1. Il caso
La vicenda giudiziaria trae origine da un’impugnativa di un contratto a termine sul presupposto che lo stesso si fosse prorogato di fatto perché successivamente alla sua scadenza la lavoratrice aveva svolto il suo lavoro per alcuni giorni. Quindi, la ricorrente azionava ricorso giudiziario, avvalendosi del rito cd. Fornero, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore che con ordinanza di accoglimento condannava la datrice di lavoro alla proroga del contratto a termine pari alla durata del primo contratto. Avverso l’ordinanza la datrice di lavoro proponeva opposizione in cui oltre ad eccepire l’inammissibilità del rito cd. Fornero faceva presente della vigenza dell’art. 22 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 titolato “Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine”.
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2. La decisione
Il Tribunale di Nocera Inferiore, sezione lavoro, con sentenza del 19.05.2022 (n. 628/2022) ha riformato l’ordinanza impugnata e ha stabilito che nel caso di prosecuzione di fatto di un rapporto di lavoro a tempo determinato qualora manca la positiva volontà delle parti di prorogare il contratto a termine per un ulteriore periodo di tempo, una tale proroga non può semplicemente presumersi. Pertanto, l’ex lavoratrice ha solo il diritto alle specifiche maggiorazioni retributive previste dal richiamato art. 22.
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