E’ comune il cortile destinato al servizio della collettività condominiale

Scarica PDF Stampa
Indipendentemente dal fatto che sia accessibile solo da una proprietà esclusiva è sempre comune il cortile che per caratteristiche strutturali risulti destinato oggettivamente al servizio della collettività condominiale.

Riferimenti normativi: art. 1117 c.c.

Precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. Un., Sentenza n. 13874 del 09/06/2010

Indice

  1. La vicenda
  2. La questione
  3. La soluzione
  4. Le riflessioni conclusive

1. La vicenda 

Due condomini, mediante la posa in opera di un dissuasore metallico, precludevano agli altri condomini l’accesso ad un cortile posto all’interno dell’edificio, utilizzando tale spazio in via esclusiva. Altri due condomini si opponevano a tale iniziativa e richiedevano al Tribunale, ai sensi dell’art. 1117 c.c., l’accertamento della proprietà comune del cortile. I convenuti invocavano, in via riconvenzionale, l’accertamento del rapporto pertinenziale esistente tra il cortile oggetto di causa e la porzione immobiliare di loro proprietà esclusiva

Il Tribunale rigettava sia la domanda principale (qualificandola come rivendicazione e ritenendo non conseguita la prova del diritto rivendicato), sia la domanda riconvenzionale, per assenza dei relativi presupposti, in fatto e in diritto. La Corte di Appello riformava la decisione del Tribunale. Secondo i giudici di secondo grado lo spazio oggetto di causa aveva, per sua natura, proprio la funzione di dare luce ed aria agli ambienti che vi si affacciavano, e sulla base di questo elemento ne ha ravvisato la proprietà comune in capo ad entrambe le parti. I condomini che avevano cercato di “impossessarsi” del cortile ricorrevano in cassazione, contestando l’esistenza dei presupposti per la configurazione della comproprietà; in particolare sottolineavano che il cortile non era accessibile da parte dei vari comproprietari, ma era e destinato, per le sue caratteristiche strutturali, a servire soltanto la loro proprietà esclusiva; del resto i ricorrenti deducevano che soltanto la loro proprietà aveva un accesso al cortile.

2. La questione 

È comune anche il cortile che dà aria e luce ai locali dei condomini che vi si affacciano anche se accessibile solo da una proprietà esclusiva?


Potrebbe interessarti anche:


3. La soluzione 

La Cassazione ha dato torto ai ricorrenti. Secondo i giudici supremi i cortili (e, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, le aree destinate a parcheggio) rientrano, salvo una espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, tra le parti comuni dell’edificio. Come nota la Cassazione, nel caso esaminato, la Corte di Appello ha ritenuto, all’esito di un accertamento in punto di fatto, non utilmente censurabile in sede di legittimità, che la funzione dell’area controversa fosse quella di dare luce ed aria ai locali con aperture su di essa e sulla base di questo accertamento ha considerato comune l’area cortilizia in questione. In considerazione di quanto sopra i giudici supremi hanno evidenziato l’infondatezza della censura proposta dai ricorrenti, con la quale questi ultimi hanno invocano, in sostanza, una ricostruzione alternativa rispetto a quella proposta dal giudice di merito. Il ricorso pertanto è stato rigettato.

4. Le riflessioni conclusive 

In linea generale l’individuazione delle parti comuni, risultante dall’art. 1117 c.c. – il quale non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria – può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari

Tale principio si applica certamente al “cortile” da intendersi lo spazio scoperto e, quindi, la superficie calpestabile, con la sovrastante colonna d’aria, la cui primaria funzione è quella di assicurare aria e luce alle unità immobiliari che su di essa si affacciano.

Il cortile è certamente utile a tutti i condomini (utilità di presa d’aria e luce o di accesso) e, di conseguenza, a meno che non risulti il contrario dal titolo o dalla destinazione particolare del bene di cui si tratta al servizio di alcune soltanto delle unità, si deve ritenere comune anche in caso di mancata fruizione, da parte delle unità immobiliari prive di affaccio sul cortile: infatti dette utilità non esauriscono affatto le potenzialità di sfruttamento del cortile, attinenti, tra l’altro, alla sosta o al parcheggio di veicoli, al deposito temporaneo di materiali durante i lavori di manutenzione delle singole unità, al gioco dei bimbi ecc. (Cass. civ., Sez. II, 26/10/2000, n. 14128).

In ogni caso la Cassazione ha confermato il principio secondo il quale il cortile è un bene destinato a dare luce ed aria allo stabile comune e tale destinazione del bene, e la sua accessorietà rispetto all’edificio condominiale, non può essere vinta dalla circostanza che ad esso si acceda solo dalla proprietà esclusiva di un condomino ma solo dal titolo di proprietà (Cass. civ., Sez. II, 23/10/2020, n. 23316).

Volume consigliato:

Manuale operativo del condominio

Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale. Nella filosofia Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche. La tematica condominiale è solita essere analizzata con poca attenzione ma oggi è stata trattata come una vera e propria branca del diritto civile e come tale merita di essere esaminata completamente. Dalla lettura dei singoli capitoli emergono chiari i concetti e lo stile esplicativo raggiunge l’obiettivo di implementare la conoscenza individuale. L’opera riesce a dare una nozione completa e non vi è argomento che sia trattato parzialmente. Infatti dopo l’inquadramento del condominio e delle proprietà dello stesso si passa alla trattazione dei rapporti tra condominio e terzi e tra i condomini, fino ad avere chiarezza sulla ripartizione delle spese e sulle tabelle millesimali, con la esaustiva trattazione della figura dell’amministratore, sui vizi delle assemblee e sulla modalità della videosorveglianza. L’appendice a cura del Presidente della ASS.I.A.C., Concetta Cinque, esamina le possibilità che l’ordinamento concede ai condomini per svolgere le assemblee sotto l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il testo risulta un vero e proprio strumento indispensabile per chi vuole o deve essere sempre aggiornato sul condominio. La formula unica dell’esposizione delle tematiche fa di quest’opera un fondamentale compagno per il “viaggio lavorativo” ed un prezioso testo formativo, necessario ad ogni livello di conoscenza.   Massimo SerraCuratore e Coautore dell’opera, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, titolare e fondatore dello studio legale S.L.S., con esperienza ultra ventennale nel settore condominiale e dei diritti reali in genere. Cultore di diritto privato e formatore in seminari specialistici con riguardo alla figura dell’avvocato nella difesa del condominio e relazioni tra difesa, amministratore, controparte e condomini. Docente in scuole, centri di studi giuridici di diritto privato e penale e membro del comitato editoriale di rivistasul diritto dell’internet. Esperto di riscossione del credito con pubblicazioni sul credito condominiale e sulla solvibilità del condominio. Partecipazione in qualità di relatore aconferenze sulla mediazione e sulla negoziazione assistita in ambito condominiale. Partecipazione ad appuntamenti di studio. Ha curato il manuale del condominio oltre a pubblicare monografie ed edizioni scientifiche sullo stesso tema ed altri istituti collegati e connessi quali la multiproprietà, la comunione, la locazione, gli appalti e la responsabilità nel mandato.

Massimo Serra (a cura di) | 2020 Maggioli Editore

54.00 €  43.20 €

Sentenza collegata

118950-1.pdf 300kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento