E’ emendabile attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale l’omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato

(Disposta la correzione dell’errore materiale)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 130)

Il fatto

Il Tribunale di Bergamo dichiarava non doversi procedere nei confronti di una persona imputata del reato di cui agli artt. 186, comma 7, 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ed ai reati di cui agli 337 e 341-bis cod. pen. perché estinti per esito positivo della prova.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Veniva proposto ricorso per Cassazione da parte del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia deducendo il vizio dì violazione di legge in quanto con la sentenza impugnata non era stata disposta la trasmissione degli atti al prefetto competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal combinato disposto degli artt. 186, comma 7, 187, comma 8, c.d.s e 168-ter, comma 2, cod. pen..

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Veniva preliminarmente rilevato come la domanda del ricorrente dovesse essere qualificata come istanza di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., avendo questa ad oggetto l’emenda di un’omissione immediatamente rilevabile e concernente una statuizione obbligatoria per legge posto che la giurisprudenza della Cassazione, muovendosi nel solco ermeneutico tracciato dalle Sezioni Unite n. 7945 del 31/01/2008, considera emendabile attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale l’omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato trattandosi di un’omissione che non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell’atto.

In tal caso, dunque, ad avviso degli Ermellini, la decisione può essere integrata mediante un’operazione di carattere meramente meccanico che non incide sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione da emendare né comporta l’esercizio di alcun potere discrezionale.

Così qualificata la domanda, riteneva il Collegio come la stessa meritasse accoglimento emergendo ictu oculi dal dispositivo della sentenza l’omissione dedotta dal ricorrente.

Invero, se, ai sensi degli artt. 224, comma 3, e 224-ter, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, solo la declaratoria di estinzione del reato per morte del reo determina l’estinzione dalla sanzione amministrativa accessoria, ciò quindi comporta che, in caso di estinzione del reato per altra causa, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica che, verificata l’esistenza delle condizioni di legge, procederà alla loro applicazione tenuto conto altresì del fatto che, con particolare riferimento al procedimento con messa alla prova, l’art. 168-ter, comma secondo, cod. pen. prevede espressamente che l’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, veniva, dunque, disposta la correzione dell’errore materiale del dispositivo della sentenza impugnata attraverso l’inserimento alla fine di detto dispositivo della frase “Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Bergamo ai sensi dell’art. 224, comma 3, d.lgs. 30/04/1992, n. 285”.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui, citandosi giurisprudenza conforme, si afferma che è emendabile attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale l’omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato trattandosi di un’omissione che non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell’atto.

Ben si può quindi ricorrere alla procedura prevista dall’art. 130 c.p.p., richiamandosi tale orientamento ermeneutico, ove si debba procedere ad una correzione di questo genere.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta ordinanza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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