E’ legittima l’esclusione di un’impresa per mancanza del timbro di congiunzione fra le pagine della polizza assicurativa e la dichiarazione di attestazione notarile, relative al deposito cauzionale provvisorio previsto dalla lettera di invito?Tale irrego

Lazzini Sonia 03/07/08
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Poiché le prescrizione della lex specialis di gara sono state chiare nel richiedere che , appare legittima l’esclusione dell’impresa per la mancanza del timbro di congiunzione tra i fogli della polizza assicurativa_ l’integrità e la genuina provenienza di una polizza assicurativa composta da più fogli, non è affidata all’autentica della firma del funzionario che l’ha rilasciata o all’attestazione dei suoi poteri, e semmai, è vero che sono quest’ultimi adempimenti che ricevono validità dalla presenza del timbro di congiunzione su cui è apposta la firma del notaio.

Merita di essere segnalata la particolare fattispecie sottoposta al Consiglio di Stato nella decisione numero 1894 del 28 aprile 2008

Stante la chiara prescrizione di gara:

Per essere ammesse alla gara, le imprese dovranno costituire, a garanzia della serietà dell’offerta, per ciascuno dei lotti, per i quali partecipano, un deposito cauzionale provvisorio, pari al 5% dell’importo di ciascun lotto al quale si intende partecipare. Tale cauzione, a scelta della ditta

concorrente, potrà costituirsi in uno dei seguenti modi previsti dalla legge 10/6/1982 n. 348, e precisamente mediante:

o Versamento della somma suddetta……..;

o Assegno circolare, intestato o girato in favore……..

o Fideiussione bancaria, rilasciata da aziende di credito autorizzate ai sensi del d.lgs.vo.

1/9/93 n. 385.

o Polizza assicurativa, …..

Le firme dei funzionari che rilasceranno la fideiussione o la polizza assicurativa, PENA LA NULLITA delle stesse, dovranno essere autenticate da notaio il quale dovrà attestarne i relativi poteri; si sottolinea che in presenza di più fogli si richiede il timbro di congiunzione tra i fogli stessi.

Sia la fideiussione che la polizza assicurativa dovranno recare e in modo chiaro ed inequivocabile:

– la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, cx art. 1944 c.c.;

– la clausola che la garanzia – seguiterà ad essere prestata oltre la scadenza prevista fino al rilascio del nulla Osta di svincolo o, in caso di aggiudicazione, alla costituzione del deposito cauzionale definitivo,…….

-Tali adempimenti sono richiesti “pena di esclusione dalla gara”.

L’adito giudice amministrativo non ha dubbi:

< Ciò posto, sulla base del testo della lettera invito che precede, non vi può esser dubbio alcuno, ad avviso della Sezione, che la mancanza del timbro di congiunzione tra i fogli della polizza assicurativa sia stata sanzionata con la nullità dell’offerta e con la conseguente esclusione dalla gara.>

Questo in quanto

< A tal riguardo, fermo ed incontestato che le polizze prodotte dalla società appellante si componevano di più fogli, appare utile osservare, in replica alla tesi della società appellante affermativa dell’assenza della clausola di esclusione, che tale assenza ove sia mancato il timbro di congiunzione, non ha alcun riscontro neppure sul piano letterale, non potendo la prescrizione in esame essere sottoposta a lettura separata, rispetto alla prescrizione di nullità che immediatamente la precede, con la quale viene sanzionata l’assenza dell’autentica notarile delle firme dei funzionari che l’hanno rilasciate e dell’attestazione notarile dei poteri di quest’ultimi.>

Ed ancora

< Di qui l’inattendibilità dell’argomento speso dalla società appellante secondo cui la mancanza del timbro di congiunzione verrebbe in ogni caso ovviata dal fatto che l’autentica notarile è stata apposta in calce alla lettera indirizzata dal funzionario emittente al Ministero appaltante, nella quale vengono riportati gli estremi della polizza rilasciata su foglio separato;tale richiamo consentirebbe di ricondurre inequivocabilmente la polizza al funzionario emittente.>

In conclusione quindi:

< Correttamente, quindi, l’amministrazione ha escluso dalle gare, sulla base del chiaro contenuto della clausola esaminata, la società appellante che ad esso non si è attenuta, ed a cui, evidentemente, non giova, in tale contesto, nè invocare il favor participationis nè il criterio della irregolarità sanabile di cui all’art.16 del d.lgs.n.157/1995.>

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguitoli Consiglio di Stato con la decisione numero 1894 del 28 aprile 2008

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1894/2008
Reg. Dec.
N. 10561
Reg. Ric.
Anno 2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 10561 R.G. dell’anno 2006, proposto dalla società ALFA srl, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Massimo Rocchi e Simona Rinaldi Gallicani, presso lo studio della quale in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 66 è selettivamente domiciliata ;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia alla via dei Portoghesi n.12, Roma.

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, sez. I^, dell’8 settembre 2006 n.1685;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Visti tutti gli atti di causa;
Visto il Dispositivo di sentenza n. 264 del 31.3.2008;

relatore alla pubblica udienza del 28 marzo 2008 il

Così deciso in Roma, addì 28 marzo 2008

Giovanni Vacirca Presidente
Pie Luigi Lodi Consigliere
Salvatore Cacace Consigliere
Sandro Aureli Consigliere est.
Vito Carella Consigliere.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Sandro Aureli Giovanni Vacirca

IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo
Depositata in Segreteria

Il 28/04/2008

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
Dott Antonio Serrao

Lazzini Sonia

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