È assolutamente valida la convocazione dei condomini tramite posta privata

riferimenti normativi: art. 1136 c.c.; art 66 disp. att. c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. pen., Sez. III, Sentenza del 28/11/2013 n. 2886

     Indice:

  1. La vicenda
  2. La questione
  3. La soluzione
  4. Le riflessioni conclusive

La vicenda

Una condomina impugnava una delibera lamentando di non aver ricevuto la convocazione per la relativa assemblea. In particolare l’attrice chiedeva, in via preliminare, di sospendere l’efficacia esecutiva della delibera condominiale per la presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora come meglio specificati nel corpo dell’atto; in via principale e nel merito pretendeva che fosse annullata la delibera condominiale in quanto convocata in violazione delle forme previste dall’art. 66, comma 3, disp. att. c.c. Il condominio si costituiva in giudizio chiedendo che la domanda di parte attrice fosse rigettata, con conseguente condanna della medesima parte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio. A sostegno delle sue ragioni il convenuto produceva la copia di una raccomandata spedita tramite posta privata e consegnata al portiere dello stabile. L’avviso della raccomandata era sottoscritto dal portiere con la mera indicazione di tale sua qualità.

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La questione

È assolutamente valida la convocazione dei condomini tramite posta privata?

La soluzione

Il Tribunale ha dato ragione alla condomina. Secondo lo stesso giudice, l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale può essere inviato dall’amministratore di condominio, o dai condomini autoconvocatisi, anche tramite servizio postale privato. Secondo l’art. 1136 c. c., l’assemblea però non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione; ciò implica che ogni condomino ha il diritto d’intervenire all’assemblea, e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l’avviso di convocazione dell’art. 66 disp. att. c. c. sia non solo inviato ma anche ricevuto nel termine (almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza) ivi previsto. Come ha notato il Tribunale l’avviso della raccomandata è stata sottoscritta dal portiere con la mera indicazione di tale sua qualità. Non compaiono, tuttavia, note in ordine alla ricerca e al mancato rinvenimento delle altre persone abilitate a ricevere l’atto. Pertanto, secondo il giudice romano tale notifica, deve considerarsi nulla e non in grado di comprovare l’effettiva e tempestiva ricezione da parte del destinatario dell’avviso di convocazione. Per tali ragioni, la delibera è stata annullata.

Le riflessioni conclusive

La sentenza conferma la possibilità per l’amministratore di condominio di fare ricorso alla posta privata per convocare i condomini. Bisogna ricordare l’articolo 4 del Dlgs n. 261/1999 includeva tra i servizi riservati al “fornitore del servizio postale universale” tutti “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”; successivamente, però, il Dlgs n. 58/2011 ha disposto l’affidamento in via esclusiva a detto “fornitore” dei soli servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notifica di atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982; le notificazioni a mezzo posta dei verbali riguardanti la contestazione delle infrazioni al Codice della Strada. In particolare il d.lgs. 58/2011, entrato in vigore il 30 aprile 2011, ha perfezionato il processo di liberalizzazione del mercato postale, consentendo ai fornitori di servizi postali privati la possibilità di raccogliere, trasportare, smistare e distribuire gli invii postali fino a due chili. In ogni caso la legge n. 124/2017 (legge per il mercato e la concorrenza), abrogando il riferito articolo 4 del Dlgs n. 261/1999, ha determinato la soppressione di ogni residua riserva in favore della società Poste italiane Spa, quale fornitore del servizio postale universale. Di conseguenza, anche gli operatori postali “privati”, diversi dal predetto fornitore sono legittimati alla notificazione degli atti un tempo oggetto di esclusiva a favore di Poste. Nel caso esaminato la notifica dell’operatore privato è stata fatta a mani del “portiere” che ha ricevuto l’atto in tale sua qualità e senza uno specifico incarico del destinatario: in tale ipotesi però è richiesta l’indicazione della ricerca e del mancato rinvenimento delle altre persone abilitate a ricevere l’atto. (Cass. civ., sez. III, 11/01/2005, n. 366; Cass. civ., sez. V, 27/10/2000, n. 14191; Cass. civ., sez. lavoro, 10/06/1999, n. 5706). Tale notifica è stata correttamente considerata nulla e non in grado di comprovare l’effettiva e tempestiva ricezione da parte del destinatario dell’avviso di convocazione. È necessario che l’avviso di convocazione previsto dall’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo alla riunione dell’assemblea in prima convocazione (Cass. civ., sez. II, 30/10/2020, n. 24041).

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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