E’ corretto che un’impresa che chiede la condanna di un Comune i al risarcimento dei danni cagionati, per molteplici inadempienze verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e della gestione di un ‘opera, si rivolga al giudice amministrativo?

Lazzini Sonia 26/06/08
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La controversia insorta tra le parti si colloca nella fase dell’esecuzione del contratto, susseguente al procedimento pubblicistico di selezione del concessionario, conclusosi con l’aggiudicazione e la stipula della convenzione. Essa non attiene alla procedura di scelta del contraente né ad atti comunque posti in essere dall’ente nell’esercizio di poteri autoritativi, afferendo piuttosto alle vicende esecutive del rapporto paritetico tra amministrazione ed affidatario, e come tale è estranea alla sfera di giurisdizione che residua al giudice amministrativo alla stregua dell’art. 6 della legge n. 205/2000, vieppiù dopo l’intervento correttivo operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 6.7.2004
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 1093 del 7 maggio 2008 emessa dal Tar Puglia, Bari in tema di giurisdizione del giudice oridinario relativamente alle controversie nate dopo la sottoscrizione del contratto, sia esso appalto o concessione
 
Vediamo i motivi del ricorso:
 
< Con il ricorso in epigrafe chiede la condanna del Comune di Bari al risarcimento dei danni cagionati, a suo dire, per molteplici inadempienze verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e della gestione dell’opera. Riassumendo, le ricorrenti affermano che il Comune:
 
a) si sarebbe reso inadempiente all’impegno di attivarsi per consentire l’ottenimento di finanziamenti pubblici ex lege n. 122/1989 (determinando un pregiudizio quantificabile in Lire 21.244.770.000);
 
b) avrebbe disatteso l’obbligo di regolare il traffico e la sosta in modo da garantire la comoda accessibilità all’autosilo e di spostare il mercato nel piano appositamente costruito (causando un pregiudizio pari a Lire 3.157.812.000);
 
c) avrebbe preso possesso del piano destinato al mercato in ritardo rispetto ai tempi contrattualmente stabiliti (per danni pari a Lire 186.960.000).
 
Chiedono perciò la condanna del Comune al pagamento delle somme dianzi indicate, oltre interessi e rivalutazione monetaria.>
 
Questi gli elementi per decretare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
 
< Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
 
La controversia insorta tra le parti si colloca nella fase dell’esecuzione del contratto, susseguente al procedimento pubblicistico di selezione del concessionario, conclusosi con l’aggiudicazione e la stipula della convenzione. Essa non attiene alla procedura di scelta del contraente né ad atti comunque posti in essere dall’ente nell’esercizio di poteri autoritativi, afferendo piuttosto alle vicende esecutive del rapporto paritetico tra amministrazione ed affidatario, e come tale è estranea alla sfera di giurisdizione che residua al giudice amministrativo alla stregua dell’art. 6 della legge n. 205/2000, vieppiù dopo l’intervento correttivo operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 6.7.2004 (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, n. 4440 del 28.2.2006; Id., n. 699 del 20.2.2006; Cass. Civ., sez. un., n. 20116 del 18.10.2005; Id., n. 13033 del 1.6.2006).
 
Il criterio di riparto da applicare, pertanto, non può che essere quello generale del petitum sostanziale, che ha riguardo alla natura della posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela nei confronti dell’amministrazione pubblica. E tale situazione giuridica altro non è che il diritto soggettivo all’esatto e puntuale adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione.>
 
 
A cura di *************
 
 
N. 01093/2008 REG.SEN.
 
N. 01080/2001 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2001, proposto dalla associazione temporanea di imprese ALFA s.p.a., ALFA BIS Nicola s.r.l. e ALFA TER s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Beatillo, 17;
 
contro
 
il Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti ************************ e *************, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, via Principe Amedeo, 26;
 
per la condanna
 
del Comune di Bari al risarcimento dei danni cagionati per le inadempienze contrattuali relative alla convenzione stipulata inter partes il 4.8.1989, avente ad oggetto la progettazione, l’esecuzione e la gestione dell’autosilo in elevazione con annesso mercato da realizzarsi tra le vie ******, ********* e *******.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2008 il dott. Savio Picone e uditi per i ricorrenti l’****************** (su delega dell’avv. ***************) e per il Comune di Bari l’avv. *************;
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
L’a.t.i. ricorrente espone di aver stipulato il 4.8.1999 con il Comune di Bari, all’esito di procedura di evidenza pubblica, una convenzione per la progettazione, l’esecuzione e la gestione cinquantennale dell’autosilo in elevazione con annesso mercato da realizzarsi tra le vie ******, ********* e *******.
 
Con il ricorso in epigrafe chiede la condanna del Comune di Bari al risarcimento dei danni cagionati, a suo dire, per molteplici inadempienze verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e della gestione dell’opera. Riassumendo, le ricorrenti affermano che il Comune:
 
a) si sarebbe reso inadempiente all’impegno di attivarsi per consentire l’ottenimento di finanziamenti pubblici ex lege n. 122/1989 (determinando un pregiudizio quantificabile in Lire 21.244.770.000);
 
b) avrebbe disatteso l’obbligo di regolare il traffico e la sosta in modo da garantire la comoda accessibilità all’autosilo e di spostare il mercato nel piano appositamente costruito (causando un pregiudizio pari a Lire 3.157.812.000);
 
c) avrebbe preso possesso del piano destinato al mercato in ritardo rispetto ai tempi contrattualmente stabiliti (per danni pari a Lire 186.960.000).
 
Chiedono perciò la condanna del Comune al pagamento delle somme dianzi indicate, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
 
Si è costituita l’amministrazione convenuta, contestando nel merito le deduzioni avverse ed eccependo che sarebbe stata l’a.t.i. concessionaria a commettere gravi inadempienze, verificate in sede di collaudo.
 
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
 
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
 
La controversia insorta tra le parti si colloca nella fase dell’esecuzione del contratto, susseguente al procedimento pubblicistico di selezione del concessionario, conclusosi con l’aggiudicazione e la stipula della convenzione. Essa non attiene alla procedura di scelta del contraente né ad atti comunque posti in essere dall’ente nell’esercizio di poteri autoritativi, afferendo piuttosto alle vicende esecutive del rapporto paritetico tra amministrazione ed affidatario, e come tale è estranea alla sfera di giurisdizione che residua al giudice amministrativo alla stregua dell’art. 6 della legge n. 205/2000, vieppiù dopo l’intervento correttivo operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 6.7.2004 (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, n. 4440 del 28.2.2006; Id., n. 699 del 20.2.2006; Cass. Civ., sez. un., n. 20116 del 18.10.2005; Id., n. 13033 del 1.6.2006).
 
Il criterio di riparto da applicare, pertanto, non può che essere quello generale del petitum sostanziale, che ha riguardo alla natura della posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela nei confronti dell’amministrazione pubblica. E tale situazione giuridica altro non è che il diritto soggettivo all’esatto e puntuale adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione.
 
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
 
Le spese del giudizio, avuto riguardo al valore della controversia ed all’incertezza del riparto di giurisdizione all’epoca della proposizione del ricorso, possono essere liquidate in via forfetaria nella misura indicata in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
 
Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali a favore del Comune di Bari nella misura di Euro 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2008 con l’intervento dei Magistrati:
 
 
*************, Presidente FF
 
*************, Referendario
 
Savio Picone, Referendario, Estensore
 
   
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 07/05/2008
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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