E’ illegittimo e va sospeso il divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO) nella parte in cui estende genericamente il divieto a tutti i luoghi interessati alla sosta, transito e trasporto, privando il comando impartito della sostanziale possibil

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E’ illegittimo e va sospeso il divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO) nella parte in cui estende genericamente il divieto a tutti i luoghi interessati alla sosta, transito e trasporto, privando il comando impartito della sostanziale possibilità di esigerne il relativo rispetto

 

Avv. ****************

 

N. 04756/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 08675/2010 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 8675 del 2010, proposto da:

 

………….., rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso Studio Legale Agresti Cesali Laudadio in Roma, via Giuseppe ***************, 36;

 

contro

Ministero dell’interno, Questura di Roma, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento del Questore della Provincia di Roma n.20100000174 emesso il 15.06.2010 e notificato il 22.06.2010, con il quale veniva fatto divieto all’odierno ricorrente di accedere per anni cinque…” all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati. Il divieto è, altresì, esteso agli spazi antistanti e comunque limitrofi agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati al transito ed alla sosta di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni, per lo stesso arco temporale, con decorrenza dalla notifica del provvedimento de quo. In particolare per lo Stadio Olimpico: piazza *******, piazza del Foro Italico, piazzale di Ponte Milvio, piazza Maresciallo Giardino, piazza ********, piazzale della Farnesina, viale dei Gladiatori, viale delle Olimpiadi, largo ***********, per lo Stadio Flaminio: via *************, piazzale Ankara, viale Tiziano, posteggi auto Stadio Flaminio, Corso Francia altezza *************, via de Coubertin e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’interno e di Questura di Roma;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 il dott. ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che la misura interdittiva di cui trattasi appare adeguatamente specificata laddove, nel vietare l’accesso agli stadi ed impianti sportivi del territorio nazionale in cui si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, fa riferimento ai soli incontri calendarizzati e pubblicizzati (in giur.za sulla legittimità dell’imposizione dell’obbligo di presentazione presso un comando di polizia anche con riguardo a competizioni cc.dd.. «amichevoli», atteso che anche queste sono generalmente rese note, salvo che si tratti di incontri minori esclusi, come tali, dalla normale pubblicità, attraverso i calendari ufficiali dei campionati e dei tornei, oltre che dai mezzi di comunicazione di massa, cfr. Cass.pen. III^, nr.11151 del 2008); mentre appare sfornita di analoga e doverosa precisazione laddove, con riferimento agli stadi diversi da quello denominato “Olimpico” della Capitale, estende genericamente il divieto a tutti i luoghi interessati alla sosta, transito e trasporto di coloro che partecipino od assistano alle manifestazioni calcistiche privando così il comando impartito della sostanziale possibilità di esigerne il relativo rispetto; che, in ragione della specificita’ della fattispecie, le spese relative ala fase cautelare possono essere compensate fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez I ter accoglie l’istanza cautelare, in epigrafe indicata, con riguardo esclusivo a quella parte del provvedimento avversato che estende il divieto a tutti i luoghi interessati alla sosta, transito e trasporto di coloro che partecipino od assistano alle manifestazioni calcistiche, con riferimento agli stadi diversi da quello denominato “Olimpico” e “********” della Capitale.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l’intervento dei Magistrati:

**************, Presidente

***************, Consigliere

************, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2010

IL SEGRETARIO

Matranga Alfredo

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