Sulla base delle nuove disposizioni in materia di DURC, con particolare riguardo alle norme di coordinamento contenute nell’articolo 10 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, scompare l’attestazione per fasi d’appalto, la cui più recente disciplina è contenuta nell’articolo 31, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.
In particolare, si rammenta che il DURC richiesto per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, poteva essere utilizzato dalle stazioni appaltanti anche per l’aggiudicazione del contratto, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e per la stipula dello stesso; inoltre, la regolarità contributiva chiesta in ordine al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture poteva essere impiegata per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità e l’attestazione di regolare esecuzione. Diversamente, agli effetti del pagamento del saldo finale, le amministrazioni avrebbero dovuto comunque chiedere un nuovo DURC anche nelle ipotesi in cui l’attestazione richiesta per le fasi precedenti fosse ancora valida dal punto di vista temporale.
Dal 1° luglio 2015, pertanto, il DURC chiesto dalla stazione appaltante ai fini della stipula contrattuale potrà essere utilizzato anche al fine di corrispondere all’appaltatore il saldo finale, sempre che il predetto documento sia ancora valido dal punto di vista temporale (120 giorni dalla data di acquisizione della risultanza dell’interrogazione, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34).
Peraltro, appare opportuno ricordare che, secondo le nuove modalità di acquisizione dell’attestazione in argomento, non è più possibile ancorare la richiesta ad una specifica data[1] e, di conseguenza, le stazioni appaltanti nel procedere agli accertamenti d’ufficio ex articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, molto frequentemente acquisiranno la regolarità o la irregolarità contributiva ad una data diversa rispetto a quella dell’autocertificazione e, pertanto, difficilmente potranno accertare la veridicità o meno delle autodichiarazioni presentate dal soggetto concorrente.
Per le motivazioni esposte, il comma 3 dell’articolo 10 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, citato, stabilisce che “il documento di cui all’articolo 7 soddisfa il possesso del requisito indicato dall’articolo 38, comma 1), lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché assolve all’obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovunque prevista.”
In altri termini, gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara per l’affidamento dei pubblici appalti, al fine di dimostrare il possesso del requisito della regolarità contributiva richiesto dal Codice dei Contratti pubblici, potranno presentare la stampa in formato PDF del “DURC on Line” in luogo delle autodichiarazioni.
[1] Al riguardo, si veda la Circolare 8 giugno 2015, n. 19 del Ministero del Lavoro secondo cui “Le amministrazioni aggiudicatrici attiveranno la verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all’articolo 6. Pertanto, la medesima non potrà essere richiesta con riferimento alla specifica data nella quale è stata resa. […].”
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