La mera proposizione della domanda di separazione personale non priva il coniuge proprietario esclusivo dell’abitazione familiare della disponibilità del diritto dominicale, a tutela del diritto di godimento in fieri dell’altro coniuge che ne ambisca l’assegnazione.
Ciò premesso, in tema di separazione personale dei coniugi, l’assegnazione della casa coniugale viene disposta dal giudice mediante una pronuncia riconducibile alla sfera dell’attività giurisdizionale costitutiva ai sensi dell’art. 2908 c.c., sicché è illogico immaginarne una configurabilità in via sommaria prima del provvedimento costitutivo emesso in modo inizialmente provvisorio dal presidente ex art. 708 c.p.c.
Pertanto, è stato ritenuto inammissibile, nella more fra la proposizione del ricorso di separazione e la comparizione davanti al Presidente del Tribunale, il sequestro giudiziario della causa coniugale di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, fondato sul timore di rimanere senza abitazione familiare.
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