E’ esperibile la richiesta di revisione della sentenza nei casi di omessa valutazione della remissione di querela intervenuta nel corso del processo

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 630)

Il fatto

La Corte di appello di Ancona riteneva inammissibile la richiesta di revisione di una sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna con cui l’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’ad 393 cod. pen..

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Proponeva ricorso per cassazione il difensore del condannato articolando un unico motivo con cui deduceva travisamento del fatto e vizio di motivazione.

Si assumeva in particolare che: a) dopo la proposizione dell’appello, la persona offesa aveva rimesso la querela: b) la Corte di appello di Bologna avrebbe confermato il giudizio di responsabilità penale per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ma senza essere a conoscenza della intervenuta remissione.

L’ordinanza della Corte di appello di Ancona, con cui era stata dichiarata “de plano” inammissibile la richiesta di revisione, sarebbe stata quindi viziata perché avrebbe dato per presupposto un fatto in realtà inesistente e cioè che la Corte di appello di Bologna, nel confermare la sentenza di condanna, avesse avuto la disponibilità materiale agli atti del processo della remissione di querela che, dunque, non poteva tecnicamente considerarsi una “prova nuova“.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto fondato per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito prima di tutto come, in tema di revisione, sia consolidato il principio secondo cui per prove nuove rilevanti, a norma dell’art. 630 lett. c) cod. proc. pen., ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate, neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (Sez. U., n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002) fermo restando che la prova, oltre ad essere “nuova“, deve possedere il necessario requisito della “dimostratività” ai fini dell’accertamento dell’errore di giudizio da rescindere.

Ciò posto, gli Ermellini evidenziavano come, nel caso di specie, la Corte di appello di Ancona non avesse fatto corretta applicazione del principio indicato.

In particolare, una volta fatto presente che dagli atti emergeva che: a) i carabinieri di Bologna il 7.12.2010, dunque successivamente alla sentenza di primo grado (16.9.2010), avevano documentato a verbale la remissione di querela da parte delle persone offese nei confronti dell’odierno ricorrente proprio in relazione i fatti per i quali aveva avuto origine il procedimento penale nel cui ambito era stata emessa la sentenza di condanna di cui si chiede la revisione; b) con lo stesso verbale i carabinieri avevano documentato l’intervenuta accettazione della remissione della querela da parte di L. G.; c) all’udienza del 23.9.2015, celebrata davanti alla Corte di appello di Bologna, l’imputato ed il suo difensore di fiducia non erano comparsi ed il processo era stato celebrato alla presenza di un difensore di ufficio, nominato, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione di quello di fiducia; d) nella sentenza della Corte di appello non vi era stato nessun riferimento alla remissione della querela, né il sostituto d’ufficio del difensore di fiducia, evidentemente ignaro, aveva rappresentato alla Corte l’intervenuta causa di estinzione del reato; e) nel procedimento di revisione non risultava essere stata allegata la richiesta di trasmissione del fascicolo relativo al processo di cognizione e che sulla base di tali elementi la Corte di appello aveva ritenuto “de plano” la richiesta di revisione inammissibile perché non poteva considerarsi “prova nuova” “un elemento già esistente negli atti processuali, ancorchè non conosciuto e non valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d’ufficio” (così testualmente l’ordinanza impugnata a pag. 3) – i giudici di piazza Cavour osservavano come tale ragionamento fosse viziato in quanto la Corte di cassazione aveva in molteplici occasioni ritenuto esperibile la richiesta di revisione della sentenza nei casi di omessa valutazione della remissione di querela intervenuta nel corso del processo (in tal senso, Sez. 5, n. 46822 del 13/11/2007; Sez. 1, n. 23964 del 15/05/2008).

Orbene, declinando  tale criterio ermeneutico rispetto al caso di specie, si faceva presente come, al di là degli eventuali profili di negligenza imputabili alla parte interessata, la Corte di appello di Ancona avrebbe dovuto verificare in concreto se la remissione della querela – con la connessa accettazione – fosse davvero stato presente agli atti del procedimento di cognizione e, quindi, accertare se la richiesta di revisione fosse o meno fondata su una “prova” preesistente ma non acquisita nel precedente giudizio ovvero acquisita, ma non valutata, neanche implicitamente fermo restando che, rispetto a tale accertamento, la Corte di appello di Ancona avrebbe inoltre dovuto prendere in considerazione una serie di elementi fattuali di rilievo che avrebbero richiesto una maggiore diligenza accertativa tenuto conto, da una parte, che di quella remissione non vi era menzione né nel verbale della udienza celebrata davanti alla Corte di appello di Bologna, né nella sentenza da questi pronunciata, e, dall’altra, che non si poteva escludere che i Carabinieri, verbalizzata la remissione, non l’avessero poi trasmessa all’Autorità giudiziaria; in altri termini, occorreva cioè verificare in concreto che quella remissione di querela fosse agli atti ma, sotto questo profilo, non risultava che il fascicolo processuale del giudizio di cognizione fosse stato richiesto dalla Corte di appello di Ancona alla Corte di appello di Bologna.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante, non solo nella parte in cui viene chiarito in cosa consistono le prove nuove che possono considerarsi rilevanti, a norma dell’art. 630 lett. c) cod. proc. pen., ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza di revisione, ma anche ove è affermato, citandosi giurisprudenza conforme, che è esperibile la richiesta di revisione della sentenza nei casi di omessa valutazione della remissione di querela intervenuta nel corso del processo.

Questa pronuncia, pertanto, può essere presa nella dovuta considerazione ove si voglia formulare una richiesta di revisione ove si verifichi una situazione procedurale di questo genere.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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