È tardiva la notifica via PEC dopo le ore 21,00 del giorno di scadenza? La risposta alla Corte costituzionale

Alesso Ileana 23/04/19
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Corte di appello di Milano, Sezione prima, ordinanza 16 ottobre 2017

Una società propone appello contro una sentenza negativa del Tribunale di Milano notificando l’atto di citazione con una PEC inviata alle 21.05,29 dell’ultimo giorno utile.

La controparte, un istituto di credito, si costituisce in giudizio e contesta la validità della notifica considerandola tardiva poiché le notifiche devono avvenire non prima delle 7 del mattino e non oltre le 21 ai sensi del codice di procedura civile del 1942 che ovviamente si riferisce alle notifiche eseguite a mani dall’Ufficiale Giudiziario, e così anche per un decreto legge del 2012 che ha esteso il predetto regime orario alle notifiche telematiche.

La Corte d’Appello di Milano, esamina l’eccezione di tardività della notifica, che se accolta determinerebbe l’immediato rigetto dell’appello, e ritiene di investire della questione la Corte Costituzionale chiedendole di pronunciarsi sulla seguente questione: è corretto imporre un limite d’orario a una notifica via PEC, che per modalità di esecuzione è differente rispetto alle notifiche eseguite a mani dall’Ufficiale Giudiziario? E’ corretto disciplinare nello stesso modo due procedimenti tanto diversi tra loro?

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La decisione

La Corte di Appello premette che :

-il limite d’orario delle notifiche è finalizzato a tutelare la tranquillità del privato cittadino, della sua privata dimora e del diritto a non essere disturbato nell’orario dedicato al riposo e alla vita privata;

-proprio per questo motivo il legislatore ha esteso alle notifiche telematiche il limite previsto per quelle cartacee che non possono essere eseguite nella fascia dalle 21 alle 7 del giorno successivo;

-è però vero che la notifica telematica è per natura diversa da quella cartacea e bisogna pertanto chiedersi se sia corretto applicare a una modalità tecnologicamente nuova la disciplina del “vecchio” procedimento di notifica;

– di fronte alla pluralità di sentenze anche contrastanti la questione va rimessa alla Consulta per la individuazione del punto di equilibrio tra i diritti e gli interessi coinvolti. E in particolare tra il diritto di difesa (a utilizzare tutte le 24 ore dell’ultimo giorno utile all’esercizio del diritto) e il diritto ad una fascia oraria protetta (in cui si è sollevati dal dover verificare il contenuto delle proprie caselle di posta elettronica certificata).

 

Alesso Ileana

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