Ente emittente
Tar Sicilia, Palermo, ?sentenza numero 7410 ?del ?14 dicembre 2005
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Ricorrente
Una ditta la cui aggiudicazione ? stata annullata
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Atto sottoposto a ricorso
Indizione di una seconda procedura ad evidenza pubblica per la fornitura degli stessi beni della prima, il cui risultato ? stato annullato in autotutela
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Legittimato passivo
Unione di Comuni
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Argomenti trattati
- per indire una nuova gara dopo aver annullato la prima, l?amministrazione deve tener un comportamento logico;
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- quando sorge l?interesse ad un ricorso
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il parere del giudice
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- ? inequivocamente viziata da illogicit? manifesta la condotta di un?amministrazione, giacch? nello stesso torno di tempo l?amministrazione per un verso dimostra di ritenere essenziali determinate caratteristiche tecniche (in disparte il profilo della loro reale esigibilit? sulla base della disciplina della originaria lex specialis), e per altro verso bandisce una nuova gara avente ad oggetto una fornitura priva di tali caratteristiche;
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- l?eccezione di inammissibilit? sollevata dalla difesa di parte resistente ? infondata, in quanto l?interesse al ricorso ? sorto in capo all?odierna ricorrente solo con l?emanazione del provvedimento di autotutela e del nuovo bando, avendo la stessa ricorrente formulato un censura di illegittimit? basata su di un giudizio relazionale (illogicit? manifesta del nuovo bando alla luce della motivazione del provvedimento di autotutela);
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Esito della sentenza
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il ricorso ? pertanto fondato e come tale va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati
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l?insegnamento da cogliere
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Prima di indire la gara, l?amministrazione avrebbe dovuto fare una veloce indagine di mercato per evitare? di richiedere caratteristiche non reperibili? e quindi di imporre ai partecipanti l?obbligo di <prestazioni impossibili>
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A cura di Sonia LAZZINI
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qui il testo della sentenza
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