Quanto alla circostanza che i sigilli erano distaccati, ma perfettamente combacianti, non esclude eventuali manomissioni del contenuto, ma al contrario dimostra che la busta poteva essere facilmente aperta senza danneggiamento alcuno e senza lasciare traccia.
Tale circostanza, quindi, non garantisce in alcun modo la segretezza dell’offerta.
Il fatto rappresentato, al di là di ogni considerazione su presunte responsabilità o effettive manomissioni, come già detto, integra di per sé violazione del principio di segretezza delle offerte, non rilevando in alcun modo la mancanza di segni evidenti di abrasione o manomissione della busta.
E’ principio basilare nelle procedure ad evidenza pubblica quello della segretezza delle offerte, in ossequio al quale sono previste precise formalità da osservare sia dai concorrenti che dalla stazione appaltante idonee a garantire che l’offerta e la documentazione allegata giungano integre alla commissione di gara.
Ciò posto, la circostanza che il plico recante l’offerta economica del r.t.i. Controinteressata 2 – CONTROINTERESSATA 3 sia pervenuto aperto alla commissione integra di per sé violazione del suddetto principio, cui non può che seguire l’esclusione dell’offerta Controinteressata 2 – CONTROINTERESSATA 3 dalla gara.
Né rileva, in contrario che la busta non recava manomissioni di sorta, o che fosse stata custodita in luogo non accessibile, in quanto il principio di segretezza si ritiene violato anche dalla mera possibilità o probabilità che possa essere stato manomesso il suo contenuto, alla stregua di un reato di pericolo.
In sostanza, una volta che il plico esce dalla disponibilità dell’impresa per essere consegnato alla stazione appaltante e fino a che non perviene nella disponibilità della commissione di gara, il plico deve restare integro, spettando solo alla commissione provvedere alla sua apertura.
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