È negligente il radiologo che, di fronte a una radiografia di non facile interpretazione, non dispone lo svolgimento di ulteriori esami di approfondimento

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Il fatto

La vicenda che ha dato origine alla decisione oggetto del presente commento riguarda la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di una paziente che lamentava la diagnosi tardiva di carcinoma mammario nonché in favore dei parenti di quest’ultima.

La signora in questione si era recata presso l’Azienda ospedaliera di Ragusa per eseguire un esame mammografico e all’esito della stessa il sanitario  dell’Ospedale le diagnosticava una piccola opacità e conseguentemente disponeva un controllo a distanza di qualche mese.
La paziente dunque dopo essersi sottoposta ad un ulteriore controllo, che riscontrava la medesima condizione della prima mammografia, veniva ricoverata presso l’ospedale di Lentini per essere sottoposta ad intervento chirurgico di laparocele con asportazione del nodulo alla mammella sinistra.
Successivamente all’esame istologico veniva confermata la natura maligna del nodulo mammario e veniva  disposto l’intervento chirurgico di mastectomia del seno sinistro che determinava la dichiarazione di invalidità al 100%.

In considerazione dei suddetti eventi, gli attori rivolgendosi al giudice di prime cure sostenevano che la diagnosi tempestiva del radiologo che ha eseguito l’esame mammografico avrebbe scongiurato l’aggravarsi della patologia e dei danni biologici e morali che ne erano conseguiti.
Il radiologo e la azienda ospedaliera di riferimento si costituivano quindi in giudizio attribuendo la degenerazione della neoplasia piuttosto che al ritardo diagnostico all’intervento chirurgico presso il nosocomio lentinese che aveva favorito la diffusione della malattia e chiamavano a loro volta in causa le rispettive compagnie assicuratrici.

Il Tribunale di Ragusa, successivamente alla relazione del CTU medico-legale, dichiarava la responsabilità in solido del radiologo e dell’Azienda Ospedaliera di Ragusa per omessa diagnosi e disponeva la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del danno biologico occorso, all’esito del quale condannava in solido il medico e l’azienda ospedaliera di Ragusa a corrispondere il risarcimento dei danni nei confronti della parte attrice.

Il medico e l’azienda ospedaliera, quindi, proponevano separatamente ricorso in Appello.
La corte d’appello di Catania accoglieva i gravami degli appellanti e rigettava le domande risarcitorie per insussistenza della prova che una precoce diagnosi avrebbe determinato un esito diverso e più favorevole e per il mancato verificarsi di un comportamento illecito imputabile al radiologo.

Contro tale sentenza promuovevano ricorso per cassazione gli eredi della paziente, nel frattempo deceduta, che affermavano la presenza della neoplasia, seppur in forma primitiva, già nella prima mammografia qualificando un rapporto di causa effetto tra il carcinoma primitivo e il decorso della malattia. Secondo i ricorrenti, infatti, la Corte d’Appello aveva errato nell’escludere il nesso causale tra la condotta del radiologo e il peggioramento della malattia, ritenendo che l’evento dannoso si sarebbe comunque verificato a prescindere dalla mancata diagnosi del radiologo, in quanto non aveva indagato in quali termini la condotta omissiva del sanitario, se tenuta, non sarebbe stata idonea ad impedire o attenuare le conseguenze dell’evento.

In secondo luogo, secondo i ricorrenti, la Corte di Appello avrebbe errato nella parte in cui disponeva che il danno non poteva essere con certezza correlato alla condotta omissiva del radiologo e che non vi fossero prove del fatto che la piccola opacità riscontrata in prima analisi fosse una primitiva manifestazione della neoplasia successivamente diagnosticata.

Infine, i ricorrenti lamentavano il fatto che la Corte di Appello non avesse ritenuto che il radiologo, in considerazione della non chiarezza dell’ esame radiografico effettuato, avesse avuto l’obbligo di consigliare alla paziente l’effettuazione di ulteriori esami di approfondimento e che – conseguentemente – la mancata indicazione di tali esami ulteriori dovesse considerarsi una omissione tale da integrare una condotta inadempiente del sanitario.

La decisione della Cassazione

Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso promosso dai ricorrenti per una serie di ragioni.

In primo luogo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza della Corte di Appello non fosse adeguatamente motivata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta omissiva del radiologo e il peggioramento del carcinoma mammario. La sentenza di secondo grado, infatti, ha escluso la sussistenza di tale nesso causale con delle affermazioni che sono intrinsecamente contraddittorie, poichè in un primo momento afferma che l’opacità riscontrata in prima analisi non sia stata all’origine del tumore e successivamente si riporta alla perizia del CTU che stabilisce che la densificazione iniziale è all’origine del carcinoma mammario accertato presso il nosocomio lentinese.
La motivazione addotta dai giudici di merito si risolve, inoltre, nella pedissequa riproduzione delle considerazioni del CTU senza spiegare in che modo e in che termini i successivi approfondimenti da parte del radiologo non avrebbero portato ad un esito diverso.

Gli Ermellini ritengono, quindi, che il giudice di merito nell’adottare la propria sentenza deve necessariamente indicare le ragioni del proprio convincimento e nel caso in esame questa indicazione non sussiste.

In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha accolto l’altro motivo proposto dai ricorrenti, ritenendo che la corte di merito avesse errato nel valutare i compiti attribuiti al radiologo e indicando quale siano le prestazioni gravante su di esso e quindi che un paziente che si rivolge a tale sanitario si aspetta che vengano svolte.

In particolare, secondo gli Ermellini, i giudici di merito avevano errato nell’affermare che la funzione del radiologo nell’accertamento mammografico è quella di trascrivere quanto rilevato dalla rappresentazione radiografica e invece non gli compete dare un responso diagnostico e curativo al paziente.
I giudici della Suprema Corte, al contrario, ritengono che il radiologo – non essendo un debitore cui è richiesta la normale diligenza del buon padre di famiglia, bensì un debitore qualificato cui è richiesta una diligenza maggiore – allorquando verifichi la sussistenza di sintomi specifici sul paziente, deve prendere in considerazione tutti le possibili interpretazioni di quei sintomi e quindi indicare al paziente stesso tutte le possibili alternative di diagnosi. Pertanto, nel caso di specie, la presenza di un’opacità fondata su un quadro radiologico di non facile ed univoca interpretazione, imponevano al medico di suggerire alla paziente lo svolgimento di ulteriori approfondimenti in virtù delle linee guida esistenti.

Dunque, proprio per la difficoltà di lettura dell’esame diagnostico della paziente e per la conseguente impossibilità di vagliare tutte le possibili diagnosi, l’operatore sanitario – posto che nel compiere le proprie prestazioni deve adottare la diligenza del debitore qualificato –  deve suggerire al paziente l’approfondimento dell’indagine clinica.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ritiene, dunque, che la corte di merito avrebbe dovuto valutare inadempiente, per negligenza, il radiologo in considerazione del fatto che aveva scartato ipotesi di neoplasie senza disporre alcun accertamento specialistico.

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Sentenza collegata

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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