È necessario sottoscrivere con firma digitale anche i singoli atti processuali?

Quella della sottoscrizione digitale dei singoli atti processuali nel nuovo processo amministrativo telematico, è stata questione dibattuta durante le sue prime applicazioni.

 

A dare adito a perplessità è stato l’art. 6 commi 4 e 5 delle specifiche tecniche allegate al regolamento PAT di cui al D.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40:

“4. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato PDF, sottoscritti con firma digitale PAdES.

5. I documenti digitali da allegare ai moduli … compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. La firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti.

Alla luce di questa norma, dunque, sarebbe in effetti ben possibile ritenere la non necessità dell’apposizione della firma digitale anche ai singoli atti processuali, potendo sembrare sufficiente la sottoscrizione digitale del modulo di deposito.

 

Tuttavia, l’art. 9 del regolamento afferma tutt’altra cosa: “il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale.

 

Peraltro, tale prescrizione è coerente con il nuovo art. 136, comma 2 bis del Codice del processo amministrativo, il quale stabilisce ora che tutti gli atti delle parti “sono sottoscritti con firma digitale”, e non più che gli stessi, più semplicemente, “possono essere sottoscritti con firma digitale”, come nel testo anteriore al d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con l. 25 ottobre 2016, n. 197.

 

Inoltre, di tale principio di sottoscrizione obbligatoria di tutti gli atti processuali, costituisce conferma anche il primo comma dell’art. 14 delle specifiche tecniche, laddove prescrive che, in caso di notifica con modalità cartacea di un atto processuale di parte, il deposito in giudizio dell’atto dovrà comunque essere telematico, nel rispetto dei formati di cui all’art. 12 delle medesime specifiche, e dunque tra l’altro, anche della struttura di documento sottoscritto con firma digitale PadES-BES (specifiche tecniche, art. 12 comma 6).

 

Sul punto, sono d’altronde intervenuti in tal senso i primi arresti giurisprudenziali.

 

Si segnale il TAR Campania di qualche giorno fa (sez. II, 22 febbraio 2017 n. 1053), secondo cui le norme in questione contengono un’espressa disposizione sulla forma sostanziale dell’atto processuale: la prescrizione sulla firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti inerenti al processo amministrativo telematico non è una mera forma strumentale valida unicamente per il loro deposito, ma va considerata comeuna forma univocamente prescritta dal legislatore come mezzo di inequivoca imputazione dell’atto al suo autore a fini sostanziali.

In definitiva, secondo il giudice amministrativo campano, la firma digitale dell’atto processuale informatico costituisce “un elemento di forma sostanziale dettato per l’identificazione della provenienza del documento, frutto di una scelta legale sulla rilevanza giuridica di un tipo di sottoscrizione, anziché di un altro, nel contesto di cui si discute (il processo amministrativo)”.

 

A chiusura, la sentenza del TAR Campania si spinge a sostenere che, di conseguenza, “la prescrizione dell’art. 40 c.p.a., in base al quale il ricorso deve contenere la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore munito di procura speciale, dovrebbe intendersi ora riferita alla sottoscrizione mediante firma digitale, … e lo stesso dovrebbe dirsi in relazione all’art. 44, comma 1 lett. a), c.p.a., per il quale il ricorso è nullo se manca la sottoscrizione”.

 

Sulla stessa linea si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, in un decreto cautelare monocratico emanato nei primi giorni di applicazione del PAT (sez. III, decreto cautelare 4 gennaio 2017 n. 10).

 

Dinanzi proprio alla fattispecie oggi in commento -e cioè ad un atto di appello, che, nella sua versione telematica, risultava sprovvisto della firma digitale del difensore dell’appellante, a differenza del modello per il deposito digitale che conteneva tale atto, modello invece correttamente sottoscritto con firma digitale- il Presidente Marco Lipari ne ha rilevato l’irritualità, tuttavia rinviando ogni decisione sul punto alla trattazione collegiale della domanda cautelare, alla luce del fatto che era stata apposta una sottoscrizione autografa su separata copia cartacea dell’atto di appello, e dunque ipotizzando la possibile sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’errore scusabile correlato all’avvio del processo amministrativo telematico, cosa in effetti auspicabile nei primi giorni di applicazione del DPCM n. 40.

 

Per inciso, si segnala che successivamente il collegio non si è occupato della questione, ma ha comunque deciso l’appello nel merito, accogliendolo con sentenza in forma semplificata, dunque superando in modo tacito la questione della mancata sottoscrizione digitale dell’appello.

Guarnaccia Elio

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