Il regime transitorio
La stessa Corte di Giustizia, con riferimento allo specifico settore del regime transitorio, ha affermato che «il principio della certezza del diritto non soltanto consente, ma altresì esige che la risoluzione di siffatta concessione sia corredata di un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili sia dal punto di vista delle esigenze del servizio pubblico, sia dal punto di vista economico» (sentenza 17 luglio 2008, n. 347).
Nella specie, le disposizioni normative che si sono succedute nel tempo hanno inciso sul criterio di determinazione dei rimborsi.
In particolare, nell’impianto regolatorio iniziale, costituito dall’art. 15 del d.lgs. n. 164 del 2000 e dal d.m. n. 226 del 2011, nelle rispettive versioni originarie, i criteri di determinazione dei rimborsi erano determinati avendo riguardo ai criteri che le parti avevano contrattualmente sancito, e in mancanza di essi, dai criteri di cui al r.d. n. 2578 del 1925.
Le successive disposizione di legge (decreti-legge n. 69 e 145 n. 145 del 2013 e decreto-legge n. 91 del 2014) nonché i relativi atti di attuazione (decreti ministeriali n. 74951 del 2014 e n. 106 del 2015) hanno inciso su entrambi i profili sono riportati. In particolare: i) con riferimento ai criteri convenzionali essi operano se sono stati stipulati prima dell’11 febbraio 2012 e abbiamo un determinato contenuto in relazione ad alcuni elementi metodologici; ii) con riferimento ai criteri suppletivi legali, si è sostituito il riferimento a quelli contenuti nel r.d. n. 2578 del 1925 con quelli contenuti nelle linee guida.
La Corte di Giustizia
Si impone un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia al fine di stabilire quale sia la corretta interpretazione dei principi e delle norme europee rilevanti nella presente controversia.
In particolare, si chiede alla Corte di stabilire, anche in relazione a tale controversia, di fornire la corretta interpretazione dei principi e delle norme europee sopra riportate al fine di stabilire se essi consentono una applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell’entità dei rimborsi spettanti agli ex concessionari con incidenza su pregressi rapporti negoziali ovvero se tale applicazione sia giustificata, anche alla luce del principio di proporzionalità, dall’esigenza di tutelare altri interessi pubblici, di rilevanza europea, afferenti all’esigenza di consentire una migliore tutela dell’assetto concorrenziale del mercato di riferimento unitamente alla maggiore protezione degli utenti del servizio che potrebbero subire, indirettamente, gli effetti di un eventuale maggiorazione delle somme spettanti agli ex concessionari.
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