Con la sentenza n. 3023 depositata il 26 maggio 2016 il Tribunale di Torino, in persona del dott. Enrico Astuni, nonostante il noto recente orientamento contrario espresso dalla Corte di Cassazione, ha affermato, tra gli altri principi, che i contratti bancari per i quali sia richiesta la forma scritta ad substantiam, sono validi anche nel caso in cui non vi sia simultaneità delle sottoscrizioni.
La decisione in esame pare decisamente discostarsi dall’orientamento espresso dagli Ermellini nelle sentenze n. 5919 depositata il 24 marzo 2016, n. 7068 depositata l’11 aprile 2016 e nn. 8395 e 8396 depositate il 27 aprile 2016.
Deve però sottolinearsi che la causa in oggetto è stata riservata per la decisione in data 27 gennaio 2016, ovvero due mesi prima rispetto al deposito della sentenza n. 5919 con la quale la Prima Sezione della Cassazione Civile abbandona e sconfessa il precedente orientamento espresso nella decisio della Suprema Corte n. 4564 del 2012.
Il Tribunale di Torino riferisce che “Nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti. Pertanto sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., ex plurimis , Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.5.1979 n. 2952; Cass. 18.1.983 n. 469; Cass. 5868/94; Cass. 2826/00; Cass. 9543/02; Cass. 22223/06; da ultimo Cass. 22.3.2012 n. 4564).
Su questa condivisa premessa, Cass. 22.3.2012 n. 4564, decidendo un caso in termini al presente, ha da ultimo concluso che l’intento della banca di concludere il contratto, da essa non sottoscritto, “risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguente perfezionamento dello stesso” (a conferma Cass. 7.9.2015 n. 17740)”.
Da ciò discende che nella decisione, il Tribunale di Torino, mostra di aver preso come riferimento la sentenza c.d. “Carnevale” n. 4564 del 22 marzo 2012 e quella n. 17740 del 7 settembre 2015, senza fare, invece, cenno alcuno alla pronuncia n. 5919 del 2016 e a quelle successive che hanno mostrato di non condividere il precedente orientamento.
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