Il Garante si è più volte pronunciato sulle comunicazioni commerciali indesiderate, ossia sui messaggi promozionali ricevuti senza il preventivo assenso del titolare del dato.
Alcune di queste pronunce (tra cui nel 2012 la decisione 175/2012) ribadiscono un principio, contenuto nel provvedimento del Garante relativo allo spamming del 29.05.2003, ossia che preventivamente all’invio di comunicazioni commerciali, deve venire recepito in forma scritta il consenso del destinatario della comunicazione.
Il Garante precisa inoltre che “tale disciplina non può essere elusa inviando una prima e-mail che, nel chiedere un consenso abbia comunque un contenuto promozionale oppure pubblicitario, oppure riconoscendo solo un diritto di tipo c.d. “opt-out” al fine di non ricevere più messaggi dello stesso tenore”.
Nel corso degli anni il pronunciamento sopra riportato è stato ribadito dal garante anche riguardo l’invio di un primo fax con contenuto commerciale, senza che il Titolare avesse preventivamente acquisito il consenso del destinatario; tra cui ad esempio il provvedimento 1719901 del 2010.
Relativamente alla posta elettronica è doveroso però ricordare l’eccezione prevista dall’art. 130, comma 4 per le persone che sono già clienti del mittente; infatti in tal caso è previsto che “se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente”.
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