E’ questo il principio cui la I sezione del TAR Lecce con l’ordinanza in rassegna n. 741/2010 ha respinto l’istanza di sospensione connessa al ricorso principale proposto per l’annullamento del provvedimento di cessazione delle autorizzazioni di PS a seguito del rinvenimento, all’interno del circolo privato in questione, di un quantitativo di sostanza stupefacente in uno all’occorrente per il suo confezionamento in singole dosi;
Per il TAR Lecce, infatti, nella fattispecie concreta appare preponderante la tutela dell’ordine pubblico e la conseguente necessità di assicurare la corretta gestione di attività ricreative da parte di privati.
Avv. ****************
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2010, proposto da:
……., rappresentato e difeso dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso ***************** in Lecce, via Monti, 40;
contro
Comune di Scorrano, rappresentato e difeso dall’avv. ***********************, con domicilio eletto presso *********************** in Lecce, via 95 ************, 9; Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n. 27 del 25 giugno 2010 prot. n. 7503 con cui il Sindaco di Scorrano, a seguito della nota 9 ottobre 2010 con cui la Questura di Lecce ha proposto la revoca della autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, ha disposto la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata e la chiusura immediata del circolo medesimo; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale ed in particolare del citato provvedimento 9 giugno 2010 Cat. 23/2010 della Questura di Lecce – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Scorrano e di Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 il dott. ************* e uditi per le parti i difensori ***** in sostituzione di ********, ***************, ******;
Premesso che il ricorrente, nella qualità di presidente di un circolo privato avente scopi ricreativi e culturali , impugna il provvedimento con il quale il Sindaco di Scorrano ha disposto la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all’interno del club e la chiusura immediata del circolo ;
considerato che il provvedimento sanzionatorio è stato adottato a motivo del rinvenimento , all’interno del circolo privato in questione, di un quantitativo di sostanza stupefacente in uno all’occorrente per il suo confezionamento in singole dosi;
considerato che, in esito alla attività investigativa svolta dai CC di Maglie, il ricorrente è stato denunciato alla competente A.G. per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefante , contemplato dall’art 73 del d.p.r. 309/90;
rilevato che il ricorrente ha abusato delle autorizzazioni di pubblica sicurezza con conseguente venir meno dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa di settore;
rilevato che il provvedimento impugnato risulta proporzionato alla gravità dell’episodio, avuto riguardo all’utilizzo dei locali del circolo ricreativo per finalità illecite;
ritenuto, infine, che nella fattispecie concreta appare preponderante la tutela dell’ordine pubblico e la conseguente necessità di assicurare la corretta gestione di attività ricreative da parte di privati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
Respinge la suindicata domanda cautelare
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
*****************, Presidente
*************, Primo Referendario, Estensore
***************, Referendario
L’ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/09/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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