È possibile la donazione di cosa altrui?

Redazione 18/01/19
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Non essendo rinvenibile nell’ordinamento un divieto espresso di donazione di cosa altrui, la sua ammissibilità ha costituito una questione controversa. Il contrasto giurisprudenziale è stato composto dalle Sezioni Unite con sentenza del 15 marzo 2016 n. 5068.

 Lineamenti essenziali della donazione

La donazione è un contratto che produce un effetto di arricchimento unilaterale nei confronti del donatario, cui corrisponde un proporzionale effetto di impoverimento in capo al donante. In base all’art. 769 c.c., infatti, “la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione”.

Elemento essenziale della donazione è l’animus donandi in capo al donante, vale a dire lo spirito di liberalità. Quest’ultimo permea la causa del contratto di donazione (causa donandi, appunto), che consente la distinzione rispetto ai contratti a titolo gratuito. Il contratto gratuito, per la parte che non riceve una controprestazione, produce comunque un vantaggio indiretto, giacché tale soggetto pone si vincola al contratto e pone in essere la prestazione (non per spirito di liberalità), bensì per la soddisfazione di un interesse egoistico che viene indirettamente realizzato come conseguenza dell’adempimento della prestazione unilaterale. La donazione, invece, mira a realizzare l’effetto di arricchimento unilaterale sulla base del solo spirito di liberalità.

L’effetto dell’arricchimento della sfera giuridica del donatario può essere realizzato attraverso una donazione di tipo dispositivo o di tipo obbligatorio.

La donazione dispositiva ha effetto traslativo e con essa il donante dispone direttamente di un suo diritto in favore del donatario. La donazione dispositiva potrà poi essere, a sua volta, traslativa, costitutiva o estintiva.

La donazione obbligatoria consiste invece nell’assunzione di un’obbligazione da parte del donante in favore del donatario.

Sul piano della forma del contratto, occorre distinguere tra donazione diretta e donazione indiretta. La donazione è diretta quando e la causa donandi è realizzata attraverso il contratto tipico di donazione descritto dall’art. 769 c.c. Ex art. 782 c.c. donazione deve essere effettuata per atto pubblico a pena di nullità.  La donazione indiretta, invece, si configura quando la liberalità si realizza attraverso un atto o un negozio diverso dal contratto di donazione. L’art. 809 c.c. consente di realizzare l’effetto della donazione attraverso negozi privi della forma dell’atto pubblico.

Ammissibilità della donazione di cosa altrui

Da sempre è discussa la possibilità di ammettere la donazione di cosa altrui.

Il codice del 1865 vietava la vendita di cosa altrui, stabilendone la nullità, senza tuttavia nulla disporre con riferimento alla donazione di cosa altrui. Dalla norma sul divieto di vendita di cosa altrui la giurisprudenza desumeva, a fortiori, altresì l’impossibilità di donare un bene altrui.

Il quadro normativo è però mutato con l’entrata in vigore del codice civile del 1942. L’art. 1478 c.c.  prevede che “se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”. La vendita di cosa altrui è dunque chiaramente ammessa dal legislatore.

Cionondimeno, non è stato possibile fare pianamente discendere dalla validità della vendita di cose altrui altresì l’ammissibilità della donazione altrui. La disciplina della donazione prevista dal codice civile del 1942, infatti, da un lato nulla prevede quanto alla possibilità di porre in essere una donazione di cosa altrui, dall’altro vieta la donazione di cosa futura all’art. 771 c.c. Quest’ultima norma, infatti, dispone che “la donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati”.

Alla luce del quadro normativo appena descritto, secondo una prima impostazione la donazione di cosa altrui sarebbe invalida. Il legislatore, vietando la donazione di cosa futura all’art. 771 c.c., intende vietare la donazione di beni non presenti nel patrimonio del donante, sia perché sono futuri, sia perché sono altrui.  Tale interpretazione sarebbe confermata dalla lettera dell’art. 769 c.c.  laddove prevede che il donatore dispone di “un suo diritto”. La donazione di cosa altrui sarebbe dunque affetta da nullità virtuale per contrasto con una norma imperativa.

In base ad una diversa tesi, la donazione di cosa altrui sarebbe valida, ma inefficace fino a che il donante non abbia acquistato la proprietà della cosa. In altri termini, la donazione di cosa altrui sarebbe un contratto ad effetti reali posticipati. Attraverso il divieto posto dall’art. 771 c.c. il legislatore avrebbe voluto solo vietare la donazione di una cosa oggettivamente inesistente.

Le Sezioni Unite, con sentenza del 15 marzo 2016 n. 5068, nel risolvere il contrasto appena delineato hanno però optato per una terza via.

Occorre considerare che l’art. 769 c.c. prevede due forme di donazione, l’una dispositiva e l’altra obbligatoria.

La donazione obbligatoria potrebbe allora consistere nell’assunzione da parte del donante dell’obbligo di procurare al donatario il bene altrui, essendo il primo mosso da spirito di liberalità nei confronti del secondo. In tal modo, la donazione di cosa altrui avrebbe immediata efficacia obbligatoria (e non, invece, effetti reali posticipati).

La donazione di cosa altrui può dunque essere considerata valida ove espressamente qualificata dal donante come una donazione obbligatoria, essendo quindi posta in essere con nella piena consapevolezza dell’altruità del bene donato.

In tal modo le Sezioni Unite affermano, ai fini della validità della donazione di cosa altrui, la necessità di una expressio causae (obbligatoria, essendo altrimenti la donazione dispositiva di cosa altrui da considerarsi nulla). Dalla necessità di esprimere chiaramente la natura obbligatoria della donazione si trae, al contempo, la sussistenza di una presunzione del carattere dispositivo della donazione (giacché la donazione si presume dispositiva, salvo che le parti non l’abbiano prevista come obbligatoria).

Viceversa, la donazione dispositiva di cosa altrui va ritenuta nulla per mancanza di causa (essendo così la donazione affetta da una causa di nullità strutturale e non virtuale). Affermano le Sezioni Unite che “l’esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare rappresenti elemento costitutivo del contratto […] La non ricorrenza di tale situazione […] comporta la non riconducibilità della donazione di cosa altrui allo schema negoziale della donazione, di cui all’art. 769 c.c.. In altri termini, prima ancora che per la possibile riconducibilità del bene altrui nella categoria dei beni futuri, di cui all’art. 771 c.c., comma 1, la altruità del bene incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e quindi sulla possibilità di realizzare la causa del contratto (incremento del patrimonio altrui, con depauperamento del proprio)”.

In sintesi, come affermato dalle Sezioni Unite, “se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace; se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell’atto l’obbligazione di procurare l’acquisto dal terzo al donatario. La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purché l’altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un’apposita espressa affermazione nell’atto pubblico ( art. 782 c.c.). Se, invece, l’altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui”.

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