Risposta assolutamente negativa per la sezione I del Tar Liguria, che con sentenza 13 maggio 2011, n. 770, si è pronunciata sulla avvenuta trasformazione di una cappella religiosa in un ufficio privato.
Tale cappella risultava essere qualificata come immobile di interesse religioso, in virtù di una dichiarazione resa dal direttore del competente ufficio liturgico diocesano: ne conseguiva una effettiva e concreta dedicazione all’esercizio del culto religioso di fedeli. Inoltre, mai alcun formale atto di sconsacrazione era mai intervenuto in relazione alla stessa cappella.
La decisione del Tribunale ligure prende le mosse dal comma 2, dell’art. 831 c.c., secondo cui “Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano”.
Dunque, fondata l’impugnazione dell’atto di assenso edificatorio, ad opera di una nota associazione per la salvaguardia e la conservazione dell’ambiente e del territorio in Italia. A nulla, invece, è valsa l’esigua difesa della proprietaria della cappella, la quale ribadiva l’inesistenza di un formale e rituale atto dell’Autorità ecclesiastica, idoneo a dimostrare l’effettiva destinazione della cappella alla celebrazione di pubbliche funzioni religiose.
Ma il Collegio ha attribuito piena efficacia giuridica, sotto il profilo accertativo-costitutivo della deputatio ad cultum, ad una dichiarazione resa dal direttore dell’ufficio liturgico diocesano territorialmente competente, ritenuta esaustiva in materia. Infatti, con tale dichiarazione l’ecclesiastico aveva contestualmente certificato che il sito (cappella privata) era di interesse religioso, in considerazione della effettiva dedicazione, da lungo tempo, al culto religioso, e che, in relazione all’edificio, non era mai intervenuto, da parte dell’Autorità ecclesiastica, un formale atto di sconsacrazione.
I Giudici, pertanto, hanno evidenziato la sussistenza di sufficienti elementi probatori in merito alla non contestata destinazione del bene (cappella privata) al culto pubblico cattolico, escludendo la natura di oratorio dell’immobile, infondatamente ribadita dalla proprietaria e resa poco credibile dalla collocazione della cappella sulla via pubblica.
Con tale decisione, in conclusione, il Tribunale ligure non solo ha inteso garantire la protezione del bene di interesse religioso, preservandone una conservazione limitata ad esigenze di culto, ma altresì di continuare ad assicurarne la fruizione da parte della collettività. (Biancamaria Consales)
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