

Direttore Generale e Dirigente del Settore Ambiente

e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso

Avv. Rapicavoli Carlo

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