È assolutamente valida la convocazione dei condomini tramite posta privata

Scarica PDF Stampa
riferimenti normativi: art. 1136 c.c.; art 66 disp. att. c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. pen., Sez. III, Sentenza del 28/11/2013 n. 2886

     Indice:

  1. La vicenda
  2. La questione
  3. La soluzione
  4. Le riflessioni conclusive

La vicenda

Una condomina impugnava una delibera lamentando di non aver ricevuto la convocazione per la relativa assemblea. In particolare l’attrice chiedeva, in via preliminare, di sospendere l’efficacia esecutiva della delibera condominiale per la presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora come meglio specificati nel corpo dell’atto; in via principale e nel merito pretendeva che fosse annullata la delibera condominiale in quanto convocata in violazione delle forme previste dall’art. 66, comma 3, disp. att. c.c. Il condominio si costituiva in giudizio chiedendo che la domanda di parte attrice fosse rigettata, con conseguente condanna della medesima parte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio. A sostegno delle sue ragioni il convenuto produceva la copia di una raccomandata spedita tramite posta privata e consegnata al portiere dello stabile. L’avviso della raccomandata era sottoscritto dal portiere con la mera indicazione di tale sua qualità.

Leggi anche

La questione

È assolutamente valida la convocazione dei condomini tramite posta privata?

La soluzione

Il Tribunale ha dato ragione alla condomina. Secondo lo stesso giudice, l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale può essere inviato dall’amministratore di condominio, o dai condomini autoconvocatisi, anche tramite servizio postale privato. Secondo l’art. 1136 c. c., l’assemblea però non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione; ciò implica che ogni condomino ha il diritto d’intervenire all’assemblea, e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l’avviso di convocazione dell’art. 66 disp. att. c. c. sia non solo inviato ma anche ricevuto nel termine (almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza) ivi previsto. Come ha notato il Tribunale l’avviso della raccomandata è stata sottoscritta dal portiere con la mera indicazione di tale sua qualità. Non compaiono, tuttavia, note in ordine alla ricerca e al mancato rinvenimento delle altre persone abilitate a ricevere l’atto. Pertanto, secondo il giudice romano tale notifica, deve considerarsi nulla e non in grado di comprovare l’effettiva e tempestiva ricezione da parte del destinatario dell’avviso di convocazione. Per tali ragioni, la delibera è stata annullata.

Le riflessioni conclusive

La sentenza conferma la possibilità per l’amministratore di condominio di fare ricorso alla posta privata per convocare i condomini. Bisogna ricordare l’articolo 4 del Dlgs n. 261/1999 includeva tra i servizi riservati al “fornitore del servizio postale universale” tutti “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”; successivamente, però, il Dlgs n. 58/2011 ha disposto l’affidamento in via esclusiva a detto “fornitore” dei soli servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notifica di atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982; le notificazioni a mezzo posta dei verbali riguardanti la contestazione delle infrazioni al Codice della Strada. In particolare il d.lgs. 58/2011, entrato in vigore il 30 aprile 2011, ha perfezionato il processo di liberalizzazione del mercato postale, consentendo ai fornitori di servizi postali privati la possibilità di raccogliere, trasportare, smistare e distribuire gli invii postali fino a due chili. In ogni caso la legge n. 124/2017 (legge per il mercato e la concorrenza), abrogando il riferito articolo 4 del Dlgs n. 261/1999, ha determinato la soppressione di ogni residua riserva in favore della società Poste italiane Spa, quale fornitore del servizio postale universale. Di conseguenza, anche gli operatori postali “privati”, diversi dal predetto fornitore sono legittimati alla notificazione degli atti un tempo oggetto di esclusiva a favore di Poste. Nel caso esaminato la notifica dell’operatore privato è stata fatta a mani del “portiere” che ha ricevuto l’atto in tale sua qualità e senza uno specifico incarico del destinatario: in tale ipotesi però è richiesta l’indicazione della ricerca e del mancato rinvenimento delle altre persone abilitate a ricevere l’atto. (Cass. civ., sez. III, 11/01/2005, n. 366; Cass. civ., sez. V, 27/10/2000, n. 14191; Cass. civ., sez. lavoro, 10/06/1999, n. 5706). Tale notifica è stata correttamente considerata nulla e non in grado di comprovare l’effettiva e tempestiva ricezione da parte del destinatario dell’avviso di convocazione. È necessario che l’avviso di convocazione previsto dall’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c., quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo alla riunione dell’assemblea in prima convocazione (Cass. civ., sez. II, 30/10/2020, n. 24041).

Volume consigliato:

Manuale operativo del condominio

Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale. Nella filosofia Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche. La tematica condominiale è solita essere analizzata con poca attenzione ma oggi è stata trattata come una vera e propria branca del diritto civile e come tale merita di essere esaminata completamente. Dalla lettura dei singoli capitoli emergono chiari i concetti e lo stile esplicativo raggiunge l’obiettivo di implementare la conoscenza individuale. L’opera riesce a dare una nozione completa e non vi è argomento che sia trattato parzialmente. Infatti dopo l’inquadramento del condominio e delle proprietà dello stesso si passa alla trattazione dei rapporti tra condominio e terzi e tra i condomini, fino ad avere chiarezza sulla ripartizione delle spese e sulle tabelle millesimali, con la esaustiva trattazione della figura dell’amministratore, sui vizi delle assemblee e sulla modalità della videosorveglianza. L’appendice a cura del Presidente della ASS.I.A.C., Concetta Cinque, esamina le possibilità che l’ordinamento concede ai condomini per svolgere le assemblee sotto l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il testo risulta un vero e proprio strumento indispensabile per chi vuole o deve essere sempre aggiornato sul condominio. La formula unica dell’esposizione delle tematiche fa di quest’opera un fondamentale compagno per il “viaggio lavorativo” ed un prezioso testo formativo, necessario ad ogni livello di conoscenza.   Massimo SerraCuratore e Coautore dell’opera, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, titolare e fondatore dello studio legale S.L.S., con esperienza ultra ventennale nel settore condominiale e dei diritti reali in genere. Cultore di diritto privato e formatore in seminari specialistici con riguardo alla figura dell’avvocato nella difesa del condominio e relazioni tra difesa, amministratore, controparte e condomini. Docente in scuole, centri di studi giuridici di diritto privato e penale e membro del comitato editoriale di rivistasul diritto dell’internet. Esperto di riscossione del credito con pubblicazioni sul credito condominiale e sulla solvibilità del condominio. Partecipazione in qualità di relatore aconferenze sulla mediazione e sulla negoziazione assistita in ambito condominiale. Partecipazione ad appuntamenti di studio. Ha curato il manuale del condominio oltre a pubblicare monografie ed edizioni scientifiche sullo stesso tema ed altri istituti collegati e connessi quali la multiproprietà, la comunione, la locazione, gli appalti e la responsabilità nel mandato.

Massimo Serra (a cura di) | 2020 Maggioli Editore

54.00 €  43.20 €

Sentenza collegata

118216-1.pdf 132kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento