L’edificio costruito sul suolo di proprietà di uno dei coniugi

Stefania Bacca 27/05/24
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Cosa succede quando viene costruito un edificio sul suolo di proprietà di uno solo dei coniugi?

Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale è finalizzato ad analizzare tutti i punti toccati dalla riforma, per offrire al professionista uno strumento pratico per orientarsi tra le novità introdotte dalle nuove disposizioni: Come cambia il diritto di famiglia dopo la Riforma Cartabia

Indice

1. La comunione legale

Il regime della comunione legale ex art. 177 c.c. sorge automaticamente al momento del matrimonio, salva diversa disposizione delle parti.
Esso si caratterizza per l’esistenza di poteri paritari di gestione dei coniugi e per la contitolarità degli acquisti che non siano espressamente esclusi.
La tesi prevalente considera la comunione legale una proprietà solidale (o una “comunione a mani riunite”), per cui ciascun coniuge ha un diritto integrale avente per oggetto la totalità dei beni.  
Secondo quanto disposto dall’art. 180 c.c., l’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti a essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Al contrario, gli atti di straordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Lo scioglimento della comunione (art. 191 c.c.) può avvenire a seguito della dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, nonché per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale o per il fallimento di uno dei coniugi.
Tanto in dottrina quanto in giurisprudenza ci si è chiesti se possano rientrare nel regime di comunione legale gli immobili costruiti da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà esclusiva di uno dei due.
Difatti, in detta circostanza, entrano in gioco due diverse norme: l’art. 934 c.c., relativo al principio di accessione e l’art. 177, lett. a), c.c., secondo il quale gli acquisti effettuati durante il matrimonio entrano nella comunione legale e quindi nel patrimonio di entrambi i coniugi. 
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale è finalizzato ad analizzare tutti i punti toccati dalla riforma, per offrire al professionista uno strumento pratico per orientarsi tra le novità introdotte dalle nuove disposizioni:

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2. Il principio di accessione

È necessario un breve cenno al principio di accessione.
L’accessione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si verifica attraverso il fatto materiale dell’incorporazione, da intendersi come unione stabile di una cosa con un’altra, non rilevando se essa sia avvenuta per evento naturale o per opera dell’uomo.
Per il principio dell’accessione, quindi, il proprietario della cosa principale diviene proprietario della cosa accessoria quando quest’ultima si congiunge stabilmente alla prima; con riferimento all’accessione verticale, ovvero tra bene immobile e mobile è la stessa legge ad individuare la cosa principale nel bene immobile stabilendone la sua preminenza sulle cose mobili che vi sono incorporate.
La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene così, ai sensi dell’art. 934 c.c., di proprietà comune agli altri comproprietari del suolo, salvo l’esistenza di un accordo contrario, avente forma scritta ad subtantiam, traslativo della proprietà del suolo o costitutivo di un diritto reale su di esso. 
Un accordo idoneo ad escludere l’accessione può essere individuato, ad esempio, nel contratto stipulato tra il proprietario del suolo e il costruttore dell’opera, che attribuisca a quest’ultimo il diritto di proprietà sulle opere realizzate. Costituiscono, inoltre, titoli idonei a limitare l’operare dell’accessione la costituzione diretta di un diritto di superficie o la concessione ad aedificandum.

3. Edificio costruito sul suolo di proprietà di uno dei coniugi: accessione o comunione?

Secondo la giurisprudenza costante, nell’ipotesi di immobile costruito sul terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, la proprietà dell’edificio appartiene al solo coniuge proprietario del suolo cui accede l’edificazione.
Pertanto, si ritiene prevalente la disciplina sull’accessione rispetto a quella della comunione.
La Cassazione ha chiarito che il principio dell’accessione, per il quale «il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata», non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, per cui «la costruzione realizzata, in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi, è di proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo» e non ricade nel novero dei beni oggetto di comunione di cui all’art. 177 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 22193/2021; Cass. civ. n. 28258/2019; Cass. civ. n. 7060/2004).
Difatti, l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, quindi non è richiesta un’apposita manifestazione di volontà. Al contrario, gli acquisti ex art. 177 c.c. avvengono a titolo derivativo essendone espressamente prevista una genesi negoziale.
Ne consegue che al coniuge non proprietario del suolo, che abbia contribuito all’onere della costruzione, non spetta una tutela sul piano dei diritti reali, per cui egli non può vantare alcun diritto di comproprietà, ma una tutela sul piano meramente obbligatorio. Ciò vuol dire che al coniuge non proprietario è riconosciuto esclusivamente un diritto di credito ai sensi dell’art. 936, co. 2 c.c. (previo assolvimento dell’onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico).
In particolare, l’indennizzo ex art. 936 c.c. è commisurato al valore di mercato dei materiali utilizzati ed al prezzo della manodopera al momento in cui si è verificata l’accessione, con la conseguenza che il relativo credito deve essere rivalutato secondo gli indici Istat dalla data della domanda (cfr. Cass. civ. n. 5843/2018; Cass. civ. n. 13603/2013; Cass. civ., n. 20508/2010).

4. L’onere probatorio in merito al diritto di credito vantato

Il diritto di credito vantato dal coniuge non proprietario non soggiace alla disciplina degli acquisti in comunione e si sposta oltre il perimetro segnato dall’art. 177 c.c.
Di conseguenza, non potrà essere riconosciuto riguardo a tale diritto alcun automatismo rispetto alla realizzazione dell’opera e “la sua dimostrazione non si sottrarrà all’applicazione delle norme comunemente vigenti in materia di onere della prova” (cfr. Cass. civ. Sez. I, n. 28258/2019).
Il coniuge non proprietario che abbia contribuito all’onere della costruzione, quindi, dovrà dimostrare che le somme di denaro utilizzate per l’acquisto dei materiali impiegati per la realizzazione dell’edificio siano di sua provenienza o provengano dalla comunione legale, non potendosi in alcun modo presumere tale provenienza (cfr. Cass. civ. n. 4794/2020).

Stefania Bacca

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