Il Decreto legge che consta di 52 articoli, suddiviso in 5 Titoli.
Fondo per la ripresa
All’articolo 8 un fondo necessario a consentire il finanziamento di progetti di turismo sostenibile.
Il “pacchetto Turismo” del PNRR ammonta complessivamente a 2,4 miliardi. Per essere operativo, lo schema ha bisogno di una componente normativa (quella appunto contenuta nel Decreto legge approvato oggi) e di una parte che verrà introdotta attraverso atti amministrativi.
I 2,4 miliardi sono divisi in:
- 1.786 milioni per un Fondo nazionale del Turismo, che comprende sei diversi interventi:
- 500 milioni: credito d’imposta (80%) e fondo perduto per le imprese turistiche;
- 98 milioni: per sostenere la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator;
- 500 milioni: per attivare un Fondo con la partecipazione Mef e Bei per l’ammodernamento delle strutture ricettive, interventi per la Montagna, sviluppo di nuovi itinerari turistici;
- 358 milioni, destinati ad un Fondo di garanzia per sostenere il tessuto imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità;
- 180 milioni: fondo perduto e attivazione di un Fondo rotativo della Cdp per ammodernamento strutture, eliminazione barriere architettoniche, riqualificazione ambientale;
- 150 milioni: per il Fondo nazionale per il Turismo, gestito con Cdp, per rafforzare strutture e valorizzare assets immobiliari.
I diversi interventi potranno avvalersi di una leva finanziaria in grado di ampliare il sostegno economico destinato agli operatori ed allargare così la platea dei beneficiari:
- 114 milioni per attivare il Digital Tourism hub, vale a dire una piattaforma digitale per aggregare on line l’offerta turistica nazionale;
- 500 milioni per il progetto Caput Mundi, vale a dire interventi per sostenere l’offerta turistica in vista del Giubileo.
Riconoscimento di crediti di imposta
Con l’articolo 1 del decreto-legge è previsto un credito di imposta nella misura dell’80% per:
- interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) , c) , d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
Sono previsti anche contributi a fondo perduto fino a 40mila euro.
Fondo imprese
Con l’articolo 3 del provvedimento è prevista la concessione di contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.
Nel dettaglio, per l’attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025
Esperti per l’attuazione del PNRR
Con l’articolo 34 del provvedimento, al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell’ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura di missione di cui all’articolo 17 -sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza, almeno triennale, nello sviluppo e gestione di processi complessi nell’ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell’economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie.
Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende
All’articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall’art. 94-bis, il Tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2 lett. b).).»;
b) al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l’informazione antimafia interdittiva nonchè»;
c) il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all’articolo 92, comma 2, nonche’ gli effetti di cui all’articolo Lo stesso provvedimento e’ comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto dove ha sede legale l’impresa, ai fini dell’aggiornamento della banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia di cui all’articolo 96, ed e’ valutato anche ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis nei successivi cinque anni.».
Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia
Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 92:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia»;
2) il comma 2-bis e’ sostituito dai seguenti:
«2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva
ovvero per procedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerita’ del procedimento, ne da’ tempestiva comunicazione al
soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione e’ assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonchè’ per richiedere l’audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall’articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all’articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.
2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell’informazione antimafia liberatoria:
a) dispone l’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all’interessato secondo le modalità stabilite dall’articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;
b) adotta l’informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all’interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione Il prefetto, adottata l’informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente.
lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.
2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell’oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonchè della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell’assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai fini dell’adozione dell’informazione interdittiva antimafia.»;
- b) all’articolo 93, il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Il prefetto competente all’adozione dell’informazione, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell’accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, sono suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose.».
Prevenzione collaborativa
- Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l’articolo 94, e’ inserito il seguente:
«Art. 94-bis (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale) – 1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono
riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o piu’ delle seguenti misure:
a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;
b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 7.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o del patrimonio e del volume di affari dell’impresa;
c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi;
d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;
e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonchè per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate nella stessa norma.
Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d’ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell’albo di cui all’articolo 35, comma
2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell’impresa, società o associazione.
- Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all’articolo 34-bis, comma 2, lettera b). Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.
- Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un’informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
- Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un’apposita sezione della banca dati di cui all’articolo 96, a cui e’ precluso l’accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del Tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione.».
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ stato effettuato l’accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non e’ stata ancora rilasciata l’informazione antimafia.
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