E’ illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente

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Il fatto

Il Tribunale di Tivoli aveva applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. all’imputato la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/90 avente ad oggetto la illecita detenzione a fini di spaccio all’interno della propria abitazione di circa 945 grammo di hashish e 32 grammi di marijuana, per un totale di 1807 dosi medie singole ed aveva ordinato la confisca anche della somma di Euro 5.000,00 considerata provento o profitto dell’attività illecita esclusa la credibilità di quanto dichiarato dall’imputato circa il riferimento del denaro ad un recente regalo di nozze.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione 

Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato limitatamente alla confisca del denaro deducendo con unico articolato motivo vizio della motivazione.

Si osservava al riguardo che, al momento della perquisizione, gli operanti non avevano rinvenuto alcuna contabilità in ordine alle somme in oggetto, né materiale atto al confezionamento delle dosi, elementi cioè che potessero far ritenere in atto la cessione a terzi della sostanza e che il Tribunale non aveva spiegato le ragioni per cui non poteva considerarsi attendibile la tesi difensiva di una donazione nuziale.

Si deduce ancorava, in punto di diritto, con specifici richiami giurisprudenziali, che sussiste l’obbligo di motivazione in caso di confisca disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen. anche in merito alle ragioni per cui si ritiene inattendibile la giustificazione eventualmente addotta sulla provenienza dei beni in sequestro e che la confisca obbligatoria eventualmente disposta ai sensi dell’art. 12-sexies della legge n. 356/1992 impone l’enunciazione dei motivi che rendono ingiustificata la provenienza del denaro addotta dall’imputato e l’esistenza di una palese sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell’imputato medesimo o la sua effettiva attività economica.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Si osservava in via pregiudiziale come le Sezioni Unite, con decisione n. 20381 del 26/09/2019, avessero ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza personali e patrimoniali.

Premesso ciò, veniva rilevato, una volta dedotto che la sentenza, nella parte già divenuta irrevocabile, riconosceva sussistente e commesso dall’imputato il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, qualificato come violazione dell’art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/90, che, come da costante insegnamento nomofilattico, èillegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell’attività illecita posta in essere” (così, ex plurimis, Sez. 3, n.7074 del 23/01/2013).

Orbene, nel farsi presente come nel caso di specie il Tribunale avesse fatto riferimento all’art. 240, comma 2, n. 2), cod. pen. per quanto riguarda la confisca dello stupefacente, ed aveva disposto la confisca del denaro ai sensi del comma primo trattandosi di provento o profitto del reato contestato e non risultando credibile, né documentata o riscontrata da sommari informatori, che tale cospicua somma di denaro sia da riferire ad un recente regalo di nozze ricevuto dagli imputati, veniva ribadito il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui èillegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell’attività illecita posta in essere” (Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013).

Conclusioni

La decisione in questione è assai interessante nella parte in cui viene postulato, sulla scorta di un consolidato orientamento nomofilattico, che è illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente non essendo tale denaro il profitto dell’attività illecita posta in essere.

Difatti, alla luce di tale principio di diritto, ben potrà essere contestato, nei modi e nelle forme previste dal codice di rito penale, un provvedimento con cui venga disposta siffatta misura ablatoria in tali casi.

Il giudizio in ordine a quanto statuito su tale pronuncia, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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