Un utente di eBay, venditore occasionale sul noto sito di aste online, mi ha recentemente scritto per avere un consiglio su un feedback appena ricevuto. In particolare sulla possibilità di tutelarsi nei confronti dell’acquirente, reo di avergli rilasciato un giudizio negativo particolarmente offensivo.
Questa l’e-mail:
“Salve, vendo quando capita su e-bay e negli anni ho accumulato oltre 400 voti positivi con il nick f******k. La scorsa settimana ho venduto degli accessori per un palmare a un utente con 10 feedback tutti positivi. Dopo alcuni giorni questo signore ha ricevuto tutto ma mi ha lasciato un voto negativo con il commento ‘sei 1 pezzo di m****,colore diverso dall’asta.Vendilo a tua madre.evitatelo’. Non mi ha mai contattato per spiegarmi il problema, gli accessori erano nuovissimi e sono sicuro che forse il colore non gli è piaciuto ma era indicato nell’asta! Ora mi ritrovo con il punteggio rovinato ma sopra tutto con questo giudizio che mi offende vista la mia buona fede! Pensate a un punteggio di oltre 400 positivi e l’unico negativo che mi hanno messo mette pure in mezzo mia madre!!! Non gli ho ancora lasciato il feedback che non sarà mai negativo come il suo per via delle restrizioni di e-bay però posso offenderlo pure io. Sul forum di e-bay mi hanno detto che e-bay può togliere il commento se faccio un procedimento d’urgenza o se lo denuncio. Quando gli ho detto via e-mail che lo denuncio lui mi ha risposto che denuncia me se lo faccio. Serve a qualcosa denunciare? Potrò riavere il mio punteggio di prima? grazie. Marco S******** (Ivrea)”
Purtroppo la vicenda accaduta al Sig. Marco è una delle più frequenti su eBay, e la previsione del solo feedback negativo rilasciabile dall’acquirente e non più anche dal venditore, assicura al primo una sorta di immunità, libertà diffamatoria e potere “estorsivo” nei confronti del secondo.
In una circostanza del genere, dando per scontata l’effettiva totale buona fede del venditore (e che quindi l’offesa sia stata totalmente gratuita) e considerando il carattere effettivamente ingiurioso del commento ricevuto, il Sig. Marco, senza ricorrere agli strumenti offerti dalla legge, avrebbe sostanzialmente due possibilità:
1) In via del tutto pacifica richiedere all’acquirente la revisione del feedback (v.link) con conseguente modifica del commento ingiurioso.
2) Richiedere direttamente a eBay la rimozione del feedback incriminato, considerata la natura scurrile e offensiva del commento (v.link).
Se invece la priorità del venditore è solo quella di rivedere “splendere” la propria percentuale di feedback positivi nuovamente al 100%, in base alle regole di eBay, non dovrebbe fare altro che attendere pazientemente 12 mesi dalla data del rilascio. Un rimedio purgativo e naturale che, tuttavia, serve solo a ripristinare la percentuale di feedback ma non elimina il commento negativo e il suo colore discriminatorio, oramai impressi tra le pagine dei giudizi ricevuti.
E’ possibile agire legalmente per la rimozione del feedback? Vale la pena farlo?
Questi ed altri sono alcuni degli interrogativi più controversi e dibattuti da anni sul forum del sito di aste, insieme alle discussioni sulle possibili vie da perseguire per tutelare la propria attività all’interno della community.
Non a caso capita spesso di ritrovare tra i commenti negativi ricevuti da questo o quell’ebayer, anche messaggi particolarmente rabbiosi che preannunciano il ricorso all’autorità giudiziaria o la volontà di perseguire penalmente l’autore del commento. Si tratta di espressioni non del tutto infondate ma che, a parte qualche isolato precedente nella storia del sito d’aste, restano di difficile attuazione e utilità nel nostro ordinamento. Complici la struttura stessa e il meccanismo di registrazione di eBay, che ancora oggi permette ai malintenzionati (si pensi ad alcuni venditori scorretti) di iscriversi con più account e, dietro prestanome o identità fittizie, di dedicarsi all’arte del cecchinaggio, rifilando feedback negativi a venditori scomodi…
Di fronte ad un meccanismo del genere, a mio parere, gli strumenti di tutela -civile o penale- offerti dal nostro ordinamento lasciano il tempo che trovano.
Si pensi alla ‘inedita’ ipotesi, citata dal Sig. Marco, del procedimento d’urgenza (suppongo si riferisse al 700 c.p.c.). In una tale circostanza, la dubbia fondatezza del ricorso sul piano del periculum in mora e i costi legati al procedimento (tra traduzione giurata degli atti e notifica a eBay a Lussemburgo), renderebbero tutta l’operazione un vero azzardo. Che faccia seguito o meno il giudizio di merito.
Altra ipotesi menzionata nella e-mail ma “sproporzionata” se diretta alla sola rimozione del commento negativo, potrebbe essere quella della tutela penale. Di sicuro più sensata se finalizzata alla condanna dell’acquirente e al risarcimento del danno conseguente all’offesa subita.
La fattispecie descritta nell’e-mail integrerebbe -secondo un noto orientamento giurisprudenziale- più il reato di diffamazione aggravata (ex art 595 co. 3 c.p.) che di semplice ingiuria (594 c.p.). Delitti in ogni caso perseguibili su querela della persona offesa.
Nel nostro caso il venditore occasionale, essendo per l’appunto persona offesa, al momento della “auspicata” citazione a giudizio dell’acquirente, potrebbe costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni subiti per effetto del commento incriminato. L’oscuramento del feedback, per esigenze cautelari, in teoria avverrebbe invece prima del previsto.
Naturalmente, in una siffatta ipotesi, il venditore dovrebbe contenere il suo atteggiamento verso l’acquirente, abbandonando nel frattempo ogni intento “vendicativo” o comunque diretto al rilascio di un commento altrettanto offensivo verso quest’ultimo. Salvo non volerne seguire la stessa imputazione.
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