E’, dunque, indubbio che la Edil Ricorrente è venuta meno all’onere di rendere fedele dichiarazione, incorrendo nella violazione della lex di gara
La censura presuppone una valutazione dell’elemento soggettivo della condotta dell’impresa che è del tutto irrilevante, atteso che l’irregolarità e l’obbligo della sua dichiarazione nella fattispecie delineata dalla lex di gara rilevano come fatti oggettivi che prescindono da ogni giudizio di colpevolezza del dichiarante, potendo, in limine, riguardare gli ulteriori effetti conseguenti alla dichiarazione non veritiera, che qui non vengono in considerazione
Sta di fatto che l’impresa Edil Ricorrente ha sottaciuto alla stazione appaltante la propria reale situazione passiva nei confronti dell’ente previdenziale quanto alla pendenza dei debiti insoluti solo tardivamente onorati, non avendo dichiarato di non essere in regola con il versamento dei contributi dell’importo di euro 3.606,00 relativo al periodo gennaio – ottobre 2006, alla Cassa Edile della Provincia di Napoli.
Tale irregolarità era esistente al settembre 2006 (termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara) ed è stata sanata spontaneamente dalla Edil Ricorrente il 14 dicembre 2007, in data successiva all’aggiudicazione in suo favore, pronunciata nel mese di ottobre 2007.
La Edil Ricorrente, infatti, all’atto di partecipazione alla gara depositava la dichiarazione sostitutiva, con la quale dichiarava 1) “di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, come definite nell’art. 38…ivi inclusa l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali (lett. i); 2)di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi…”.
Riportiamo qui di seguito il testo integrale della decisione numero 3061 del 25 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
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