E’ illegittima la delibera con cui l’ASL impedisce di fatto ai medici oculisti specialisti liberi professionisti di prescrivere farmaci antiglaucoma

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Con l’ordinanza in esame il TAR Lecce ha accolto l’istanza cautelare, connessa al ricorso principale, con cui alcune associazioni professionali di medici oculisti liberi professionisti hanno impugnato il provvedimento con cui l’ASL LE ha di fatto impedito a questi di prescrivere farmaci antiglaucoma, riconoscendo tale possibilità solo ai medici specialisti delle U.O. di Oculistica delle strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche ovvero degli ambulatori dei distretti della Azienda Sanitaria Locale.
Per il TAR, infatti, l’impugnata deliberazione della A.S.L. di Lecce sembra illegittima – nella parte in cui subordina la prescrivibilità a carico del S.S.N. di farmaci antiglaucoma di cui alla nota 78 dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) alla effettuazione di diagnosi e piano terapeutico da parte di medici specialisti delle U.O. di Oculistica delle strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche ovvero degli ambulatori dei distretti della Azienda Sanitaria Locale (come da elenco di cui all’Allegato 1 della deliberazione, relativo alla nota AIFA 78) e per l’effetto esclude i medici oculisti specialisti liberi professionisti – sotto i denunciati profili di incompetenza e di violazione della nota (per l’uso appropriato dei farmaci rimborsabili) AIFA 78 nella stesura ultima del 4 Gennaio 2007 (pubblicata sulla G.U. del 14 Marzo 2007) contemplante, per i colliri anti-glaucoma, "la prescrizione a carico del S.S.N. su diagnosi e piano terapeutico di specialisti" (anziché, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche della Azienda Sanitaria Locale).
 
Avv. ****************
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
SECONDA SEZIONE 
 
Registro Ordinanze: 57/09
Registro Generale:        1928/2008
 
 
nelle persone dei Signori:
  
Enrico D’arpe Cons. , relatore
*********************.
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
nella Camera di Consiglio del 15 Gennaio 2009
 
Visto il ricorso 1928/2008 proposto da:
 
SOI AMOI SOC. OFTALMOLOGICA ITAL. ASS. MEDICI OCULISTI ITALIANI
ASMOI ASSOCIAZIONE SINDACALE MEDICI OCULISTI ITALIANI
 
rappresentate e difese da:
Pellegrino Valeria
*****************
Muccio Giorgio
con domicilio eletto in LECCE
Via Augusto Imperatore, 16
presso
Pellegrino Valeria 
 
CONTRO
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE n.c.
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
  • della deliberazione del Direttore Generale AUSL Lecce 1805 del 10.10.2008, in materia di nota AIFA 78 su farmaci antiglaucoma;
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
 
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
 
Udito nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009 il relatore Cons. ************* e udito l’avv.to ******************;
 
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
  • Illegittimità per incompetenza assoluta della Regione, invalidità derivata, violazione Nota Aifa n. 78 del 4 gennaio 2007, eccesso di potere sotto lo stesso profilo;
  • Violazione art. 3 L. 241/90, carenza assoluta, lacunosità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, eccesso di potere sotto lo stesso profilo, sviamento di potere della causa tipica dell’atto connesso con la stessa motivazione, eccesso di potere sotto lo stesso profilo, invalidità derivata;
  • Violazione di legge per violazione del giusto procedimento, violazione art. 9 L. 241/90, carenza di istruttoria tecnica, eccesso di potere sotto lo stesso profilo, invalidità derivata;
  • Violazione del diritto alla salute, violazione art. 32 della Costituzione inteso come norma positiva, eccesso di potere sotto lo stesso profilo, eccesso di potere per illogicità manifesta per disparità di trattamento tra situazioni uguali, invalidità derivata;
  • Violazione delle prerogative del medico e delle libertà di diagnosi e cura, eccesso di potere per disparità di trattamento tra medici specialisti dipendenti dalle strutture pubbliche e medici liberi professionisti. Violazione artt. 33 e 41 della Costituzione, invalidità derivata;
  • Violazione dei principi di buon andamento amministrativo, eccesso di potere per sviamento della causa tipica dell’atto;
Considerato che, ad una sommaria, delibazione, il ricorso appare assistito dal necessario fumus di fondatezza, in quanto l’impugnata deliberazione della A.S.L. di Lecce sembra illegittima – nella parte in cui subordina la prescrivibilità a carico del S.S.N. di farmaci antiglaucoma di cui alla nota 78 dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) alla effettuazione di diagnosi e piano terapeutico da parte di medici specialisti delle U.O. di Oculistica delle strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche ovvero degli ambulatori dei distretti della Azienda Sanitaria Locale (come da elenco di cui all’Allegato 1 della deliberazione, relativo alla nota AIFA 78) e per l’effetto esclude i medici oculisti specialisti liberi professionisti – sotto i denunciati profili di incompetenza e di violazione della nota (per l’uso appropriato dei farmaci rimborsabili) AIFA 78 nella stesura ultima del 4 Gennaio 2007 (pubblicata sulla G.U. del 14 Marzo 2007) contemplante, per i colliri anti-glaucoma, "la prescrizione a carico del S.S.N. su diagnosi e piano terapeutico di specialisti" (anziché, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche della Azienda Sanitaria Locale). Ritenuto altresì sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dalle Associazioni di categoria ricorrenti.
 
Visti gli artt. 19 e 21 u.c. della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
 
Ritenuto che sussistono i presupposti del citato art. 21;
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alla parti.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009  
 
Dott. **************** – Presidente
Dott. ************* – Estensore
 
Pubblicata il 15 gennaio 2009

Matranga Alfredo

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