(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 37, co. 1)
1. La questione
Le Sezioni Unite si sono trovare a decidere la questione indicata nel titolo di questo articolo, ossia, come appena visto, se è ricusabile il giudice nel processo di procedimento di prevenzione.
Difatti, su tale tematica giuridica era insorto un contrasto giurisprudenziale.
In particolare, secondo un primo orientamento, sono applicabili al procedimento di prevenzione le norme in tema di incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice dettate dagli artt. 34, comma 1, 35, 36, comma 1, lett. a, b, c, d, f, h e 37, comma 2, c.p.p., ma non le disposizioni di cui all’art. 34, diverse dal comma 1, in ragione della tipologia e dell’oggetto del procedimento di prevenzione. Secondo un diverso indirizzo interpretativo, la causa di ricusazione, invece, dovrebbe operare anche nel procedimento di prevenzione.
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2. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite
Orbene, in relazione a tale contrasto, le Sezioni Unite ritenevano di dovere condividere l’opzione ermeneutica che riconosce l’applicabilità della sunnominata causa di ricusazione anche al rito della prevenzione, ritenendo in particolare necessario evitare che il decidente possa essere, o anche solo apparire, condizionato da precedenti valutazioni espresse sulla medesima res iudicanda, tali da esporlo alla forza della prevenzione derivante dalle attività giudiziarie precedentemente esercitate.
Difatti, ad avviso degli Ermellini, pur dovendosi ammettere che il processo di cognizione e quello di prevenzione sono oggettivamente e normativamente distinti, e pur essendo indiscutibile che il giudizio prognostico sulle condotte future del soggetto pericoloso è ben diverso dal giudizio di responsabilità, è indubbio che l’esigenza di terzietà del giudice deve presiedere a qualunque “procedimento” perché precondizione della giurisdizione stante il fatto che la locuzione “giudizio” è di per sé tale da comprendere qualsiasi tipo di procedimento che come quello di prevenzione, comprende una fase “constatativa” e una prognostica – in base all’esame del materiale ritualmente acquisito perviene ad una decisione di merito; in altri termini, se appare incontestabile che la misura di prevenzione ha un perimetro normalmente più esteso rispetto all’accertamento di responsabilità per un singolo reato, è certamente indubitabile che tale evenienza non si verifichi sempre, ben potendo l’affermazione di responsabilità per un singolo reato testimoniare in modo assai ampio (e, quindi, sufficiente di per sé) una pericolosità qualificata e costituire elemento portante e decisivo per la prognosi stessa.
Ebbene, sulla base di quanto sin qui esposto, la Cassazione giungeva a formulare il seguente principio di diritto: “Al processo di prevenzione è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall’art. 37, comma 1, c.p.p. come risultante a seguito dell’intervento additivo di C. Cost. 14 luglio 2000, n. 283 – nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale”.
3. Conclusioni
Con la pronuncia qui in esame, componendosi un pregresso contrasto giurisprudenziale, con una motivazione assai articolata, si afferma il principio di diritto secondo cui al processo di prevenzione è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall’art. 37, comma 1, c.p.p. come risultante a seguito dell’intervento additivo di C. Cost. 14 luglio 2000, n. 283 – nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.
Dunque, per effetto di questa pronuncia, in materia di prevenzione, può essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in un altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.
Quindi, alla luce di tale arresto giurisprudenziale, ben potrà adesso essere ricusato un giudice ove si verifichi una situazione di questo genere.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché fa chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.
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