La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7657 del 21 marzo 2024, ha affermato come il contribuente non perda il diritto alla detrazione da Ecobonus in caso di omesso invio all’Enea della relativa comunicazione: quest’ultima, infatti, ha solamente finalità statistiche e di monitoraggio dei dati.
Indice
1. Il casus belli. L’iter processuale
La pronuncia in esame della Suprema Corte esprime un principio tanto innovativo quanto – conseguentemente – di rottura con la “linea” da sempre adottata dall’Ente Impositore.
In effetti, sino ad ora, l’invio della comunicazione ENEA in relazione ai lavori inclusi nell’ecobonus è stato considerato negli anni un adempimento vincolante per la fruizione dell’agevolazione.
In sostanza, pur in presenza di tutti i requisiti in relazione ai lavori di efficientamento energetico, ai relativi pagamenti e agli adempimenti necessari, l’omesso invio della pratica alla fine dei lavori e, in particolare, entro i successivi 90 giorni, ha sempre comportato il venir meno del diritto a fruire della detrazione spettante.
Anche in questo caso, quello poi pervenuto alla Suprema Corte, tutto origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 – ter del D.P.R. n. 600/1973: l’Agente per la riscossione richiedeva ad una contribuente il versamento della somma di Euro 5.512,54, comprensivo di sanzioni ed interessi, derivante dal disconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate della detrazione d’imposta, ai fini IRPEF, delle spese concernenti la riqualificazione energetica di un fabbricato.
Motivo? La contribuente non aveva trasmesso al’ENEA, nel termine previsto dalla fine dei lavori, la prescritta comunicazione dei dati descrittivi dell’intervento eseguito.
La cartella veniva impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso proposto sul presupposto che l’omessa o tardiva comunicazione non determinava la decadenza dall’agevolazione fiscale, che trovava la sua ragione giustificativa nell’effettività del costo sostenuto.
Proposto l’appello, la Commissione Tributaria Regionale ne pronunciava il rigetto – sulla scorta delle medesime motivazioni della Commissione di primo grado.
L’Agenzia delle Entrate è ricorsa quindi alla Cassazione in forza di un solo motivo: la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1, commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349, della Legge n. 296/2006 e dell’art. 2, 4 lett. b) del D.M. 19 febbraio 2007, nonché dell’art. 4 del Decreto interministeriale n. 41 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Secondo il Fisco, in altre parole, la sentenza impugnata ha (erroneamente) ritenuto che l’onere per la contribuente di trasmettere all’ENEA, entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, l’attestato di certificazione energetica, non costituisse adempimento necessario per potere usufruire della detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici.
2. Ecobonus: la Corte di Cassazione e il (giusto) “valore” della comunicazione all’ENEA
La Suprema Corte ha ritenuto che il motivo e, quindi, il ricorso sullo stesso unicamente basato, siano infondati.
E ciò, in aperto contrasto con una precedente ordinanza della medesima Corte del 2022 (n. 34151/2022).
La Cassazione, con la sentenza, ha altresì annullato la cartella, evidenziando che la semplice tardività nella comunicazione non è individuata dalle norme come causa di decadenza della detrazione.
E infatti, la norma che disciplina l’obbligo di invio della comunicazione ENEA per i lavori di efficientamento energetico non menziona affatto la decadenza tra le conseguenze in caso di omesso o di tardivo invio.
Così come si legge nella sentenza, “la natura perentoria del termine” dei 90 giorni per l’invio della pratica ENEA, pena la decadenza dell’agevolazione, non è prevista “né dalla specifica norma attuativa”, né tantomeno“dalla lettura sistematica dell’istituto”.
Per converso, il compito del Fisco in tema di detrazioni, deve riguardare: “la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame vi è stata pacificamente tempestiva comunicazione dell’inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all’Agenzia delle entrate)”.
Secondo la Cassazione, quindi, mentre il controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all’Enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico; così, sempre la Suprema Corte: “Per mera completezza di argomentazione, non può non rilevarsi come la finalità della prescritta comunicazione all’ENEA di monitoraggio e di valutazione del risparmio energetico sia stata più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dal successivo art. 16, comma 2 – bis del d. l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2013, n. 90, in materia di proroga delle detrazioni spettanti in relazione ai costi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica, con riferimento alla quale la stessa Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, ha escluso che l’omessa o tardiva comunicazione potesse comportare il diniego di riconoscimento della detrazione”.
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