- La vicenda
- Libertà contrattuale delle parti in un contratto assicurativo per la RCA
- La decisione del caso e la giurisprudenza di legittimità
- Conclusioni
- Volume consigliato
La vicenda
Il presente contributo origina da una fattispecie concretamente affrontata che ha visto un danneggiato in un sinistro stradale, rivolgersi al Giudice per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il medesimo ha quindi convenuto in giudizio la Compagnia di assicurazione del responsabile civile che, però, ha poi chiamato in causa, a sua volta, l’Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per l’asserita scopertura assicurativa del veicolo danneggiante al momento del sinistro, posto che il contratto era stato sottoscritto qualche giorno dopo l’evento e ciò, a dire della medesima Compagnia, costituiva causa di nullità della polizza e, comunque, gli effetti del contratto sarebbero dovuti decorrere dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Libertà contrattuale delle parti in un contratto assicurativo per la RCA
Prima di passare in rassegna la decisione giudiziale del caso di specie, giova premettere che le parti di un contratto assicurativo sono libere di pattuire (in guisa ai principi generali applicabili in materia contrattuale) di far retroagire gli effetti dell’assicurazione per la RCA poiché detta pattuizione non viola alcuna norma imperativa ed è quindi pienamente valida ed efficace tra le parti. A ciò si aggiunga che il Ministero dell’Interno con la circolare n. 300/a/3885/13/101/20/21/7 del 15 maggio 2013, ha specificato che le imprese di assicurazione possano stabilire momenti diversi di decorrenza della copertura assicurativa, anticipati, rispetto alle ore 24 del giorno del pagamento del premio, purché la decorrenza venga indicata nel certificato assicurativo.
Nel caso in analisi, quindi, le parti del contratto avevano liberamente ed espressamente pattuito (con chiara indicazione in polizza) la data di decorrenza della copertura, retrodatandola.
La decisione del caso e la giurisprudenza di legittimità
Il Giudice di Pace del Tribunale di Terni, con sentenza depositata in data 17 novembre 2021 ha richiamato in motivazione la pronuncia della Suprema Corte che ha affermato: “la disposizione dell’art. 1899 c.c. (a norma della quale l’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto), poiché non involge un interesse generale e cogente, non esclude una pattuizione scritta anticipatrice degli effetti contrattuali; infatti, il potere dell’agente di assicurazione di concludere un contratto, ricomprende la possibilità di specificare pattiziamente l’ora di decorrenza del medesimo e la prova di tale deroga deve essere data per iscritto, senza la possibilità di fare ricorso a testimonianze o a presunzioni” (Cass. Civ. n. 12305/2005).
Le parti, quindi, sono libere di far retroagire gli effetti di una polizza assicurativa per la RCA. La tutela del danneggiato si estende anche qualora il contratto assicurativo fosse fraudolentemente retrodatato dall’agente assicurativo poichè “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo in possesso di un certificato assicurativo formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, tale falsità non è opponibile al terzo danneggiato quando essa provenga dall’agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto. In tal caso l’assicuratore, adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, avrà diritto di rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e di regresso nei confronti dell’assicurato” (Cass. n. 6974/2016). Questo è stato chiarito anche nella pronuncia in commento, ove il Giudice di Pace di Terni ha affermato che un contratto assicurativo per la RCA, “anche fraudolentemente retrodatato e rilasciato, quindi, dopo il sinistro, non è opponibile al danneggiato quando la falsità provenga dall’agente assicurativo che ha stipulato il contratto. Tuttavia, l’assicuratore, una volta adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, potrà agire in rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e in via di regresso anche nei confronti dell’assicurato”. Il Giudice adito ha poi suffragato la propria decisione con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la polizza assicurativa ha “una funzione di pubblicità e di incontestabilità da parte della Compagnia, a meno che non sia stato rilasciato per errore o estorto con violenza (Cass. civ. 6974 del 2016, Cass. civ. 14410 del 2011)”. Infine, ha avuto modo di osservare che “il contratto di assicurazione retrodatato, così come quello rilasciato senza pagamento del premio, non è nullo ma valido anche se inefficace nei rapporti interni, il che comporta che la falsità non è opponibile al terzo danneggiato”
Conclusioni
In buona sostanza, sulla scorta di quanto sopra esposto, si ritiene che una polizza di assicurazione per la RCA espressamente e volutamente retrodatata, non sia opponibile al terzo danneggiato. In caso di certificato assicurativo retrodatato quindi, nei rapporti tra assicurato e assicuratore il contratto decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui è stato pagato il premio, mentre nei rapporti tra Compagnia e danneggiato la prima resterà obbligata nei confronti del secondo (salvo poi, ricorrendone i presupposti, diritto di rivalsa e regresso nei confronti, rispettivamente, di intermediario e assicurato).
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Nunzio Santi Di Paola | 2018 Maggioli Editore
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